Per verificare lo stato di attuazione a livello regionale del D.Lgs. 76/2000 è necessario distinguere tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Le prime, infatti, come è anche messo in evidenza dalle risposte al questionario, sono tenute non tanto al recepimento del decreto legislativo, quanto ad adeguare le proprie norme di contabilità ai principi della legge 3 aprile 1997 "Modifiche alla legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, delega al governo per la individuazione delle Unità Previsionali di base del bilancio dello Stato"( ).
Ciò spiega perché in molte di queste amministrazioni regionali l'adeguamento della contabilità sia avvenuto con provvedimenti antecedenti il d.lgs.76/2000. Ci si riferisce in particolare: alla L.p. 23/2/1998 n.3 della provincia autonoma di Trento; alla L.r. 9/6/1999 n. 23 della Sardegna; alla L.r. 27/10/1999 n. 10 della Sicilia; alla L.r. 16/4/1999 n. 7 del Friuli Venezia Giulia( ). Per quanto riguarda le altre va invece osservato che, mentre per la Valle d'Aosta ed il Trentino alto Adige non risultano modifiche recenti alle norme di contabilità, nella provincia autonoma di Bolzano è stato presentato alla Giunta un disegno di legge - all'esame della terza commissione legislativa del Consiglio - che ridisciplina integralmente la materia del bilancio e della contabilità generale della provincia (attualmente regolata dalla L.p.8/1980) in base ai principi del D.Lgs. 76/2000.
I provvedimenti di riforma della contabilità regionale sopra richiamati comportano modifiche di rilievo anche in materia di legge finanziaria ( ). In particolare:
la L.r. 7/1999 del Friuli Venezia Giulia oltre a individuarne analiticamente i possibili oggetti, le ha assegnato la funzione di governo complessivo della politica economico-finanziaria regionale (determinazione delle entrate e delle aliquote e delle altre misure che incidono sull'ammontare delle stesse, determinazione del limite massimo del ricorso al mercato, rifinanziamenti e definanziamenti delle leggi di spesa, ivi compresa la determinazione delle spese continuative e ricorrenti, prima definite solo dalla legge di bilancio, accantonamenti del fondo globale) ( );
la L.r. 23/1999 della Sardegna delimita le materie che possono essere oggetto di disciplina nella finanziaria, con l'intento di snellirne la struttura ed i contenuti (cosa, tuttavia, che con la prima finanziaria emanata dopo la riforma non si è verificata) ( );
la L.r. 10/1999 della Sicilia introduce per la prima volta lo strumento della finanziaria stabilendo che il relativo disegno di legge sia presentato dal governo della regione all'assemblea regionale siciliana, contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre. E' inoltre previsto che la finanziaria determini annualmente, in coerenza con gli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e che provveda: alla variazione delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale; alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario; all'eventuale modificazione dei termini di rifinanziamento, riduzione, abrogazione delle leggi regionali di spesa.
Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, il processo di attuazione del D.Lgs 76/2000 è ancora in corso. Al 30 maggio 2001 (cfr. tab. 2) solo 4 regioni avevano infatti effettivamente provveduto: la Lombardia con la L.r. 24/11/2000 n. 27, il Piemonte con la L.r. 11/4/2001 n. 7, l'Umbria con la L.r. 28/2/2000 n.13 e la Liguria con la L.r. 13/12/1999 n. 39 ( ). Delle restanti 11 regioni, tuttavia, 9 hanno già predisposto uno o più progetti ( o disegni) di legge - quasi tutti in corso di approvazione - o, comunque, hanno avviato la fase di studio.
Sui contenuti delle leggi di recepimento approvate, le risposte fornite dalle regioni sono molto concise, anche se il Piemonte sottolinea che con tale provvedimento è stata per prima volta introdotta la legge finanziaria. Una importante eccezione è tuttavia costituita dall'Umbria che, come si è detto, ha dedicato alla materia un apposito report. Premesso che anche in questa regione il provvedimento con cui è stata data attuazione al D.Lgs 76/2000 ha introdotto per la prima volta la legge finanziaria, nel report si sottolinea che l'art. 27 della L.r. 13/2000, disciplinandone le finalità, i collegamenti con il Documento annuale di programmazione (DAP) e la legislazione vigente e con i bilanci pluriennale ed annuale, prevede che essa possa avere un contenuto "obbligatorio" ed uno "facoltativo". Il primo concerne: 1) la definizione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; 2) la quantificazione sia dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi in fieri, sia del fondo per i programmi comunitari; 3) la determinazione degli importi annuali di spesa connessi a leggi a carattere permanente e/o a carattere pluriennale. Il secondo concerne invece: 1) l'eventuale variazione delle aliquote dei tributi regionali; 2) l'importo complessivo massimo destinato in ognuno dei tre anni del bilancio pluriennale al rinnovo dei contratti del personale; 3) l'eventuale variazione delle autorizzazioni di spesa previste negli esercizi precedenti; 4) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge medesima ( ).
Nella precedente edizione del Rapporto sulla legislazione, si era sottolineato che le regioni avrebbero potuto incontrare serie difficoltà nell'attuazione del D.Lgs 76/2000 dato che, in base ai principi in esso contenuti, molte di esse avrebbero dovuto abbandonare la prassi - consolidata da tempo - di usare la finanziaria come provvedimento omnibus per apportare modifiche alla legislazione vigente. Le osservazioni di cui sopra sembrano confermare questa previsione. Se è vero che la disciplina delle finanziarie prevista nelle leggi di recepimento del D.Lgs 76/2000 finora emanate consente che esse possano contenere quasi esclusivamente norme volte a garantire gli equilibri di bilancio, è anche vero che tali provvedimenti sono stati finora adottati da regioni che - come la Lombardia - disponevano già di finanziare di questo tipo, o da regioni che - come la Liguria, il Piemonte e l'Umbria - hanno introdotto la finanziaria per la prima volta con l'adeguamento della propria contabilità ai principi del decreto.

Tab. 1 – Leggi finanziarie delle regioni

Tab. 2 – Stato di attuazione del d.lgs. 76/2000 nelle regioni ordinarie
(situazione al maggio 2001 come da risposte al questionario)


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