Nella regione Abruzzo nel periodo di riferimento non è stata approvata alcuna legge.
La Basilicata ha dato attuazione al D.Lgs 229/1999 approvando la L.r. n. 28 del 5 Aprile 2000, successivamente modificata ed integrata dalla L.r. n.18 del 17 Aprile 2001. Inoltre è stata data esecuzione a quanto previsto dall’art. 3, co. 1 bis, del D.Lgs n. 502/92, fermo restando che pende presso le Commissioni consiliari permanenti il d.d.l. di iniziativa della Giunta relativo al riordino e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, che sostituirà la L.r. n. 27/96.
Nella regione Calabria non sono state emanate, nell’anno di riferimento, leggi regionali in attuazione del D.Lgs. n. 229/99, anche se al riguardo è bene evidenziare che il Dipartimento alla sanità ha trasmesso di recente direttive, con proprio atto deliberativo, alle ASL di tutto il territorio regionale per la sollecita adozione dell’atto aziendale (statuto).
Per l’Emilia Romagna non si segnalano leggi regionali riguardanti il D.Lgs n. 229/1999 o altre normative nazionali nel periodo di riferimento. Nella prima metà del 2000 la regione ha approvato le seguenti leggi: L.r. 1 febbraio 2000, n. 3 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia–Romagna”; L.r. 25 febbraio 2000 n. 11 “Modifiche della L.r. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 517” e della L.r. 20 dicembre 1994, n. 50 “Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229”, con la quale è stata data attuazione al D.Lgs n. 229/1999.
Il Friuli-Venezia.Giulia ha approvato la L.r. n. 9 marzo 2001, n. 8 “Disposizioni urgenti in attuazione del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali” e più specificamente: art. 1 - istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale (in attuazione dell’articolo 2 del D.Lgs. 229/1999); art. 2 - atto aziendale (in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 229/1999); art. 3 - collegio sindacale (in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 229/1999); art. 4 - autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie (in attuazione dell’art. 8 del D.Lgs. 229/1999); art. 5 - accreditamento istituzionale (in attuazione dell’art. 8 del D.Lgs. 229/1999).
Nel caso del Lazio il D.Lgs. 229/1999 non ha trovato al momento attuazione nell’ordinamento regionale.
Con L.r. 24 marzo 2000 n. 25 "Disciplina dell’organizzazione del servizio sanitario regionale" la regione Liguria ha dato attuazione al D.Lgs. 229/1999 operando una consistente abrogazione delle norme previgenti ed una sostanziale delegificazione, disponendo che il Piano sanitario regionale disciplini ampi settori della materia attenendosi ai principi contenuti nel D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999.
In Piemonte nel periodo considerato non sono state emanate leggi regionali. L'attuazione del D.Lgs. 229/1999 è avvenuta con deliberazioni di Giunta per regolamentare: il rapporto tra programmazione regionale e locale e relative procedure; le nomine dei Direttori ASL; la verifica dei risultati aziendali la costituzione in Aziende ospedaliere degli ospedali individuati dal Consiglio dei Ministri; le modalità e i termini per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie gli indirizzi per l'atto aziendale, ecc.
Nel caso di Bolzano, la L.p. 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale” ha riformato l’intero sistema sanitario provinciale, recependo anche le relative riforme previste dalla normativa statale. La provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 10 dello Statuto di Autonomia, ha una competenza legislativa secondaria o concorrente nella materia dell’igiene e della sanità.
Per Trento la legge organica sul sistema sanitario provinciale è la L.p. 10/1993, più volte modificata e integrata. Sono in istruttoria legislativa presso la commissione competente alcuni disegni di legge (di iniziativa della Giunta e consiliare), che puntano ad un aggiornamento complessivo di questa disciplina, recependo i principi delle leggi statali, pur con soluzioni strutturali e organizzative per certi aspetti autonome.
