Nella precedente edizione del Rapporto sulla legislazione si era messo in evidenza che i provvedimenti esaminati in questa parte del Rapporto contengono non solo norme di tipo prettamente finanziario - come l'individuazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario, la quantificazione dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi in fieri, la determinazione degli importi annuali di spesa connessi a leggi a carattere permanente e/o pluriennale - ma anche (e spesso in misura prevalente) norme di contenuto ordinamentale e/o organizzatorio (per la concreta attuazione delle quali è spesso richiesta l'emanazione di delibere o regolamenti successivi).
L'utilizzazione della finanziaria come via preferenziale per apportare modifiche alla normativa vigente in campi diversi - ad esempio, la fiscalità regionale, le competenze della Giunta e del Consiglio, organismi e forme di intervento della regione, personale, trasferimenti agli enti locali - emerge chiaramente dal testo delle leggi finanziarie qui esaminate ma viene anche sottolineata in alcune delle risposte al questionario ( ). Così nel caso del Lazio si afferma che: il 50% dei 296 articoli (della L.r. n. 10/2001) ha natura prevalentemente provvedimentale, in quanto prevedono forme di erogazione di contributi finanziari; che cinquantuno articoli apportano modifiche a leggi vigenti; che altri tre articoli contengono disposizioni di interpretazione autentica di altrettante disposizioni vigenti. D'altra parte in alcuni casi vengono richiamati i pericoli della tendenza ad usare la finanziaria come veicolo di modifica delle leggi vigenti. Ad esempio, nelle risposte della provincia autonoma di Bolzano si sottolinea la contrarietà delle opposizioni a leggi finanziarie di questo tipo, dato che esse finiscono per assorbire quasi per intero le discussioni sia in aula che in commissione bilancio. Di grande interesse, sotto questo profilo, sono anche le risposte della regione Sardegna: essendo la finanziaria 2001 prevalentemente costituita proprio da nuove norme di merito in quasi tutti i settori di competenza regionale, "la sessione di bilancio 2001 ha assunto le caratteristiche di una supersessione normativa, nella quale, in modo ancora più rilevante rispetto al recente passato, si è impropriamente e in modo disorganico supplito ai ritardi accumulati nel processo ordinario di produzione legislativa". E, dato che la contabilità regionale è stata di recente riformata (L.r. 23/1999) si sostiene anche che "soltanto l'introduzione nello Statuto di precise disposizioni sulla gerarchia delle fonti della regione possa porre rimedio ad una situazione non altrimenti controllabile".
Nel periodo di riferimento le uniche leggi con norme di tipo esclusivamente finanziario sono quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Bisogna tuttavia osservare che in queste due regioni, come risulta dalle risposte al questionario, le leggi finanziarie potrebbero contenere anche norme non strettamente finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio. Per l'Emilia Romagna la legge di contabilità n. 31 del 1977, che tuttora disciplina la materia, prevede infatti che con la finanziaria "possano essere introdotte modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi di settore" e che, sempre nella finanziaria, "possano essere stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i singoli programmi".
Per la Lombardia, invece, la possibilità di modificare la normativa vigente in sede di legge finanziaria, è prevista proprio dalla legge di attuazione del D.Lgs. n. 76 del 2000 (L.r. 27/2000), sia pure limitatamente "alla variazione delle aliquote e di tutte le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi regionali".

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