Norme tributarie. L'utilizzazione della finanziaria per apportare variazioni alle norme che disciplinano i tributi regionali è abbastanza diffusa. In effetti, in base alle risposte al questionario, norme di questo tipo si ritrovano nelle leggi di 7 regioni e nella maggior parte dei casi - Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, e Veneto - si tratta di riduzioni dell'aliquota di applicazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per particolari categorie di contribuenti. L'Abruzzo, la Liguria, la Campania ed il Lazio intervengono anche in materia di concessioni regionali, nei primi tre casi per disporne - per tutte o solo per alcune - la cessata applicazione e nell'ultimo per ridurle del 17% per il periodo 2002-2004. Infine la Sicilia utilizza la legge finanziaria per introdurre un nuovo tributo ambientale dovuto dal possessore di gas metano in base alle quantità vettoriate (art. 5 della L.r. 6/2001). Il tributo risulta disciplinato in tutti i suoi aspetti escluse le modalità di versamento ed il modello di dichiarazione, per i quali si rimanda ad un successivo decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Infine va osservato che la possibilità di introdurre modifiche alla normativa tributaria è prevista anche dalle leggi di attuazione del D.Lgs 76/2000 emanate dal Piemonte (L.r. 7/2001) e dall'Umbria (L.r. 13/2000)

Procedure. L'Abruzzo fa esplicito riferimento, nelle sue risposte, alle norme della finanziaria volte ad apportare alle leggi di spesa vigenti modifiche procedurali e di aggiornamento delle condizioni di intervento, per renderle più funzionali ad un più efficace conseguimento dei loro obiettivi. Menzione di norme di questo tipo si trova anche nelle risposte della regione Marche, ma il caso forse più interessante è quello della Sicilia: con la legge finanziaria viene infatti realizzata la riforma della contabilità regionale attraverso la modifica ed integrazione della L.r. 47/1977, in linea con quanto previsto dal D.Lgs 76/2000. In particolare sono state introdotte le unità previsionali di bilancio.

Nuovi organismi regionali. Un caso di particolare interesse è sicuramente quello della Calabria, dato il numero di nuovi organismi previsto dalla L.r. 7/2001, anche se la loro concreta istituzione, disciplina delle modalità di funzionamento e finanziamento è, in genere, rimandata a successivi decreti della Giunta. In materia di politiche sociali e del lavoro è prevista l'istituzione di centri di promozione culturale, di micronidi, dello sportello informativo sulle politiche del lavoro e sulle iniziative occupazionali e formative presso ogni provincia, di un call-center regionale per la diffusione di informazioni relative al lavoro. Con riferimento agli stessi settori viene segnalata dalla regione anche l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la verifica dell'attuazione in Calabria del D.Lgs. 626/1994, dell'Osservatorio sul lavoro femminile, nonché dell'Osservatorio sul lavoro sommerso (questi ultimi, con compiti di documentazione, ricerca e monitoraggio, saranno disciplinati da apposito provvedimento del direttore generale dell'Azienda Calabria-Lavoro). In materia di ambiente, invece, è prevista l'istituzione del Garante sull'esercizio venatorio (le cui competenze e modalità operative sono demandate ad un apposito disciplinare predisposto dall'assessore competente) e l'istituzione dell'oasi di protezione della fauna selvatica e della flora tipica delle acque salmastre "Area Pantano" ( ).
Un altro caso di rilievo è quello del Lazio. Con la L.r. 10/2001 vengono infatti istituiti: una società di servizi per l'utilizzazione di lavoratori impegnati in progetti socialmente utili; un osservatorio permanente presso la Presidenza della Giunta regionale per la verifica del grado di conoscenza dell'istituzione regionale tra l'opinione pubblica ed il livello di gradimento dei servizi erogati; forme di collaborazione interistituzionale con le Prefetture ed i comuni capoluogo per la semplificazione delle procedure di concessione dei trattamenti di invalidità civile; presso il Consiglio regionale, una commissione di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Da ultimo va segnalato il caso della Sicilia la quale con la finanziaria provvede all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Nuovi strumenti di intervento. Premesso che per "nuovi strumenti di intervento" si intende l'istituzione con la finanziaria - nei vari settori di competenza regionale - di canali di spesa non previsti dalla legislazione precedentemente in vigore, in base alle risposte delle regioni al questionario vengono qui in evidenza soprattutto i casi di Calabria, Veneto e Sicilia.
In Calabria si dà luogo:
- alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane, fondo la cui attuazione è demandata ad uno specifico regolamento contenente modalità e criteri attuativi, nel rispetto del Regolamento CE n. 69 del 2001;
- a nuove forme di contributo: per le vittime della criminalità organizzata secondo i criteri da individuarsi in apposito regolamento da approvarsi con deliberazione di Giunta; ai comuni, per l'avvio della riforma degli ordinamenti didattici; ai comuni nel cui territorio siano ubicati edifici confiscati ai mafiosi, per interventi di ristrutturazione ai fini di una loro destinazione ad iniziative di interesse socio-culturali.
Per il Veneto le risposte mettono in evidenza da un lato il consolidamento delle prestazioni offerte nel settore sociale e in generale nei servizi alla persona ed alla famiglia, come l'intervento sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di Alzheimer grave; dall'altro il potenziamento degli interventi nei settori economici (commercio, turismo e PMI) in particolare con la confluenza dei fondi di rotazione previsti da varie leggi regionali in un unico fondo di rotazione istituito presso la società finanziaria regionale e con una serie di interventi specifici nel settore dell'agricoltura.
Per la Sicilia vengono segnalati nuovi interventi in materia di edilizia residenziale, disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000/2006 e norme in materia di parchi e riserve naturali.

