Trattandosi del documento fondamentale, insieme al bilancio preventivo, per la definizione delle politiche di entrata e di spesa della regione, è evidente che la legge finanziaria dovrebbe essere promulgata prima dell'inizio dell'esercizio al quale si riferisce, come avviene per lo stato o, al massimo, in prossimità della sua data di inizio (1). Per verificare in modo corretto il rispetto da parte delle regioni di questa ovvia norma di buona amministrazione è necessario operare una selezione tra le leggi finanziarie riportate nella tabella 1, escludendo quelle che hanno ad oggetto l'aggiustamento delle politiche di entrata e di spesa in concomitanza con l'assestamento del bilancio a metà esercizio o in prossimità della sua conclusione(2). In altre parole, dato il periodo di riferimento del presente Rapporto sulla legislazione regionale, vanno considerate solo le leggi finanziarie iniziali per l'esercizio 2001.
Complessivamente si tratta di 18 provvedimenti dei quali 2 promulgati a gennaio 2001 (Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano), 4 a febbraio (Lombardia, provincia autonoma di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia), 2 a marzo (Trentino Alto Adige e Abruzzo) e le restanti 10 nei mesi successivi (l'ultima è quella della Campania, promulgata l'11 agosto 2001). In definitiva la maggior parte delle leggi finanziarie per il 2001 sono state promulgate con notevole ritardo rispetto all’inizio dell’esercizio. Ciò potrebbe dipendere dal lasso di tempo necessario per passare dall’approvazione di una legge alla sua promulgazione (3), ma sta di fatto che anche la stessa approvazione della finanziaria può risultare difficile per le regioni in quanto, come ha di recente osservato la Corte dei Conti, la programmazione regionale, di cui la legge finanziaria è una tipica espressione, resta fortemente condizionata in modo negativo da una serie di elementi come l'incertezza dei trasferimenti dallo stato e le complessità procedurali per la loro effettiva assegnazione (4).

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