In quasi tutte le regioni non esistono procedure “codificate” per il controllo di conformità alle regole del Manuale anche se, quasi tutte, in via di prassi ne applicano suggerimenti e criteri in esso indicati.
Varie forme di controllo in materia di coordinamento formale dei tesi normativi sono previsti in quasi tutti i regolamenti dei Consigli regionali. Si riportano di seguito alcuni esempi. Nell’ordinamento della regione Marche, per quanto riguarda l’esame delle proposte di legge in Consiglio, l’art.86 del regolamento interno dispone che “prima della votazione finale di una proposta di legge il Presidente, la Giunta o ciascun consigliere possono richiamare l’attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge e formulare le conseguenti proposte. L’Assemblea decide per alzata di mano. L’Assemblea può anche rinviare la votazione finale ad una successiva seduta e incaricare la commissione di presentare le opportune proposte". Inoltre, la tab. B, allegata al regolamento n. 26 del 1990, prevede che il Servizio Assemblea e segreteria del Consiglio operi il coordinamento formale dei testi legislativi in collaborazione con il Servizio studi legislativi e le Unità speciali delle Commissioni consiliari. Per l’esercizio di queste competenze sono state istituite apposite strutture organizzative (Coordinamento testi normativi presso il servizio Assemblea del Consiglio, Assistenza giuridico-legislativa e fattibilità delle leggi presso il Servizio studi legislativi e fattibilità, Supporto tecnico-giuridico amministrativo presso le Unità speciali Commissioni consiliari). Per quanto riguarda, invece, il procedimento seguito dalla Giunta per l’elaborazione delle proposte di legge o di regolamento, il controllo sul rispetto del Manuale è effettuato dal Servizio legislativo ed affari istituzionali che esprime parere in sede di esame dell’atto in apposita Conferenza di servizi.
Correzioni di forma e modifiche di coordinamento sono previste dall’art.83 del regolamento del Consiglio regionale del Piemonte. Viene effettuata una valutazione preventiva degli emendamenti in aula che prevede la collaborazione degli Uffici delle Commissioni legislative e permanenti.
Anche la provincia autonoma di Trento applica d’ufficio molte regole (correggendo i progetti di legge e gli emendamenti in sede di coordinamento), sulla base della delibera di recepimento del Manuale e di un’individuazione a priori delle regole applicabili automaticamente. Dove non si può agire in modo automatico vengono elaborate osservazioni da distribuire ai consiglieri. Inoltre, a partire dal 1988, una relazione annuale valuta il rispetto delle regole di tecnica legislativa da parte delle leggi provinciali.
Altro esempio da segnalare è quello della regione Toscana. Sulle proposte di legge assegnate alle Commissioni consiliari, le aree legislative elaborano una scheda di osservazioni istruttorie (analogamente a quanto avviene in Calabria), in particolare, relative alla sua legittimità costituzionale, alla coerenza con la normativa vigente, alla tecnica redazionale. Le osservazioni sul drafting sono, in genere, recepite integralmente dalle Commissioni. Infine, è stata ipotizzata la redazione di un vademecum con l’indicazione di alcune regole di drafting preferibili, al fine di omogeneizzare i comportamenti differenziati degli uffici. Vengono elaborate, inoltre, schede di fattibilità.
Anche la regione Piemonte rileva la predisposizione, da parte delle Commissioni permanenti, di schede istruttorie per il controllo di legittimità e rilevazione dei nodi critici dei provvedimenti assegnati. Lo stesso avviene in Lombardia dove il Consiglio regionale produce schede giuridiche (in particolare, con osservazioni sulla coerenza con gli ordinamenti statale, comunitario e regionale, nonché attinenti alla tecnica normativa) che vengono utilizzate durante i lavori istruttori delle Commissioni.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE (Aida G. Arabia)


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