Le risposte di quasi tutte le regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto) mettono in evidenza che l’attività consultiva delle commissioni consiliari su atti della Giunta continua e che in più casi i pareri emessi sono stati numerosi. Come si sottolinea in particolare nella risposta della provincia di Trento (ma il fenomeno è evidentemente più generale), la consultazione in questione è prevista dalle leggi di settore, mentre i profili procedurali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio. Alcune regioni (Emilia Romagna, Lazio) evidenziano altresì come siano numerosi i casi in cui le commissioni si pronunciano su atti (non legislativi) proposti dalla Giunta ma che devono essere approvati dal Consiglio. Il Piemonte sottolinea come i pareri delle commissioni consiliari non hanno mai avuto ad oggetto i regolamenti, tutti approvati dalla Giunta.
Solo alcune regioni (Liguria, Lombardia, Puglia) segnalano pareri – comunque non numerosi – espressi dall’Assemblea su atti di competenza della Giunta, tra i quali vi sono la decisione di ricorrere alla Corte costituzionale (Liguria, Lombardia), schemi di approvazione di piani territoriali (Liguria), l’istituzione di una nuova provincia (Puglia ai sensi dell’art.133 della Costituzione).
Sembrano fare eccezione rispetto alle tendenze prevalenti le regioni Basilicata e Toscana, le quali specificano che non ci sono stati, né da parte dell’Assemblea né delle commissioni, pareri su atti di competenza del Presidente o della Giunta. La stessa situazione si verifica nella provincia autonoma di Bolzano, dove – si precisa – l’emissione dei pareri non è prevista dal regolamento del Consiglio.
Quanto al contenuto degli atti della Giunta sui quali viene espresso parere dalle commissioni, si tratta in genere di: deliberazioni su incarichi e consulenze, approvazione di piani territoriali; criteri, requisiti e altri aspetti relativi alla concessione di contributi; piani e programmi di intervento; progetti specifici; nomine; direttive; criteri di riparto di risorse; norme di attuazione; approvazione di statuti di consorzi; intese istituzionali di programma; schemi di convenzione.
La regione Veneto sottolinea come i pareri possano a volte contenere anche proposte di modifica, con raccomandazioni e condizioni specifiche.
L’insieme delle risposte fornite dalle regioni sembra anche in tal caso confermare le tendenze qui già delineate nei paragrafi precedenti. Pur tenendo conto del fatto che in qualche caso, nel periodo considerato, i pareri in questione risultano assenti e che in certe regioni sono senz’altro meno numerosi rispetto a quanto si verifica altrove, il dato che complessivamente emerge è quello di una forte persistenza della presenza del Consiglio, attraverso le commissioni, nelle decisioni dell’esecutivo. Ciò è indice di una certa difficoltà a rivedere la legislazione di settore (che prevede in genere i pareri in questione) nella situazione attuale di incertezza, probabilmente superabile però in presenza di una nuova base statutaria certa.
Va sottolineato, inoltre, che gli atti della Giunta sui quali si richiede il parere presentano una tipologia quanto mai varia: in più casi sono atti di gestione o atti di natura amministrativa, sia pure di tipo generale, che come tali dovrebbero essere propri dell’esecutivo; in altri casi sono atti di denominazione varia – direttive, norme di esecuzione, gli stessi piani – che, in realtà, possono essere nella sostanza atti di tipo regolamentare, come tali di competenza della Giunta anche a seguito della legge costituzionale n.1 del 1999.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
NUOVE PROCEDURE NON LEGISLATIVE TRA GIUNTA E CONSIGLIO (Carlo Desideri)


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