La Puglia non ha ancora adottato una normativa organica di attuazione del D.Lgs. 229/1999. A questo riguardo, il p.d.l. di iniziativa delle opposizioni “Principi e misure attuative del D.Lgs. 229/1999”, assegnata alla Commissione consiliare permanente sanità, è in fase di approfondimento da parte dell’organo esecutivo. Quest’ultimo a sua volta sta predisponendo una autonoma iniziativa legislativa da sottoporre all’esame della stessa Commissione prima della pausa estiva. Forme parziali di attuazione del citato D.Lgs. 229/1999 in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria sono contenute nell’articolo II della L.r. 22 dicembre 2000, n.28 “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000“.
Anche nel caso della Sardegna non è stato approvata alcuna legge organica attinente al settore sanitario né è stata data attuazione al D.Lgs. 229/1999, salvo che con una norma riguardante l’istituzione della Conferenza Permanente per la Programmazione sanitaria (art. 2, D.Lgs 229/1999) inserita nella legge finanziaria 2000 (L.r. 20 aprile 2000, n. 4) e con la deliberazione della Giunta regionale 3.10.2000, n. 39/54, che disciplina il Collegio di direzione delle Aziende sanitarie della regione in riferimento al D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
La Sicilia non ha dato organica attuazione al D.Lgs 229/99 con legge regionale, ma si riscontrano disposizioni legislative che rinviano a specifici aspetti del decreto (vedi l’art. 53 della L.r. 6/01 in materia di contabilità economico patrimoniale ovvero l’art. 90 della L.r. 6/01, in materia di Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente). Con circolare del 20 dicembre 1999, n. 1009 dell’Assessorato della sanità sono state previste disposizioni sulla vigenza del suddetto decreto legislativo nella regione. E’ stato peraltro presentato dalla Giunta regionale un disegno di legge di recepimento organico del D.Lgs. 229/1999 (d.d.l. n. 1154), che, essendo dell’ottobre 2000, è stato soltanto assegnato alla Commissione servizi sociali e sanitari, approssimandosi il termine della legislatura.
La regione Umbria non ha approvato alcun provvedimento in attuazione del D.Lgs. 229/1999 nel periodo di riferimento. La stessa regione segnala che con la L.r. 20 gennaio 1998, n. 3 “Ordinamento del sistema sanitario regionale” ha disciplinato in maniera organica la materia in questione. Il testo integrato e modificato in un comma e in un articolo dalla L.r. 29 marzo 2000, n. 29 ha anticipato i contenuti al D.Lgs. n. 229 del 1999.
La regione Toscana ha attuato la riforma sanitaria contenuta nei D.Lgs. 229/1999 e 517/1999 attraverso la L.r. 22/2000. Con riferimento all’assistenza sociale si osserva - in questa fase iniziale di recente approvazione della legge 328/2000, della quale al momento non risultano in gran parte ancora pubblicati gli atti attuativi da parte del Governo - una tendenza ad attuare le linee fondamentali della riforma con il Piano regionale integrato sociale, valido per l’anno 2001, approvato dal Consiglio regionale il 5 giugno 2001. In sostanza la regione si orienta verso un atto di programmazione unico per le politiche sociali e socio sanitarie in un ottica di indirizzi e criteri direttivi forniti ai Comuni quali soggetti gestori del welfare. Particolare attenzione si rileva in questo atto di programmazione per il terzo settore e, soprattutto, per le modalità di affidamento a questo dei servizi alla persona da parte dei Comuni. La Giunta regionale, in attuazione della L. 328/2000, ha annunciato la modifica della L.r. 3 ottobre 1997, n.72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio – assistenziali e socio – sanitari integrati" senza, peraltro, al proposito indicare i termini di riferimento.
In Veneto l'attuazione del D.Lgs. n. 229 non è stata predisposta in forma organica. Tuttavia con la L.r. 11/2001, di recepimento del D.Lgs n. 112/1998, sono stati introdotti alcuni articoli attuativi quali l'istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria, i nuovi compiti della Conferenza dei Sindaci, l’istituzione del Comitato dei Sindaci di distretto, strumenti tutti volti a promuovere e valorizzare il ruolo dei comuni nella programmazione regionale e locale.

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