Competenze della Giunta e del Consiglio. Si è già osservato che le norme delle leggi finanziarie relative a nuovi organismi regionali ed a nuovi strumenti di intervento necessitano quasi sempre di ulteriori atti della Giunta al fine della loro concreta attuazione. Tutto ciò comporta un ampliamento di fatto delle competenze della stessa Giunta - e del Consiglio, quando siano richiesti suoi pareri - e questo fenomeno si manifesta non solo nei casi specifici prima richiamati ma in tutte le regioni per le quali, dalle risposte al questionario, emerge che le leggi finanziarie contengono comunque norme di questo tipo. Così la regione Marche afferma che la propria finanziaria per il 2001 prevede numerosi rinvii a successive deliberazioni della Giunta regionale, per lo più assunte previo parere della Commissione consiliare competente, per la determinazione di criteri e modalità di riparto dei fondi relativi a nuovi interventi, per l'esercizio di funzioni conferite dallo Stato e per l'attuazione di programmi ministeriali.
In alcuni casi, tuttavia, le norme delle finanziarie hanno proprio l'obiettivo di ampliare le competenze degli organi istituzionali della regione. Un caso di particolare interesse sotto questo profilo è quello della regione Veneto, la quale sottolinea la presenza nella L.r. 5/2001 di due articoli volti proprio a rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio regionale: l'articolo 41, che prevede una consultazione della competente Commissione consiliare nella predisposizione del riparto del fondo sanitario regionale suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna azienda USL; l'art. 49, rubricato appunto "attività di controllo del Consiglio regionale", che prevede la presentazione al Consiglio del bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione regionale maggioritaria, corredato da una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali, con l'ulteriore previsione che nei 60 giorni successivi la competente Commissione consiliare possa presentare al Consiglio regionale una risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio ( ).

Finanza locale. Con le finanziarie le regioni intervengono spesso in materia e non solo per determinare gli stanziamenti annuali (e pluriennali) relativi a leggi già in vigore che prevedono trasferimenti a favore degli enti locali. Alcuni esempi interessanti si riscontrano nelle risposte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Marche, Valle d'Aosta e Veneto.
Nella prima l'art. 35 della L.r 4/2001, oltre ad indicare l'ammontare dei trasferimenti finanziari agli enti locali (a titolo di devoluzione di quote di compartecipazione sui tributi erariali ovvero altre assegnazioni a carico del bilancio regionale), disciplina i criteri e le procedure di ripartizione tra i singoli enti e prevede in taluni casi nuovi vincoli di destinazione. Nelle Marche la L.r. 11/2001, accanto alla quantificazione delle risorse a favore degli enti locali, fissa, anche in deroga alle norme vigenti, le modalità di concessione dei contributi ed istituisce, disciplinandolo in modo compiuto, il Fondo di rotazione per la progettazione. Infine, allo scopo di dare piena attuazione al principio di sussidiarietà, la L.r. 5/2001 del Veneto disciplina il finanziamento delle funzioni trasferite con il decentramento amministrativo.

Personale. "L'importo complessivo massimo destinato in ognuno dei tre anni del bilancio pluriennale al rinnovo dei contratti per il personale" costituisce uno dei contenuti "facoltativi" che la L.r. 13/2000 dell'Umbria - di attuazione del D.Lgs. 76/2000 - prevede per la legge finanziaria della regione. Disposizioni di questo tipo in materia di personale hanno esclusivamente l'obiettivo di garantire gli equilibri di bilancio e devono quindi essere considerate perfettamente coerenti con le finalità tipiche di qualsiasi legge finanziaria. In altri casi, tuttavia, le regioni inseriscono in queste leggi norme sul personale di contenuto diverso e innovativo della normativa vigente. Le risposte al questionario fornite da alcune regioni ne costituiscono degli esempi significativi ( ).
L'art. 51 della L.r. 10/2001 del Lazio prevede iniziative atte ad incentivare l'esodo volontario da parte del personale regionale appartenente alla categoria D (ex VII e VII q.f.) in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza. Inoltre gli articoli 52 e 54 della stessa legge modificano la L.r. 25/1996 recante norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale, adeguando la normativa regionale ai principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 80/1998 limitatamente alle figure di direttore di dipartimento ( ).
La L.r. 6/2001 della Sicilia prevede norme finalizzate all'attuazione organica della L.r. 10/2000, concernente la riforma della dirigenza regionale e, in particolare, individua gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della regione.
Infine possono essere fatte rientrare in questo ambito le norme della finanziaria della Calabria concernenti l'organica previsione del trattamento indennitario dei componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali, nonché l'introduzione della figura del collaboratore-esperto di cui può avvalersi ogni singolo consigliere, con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

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