Nella precedente edizione del Rapporto sullo stato della legislazione ( ) è stato per la prima volta affrontato il tema delle leggi finanziarie regionali. In quella occasione si dovette procedere ad un esame diretto della normativa regionale, mentre ora ci si è potuti basare sulle risposte fornite dalle regioni ad un apposito questionario relativo agli aspetti seguenti:
leggi finanziarie approvate nel corso del periodo di riferimento (maggio 2000 - maggio 2001) ( );
principali caratteristiche strutturali (numero di articoli, numero commi, numero massimo di commi per articolo, allegati);
principali contenuti, con particolare riguardo alle norme di carattere regolamentare e/o ordinatorio eventualmente presenti;
adozione, da parte delle regioni, di norme generali sui contenuti, tempi e modalità di approvazione della legge finanziaria, anche in attuazione del D.Lgs. n. 76/2000.
Le informazioni ottenute sono risultate in molti casi di grande interesse, entrando nel merito dei contenuti delle leggi nonché del processo, tuttora in corso, di adeguamento della contabilità regionale alle norme del D.Lgs n. 56 del 2000 e, più in generale, alla nuova struttura della contabilità dello stato. A questi temi, inoltre, è dedicato il report elaborato dall'Umbria per il presente Rapporto.
Tra i risultati dell'indagine va in primo luogo segnalato che - se si tiene conto della legislazione vigente e dei progetti di legge in corso di approvazione - quasi tutte le regioni hanno ormai optato per l'introduzione della finanziaria tra i propri strumenti di programmazione. Sembra tuttavia perdurare, salvo alcune eccezioni, il fenomeno della promulgazione ad esercizio finanziario ormai avviato, nonché il fatto che molte delle leggi finanziarie sono di difficile lettura, soprattutto quando esse vengono utilizzate come strumento per apportare modifiche sostanziali alla legislazione vigente in vari settori di competenza delle regioni. Proprio su questo fronte emerge, però, un altro elemento interessante. Nelle regioni dove è si è proceduto al recepimento del D.Lgs. 76/2000 modificando di conseguenza la contabilità regionale e dove la finanziaria è stata adottata per la prima volta in seguito a tale riforma, si è optato - nel rispetto dei principi dello stesso decreto - per provvedimenti snelli nei quali le uniche norme di modifica della legislazione vigente ( a prescindere dalla rimodulazione annuale e pluriennale degli stanziamenti di spesa) riguardano la manovra delle aliquote dei tributi regionali.

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