Sotto il profilo del rapporto tra Consiglio regionale e Conferenza delle autonomie deve innanzitutto rammentarsi come le Conferenze siano state ricondotte, anche ad opera della legislazione regionale più recente, sempre più incisivamente nell’ambito di un rapporto privilegiato, se non esclusivo, con la giunta regionale, anche se non mancano le eccezioni significative, come nel caso della Toscana, che ha istituito il Consiglio per le autonomie locali presso il Consiglio regionale.
L’opzione orientata al rapporto privilegiato con l’esecutivo regionale si traduce, in primo luogo, nella stessa composizione delle Conferenze, che vedono per lo più la prevalente rappresentanza per parte regionale degli esecutivi.
Ciò nonostante, non mancano forme relazionali tra Conferenze e Consigli, che, seppur diversificate per modalità e portata da regione a regione, possono essere ricondotte a tre tipologie principali:
a) partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori della Conferenza;
b) potere attribuito alla Conferenza di esprimere pareri obbligatori o di raggiungere intese per provvedimenti di interesse diretto delle autonomie locali; talvolta però i pareri sono acquisiti dal Consiglio per il tramite della Giunta;
c) richiesta di intervento (audizioni o pareri) da parte delle commissioni consiliari.
Per quanto riguarda la partecipazione alle sedute della Conferenza da parte di membri del Consiglio, va in primo luogo rilevato che essa è per lo più facoltativa e rimessa alla volontà dei consiglieri, con l’eccezione del Lazio e della regione Puglia che prevedono invece una rappresentanza stabile dei Consigli. Nel caso (maggioritario) di una partecipazione meramente eventuale dei consiglieri regionali ai lavori delle Conferenze, ne consegue che agli stessi non è riconosciuto neppure il diritto di voto.
Per quanto concerne invece gli interventi nei quali si sostanzia il raccordo tra Consigli e Conferenze, si accennava in precedenza come di particolare rilievo siano le previsioni di pareri obbligatori (in taluni casi anche intese) su provvedimenti regionali di varia natura, nonché proposte, prevalentemente in materia di bilancio, trasferimento e delega di funzioni, ordinamento degli enti locali, programmazione regionale (Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto). A volte, invece, i pareri sono espressi su richiesta dei Consigli, per lo più per il tramite delle competenti commissioni consiliari (Basilicata, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria). Il ruolo del Presidente della regione nella raccolta e trasmissione dei pareri della Conferenza al Consiglio è invece sottolineato nelle esperienze dell’Emilia Romagna e del Molise.
Nelle realtà dove gli organismi di raccordo non sono stati istituiti (ad es. Campania e Sicilia) o dove il rapporto della Conferenza con l’esecutivo regionale sembra assumere caratteri di più marcata esclusività (Sardegna), sono segnalate forme di audizione diretta da parte delle commissioni consiliari (secondo le ordinarie previsioni sulla partecipazione ai lavori consiliari) da parte degli enti locali e delle loro associazioni.

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