In molte regioni (Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta), nel periodo considerato, non sono state approvate leggi che prevedono forme di controllo o di monitoraggio sulla fase di attuazione delle stesse.
In alcune regioni (Basilicata, Calabria e Veneto) leggi anteriori al periodo in esame hanno previsto forme di valutazione finalizzate alla revisione della disciplina, attraverso l’istituzione di organismi specifici, denominati Osservatori. Più in particolare, in Basilicata (L. r. n. 48 del 2000 sul riassetto dell’organizzazione amministrativa regionale) sono stati introdotti i nuclei di valutazione costituiti di esperti nelle singole materie per assicurare una adeguata informazione, diretta alla revisione della disciplina.
In altre regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Sardegna, Umbria, Veneto) ricorre, invece, una sorta di controllo nella forma di relazioni periodiche al Consiglio sull’applicazione di talune leggi.
Nel Lazio, la L. r. n. 23 del 2000, in materia di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso, prevede che la regione eserciti un controllo sul rispetto, da parte dei comuni, degli adempimenti previsti dalla legge; così come la L. r. n. 8 del 2001, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, dispone che l’ufficio regionale competente effettui un’attività di monitoraggio sull’evoluzione del processo di ristrutturazione della rete (di impianti di distribuzione dei carburanti) per, poi, inviarne i risultati al Ministero competente.
In Piemonte e in Veneto, poi, forme di monitoraggio e valutazione, finalizzate alla revisione della disciplina, sono previste nelle leggi regionali di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998. In particolare, nella seconda delle regioni richiamate, è previsto che la Conferenza permanente regione-autonomie locali sottoponga semestralmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del decentramento. Inoltre, per quanto riguarda la materia sanità, sono previste forme di valutazione sullo stato dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi, ad opera della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria. Infine, nell’ultimo periodo è stato presentato un disegno di legge, relativo a nuove norme sulla programmazione, che prevede espressamente procedure di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE (Aida G. Arabia)


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