Il bilancio degli ultimi anni su questi argomenti necessita di una breve premessa. I temi della quantità e della qualità della legislazione hanno origini antiche. L’interesse per questi aspetti si registra, infatti, alla fine degli anni settanta. In primo luogo, ad opera del rapporto Giannini sullo stato della pubblica amministrazione, dove per la prima volta si denunciava “l’abbondanza” legislativa e si auspicava l’istituzione di un gruppo di personale specializzato cui affidare il “miglioramento” della legislazione. In secondo luogo, a seguito della relazione della Commissione Barettoni Arleri che dedicata, in particolare, all’analisi di fattibilità ed applicabilità delle leggi – integrata, però, anche con aspetti relativi alle tecniche di progettazione degli enunciati normativi - rappresenta il punto di partenza dell’attenzione statale e regionale verso questi temi e – almeno in un primo momento – verso gli aspetti da ultimo richiamati.
Raccogliendo alcuni suggerimenti contenuti nella relazione, infatti, le Regioni e, a seguire lo Stato, hanno elaborato utili strumenti diretti alla migliore conoscibilità e redazione dei testi normativi. In particolare, si sono dotati, le prime, su impulso della Toscana, nel 1984, dei Suggerimenti per la redazione dei testi normativi mentre Camera, Senato e Presidenza del Consiglio lo hanno fatto nel 1986, adottando tre circolari, identiche nel contenuto, sulla Formulazione tecnica dei testi legislativi. Negli anni seguenti, si è manifestata anche l’esigenza di accorpare, in un unico documento, le numerose ed eterogenee direttive di "legistica" in vigore negli uffici dei Consigli e delle Giunte. Tale esigenza ha trovato realizzazione, nel 1992, quando la Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali ha proposto un testo unificato, adottato, poi, formalmente, da sette Regioni in Consiglio e in Giunta, da quattro solo in Consiglio e dalle altre applicato in via di prassi. Del Manuale sulle Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi è stata elaborata, nel 2002, una seconda versione, adottata o in fase di adozione da quasi tutte le Regioni, così come già avvenuto a livello statale, nel 2001, con l’aggiornamento, ad opera del Governo e delle Camere, delle formule di drafting redatte nel 1986.
Solo di recente, il programma regionale di semplificazione si è mosso verso direzioni che vanno oltre la “buona” redazione dei testi normativi. In primo luogo, a seguito delle riforme Bassanini, in secondo luogo, delle riforme costituzionali del 1999-2001, grande impulso è stato dato alla semplificazione della legislazione regionale, attraverso l’abrogazione della normativa desueta e la riduzione della legislazione in vigore mediante l’adozione di testi unici o di leggi di riordino generale di settore; alla delegificazione della normativa regionale, attraverso lo spostamento della disciplina della materia dal livello legislativo al livello regolamentare; alla semplificazione dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa di settore. La qualità tecnica delle fonti normative regionali (organicità e coerenza, chiarezza e semplificazione delle procedure previste), la facile reperibilità e conoscenza delle stesse (magari anche mediante pubblicazione telematica), la necessità che i progetti di legge assegnati alle Commissioni siano accompagnati da una relazione relativa all’analisi tecnico-normativa e di impatto della regolazione, la razionalizzazione della legislazione vigente, mediante la redazione di testi unici, nonché la previsione di abrogazioni esplicite per le disposizioni contenute in leggi non più operanti, sono una serie di obiettivi in parte trasformati, da molte Regioni, così come si può leggere nei “nuovi” Statuti, anche in proposizioni normative statutarie.
L’indagine che segue è dedicata alle iniziative avviate e realizzate, sia rispetto alla chiarezza e leggibilità dell’intero corpo normativo sia, anche se pur ancora in modo marginale e non generalizzato come sarebbe auspicabile, rispetto all’utilizzo di altri strumenti (studi di impatto, clausole valutative, monitoraggi) inquadrabili più propriamente nella qualità sostanziale della legislazione. Completa lo studio l’analisi dei principi sul riordino e la qualità normativa contenuti nei “nuovi” Statuti regionali. Infine, si dà conto, nelle conclusioni, dell’uso di ulteriori strumenti, attinenti più propriamente alla attività di divulgazione, che accanto alla pubblicazione, possono favorire e semplificare l’accesso all’universo normativo.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE: ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO (Aida Giulia Arabia)

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