L’analisi svolta in precedenza ha messo in evidenza l’importanza assegnata dalle Regioni ai temi del riordino e della qualità della legislazione. Attenzione che, nel caso di alcune Regioni capofila (esempio Toscana), risale a molti anni fa. Le considerazioni che seguono contengono alcune riflessioni d’insieme, integrate da ulteriori informazioni che danno conto di luci e ombre di altri aspetti connessi ai temi sopra richiamati.
Rispetto alla razionalizzazione del sistema normativo, emerge l’impegno a combattere l’inflazione e la stratificazione delle leggi nel tempo, attraverso l’emanazione di vere e proprie leggi di semplificazione e attraverso la previsione, sempre più prevalente, di abrogazioni espresse (totali o parziali) di leggi e regolamenti, in sede di riordino settoriale e plurisettoriale o in sede di leggi finanziarie. Si registrano, comunque, sporadici casi di abrogazioni “innominate” e di formule generiche di abrogazione di tutte le norme in contrasto o incompatibili, che incidono negativamente sulla realizzazione della piena e completa semplificazione del sistema normativo (esempio Calabria, Basilicata, Sicilia).
Rispetto alla qualità della legislazione, è molto diffuso l’impegno degli uffici di supporto ai lavori delle commissioni in fase preventiva, mentre stentano a decollare e non hanno una diffusione generalizzata strumenti di valutazione delle politiche.
Preliminare a tutti gli altri strumenti, e per realizzare l’obiettivo della chiarezza, è innanzitutto la buona redazione delle leggi; obiettivo che si realizza, come evidenziato in premessa, con l’uso delle regole di drafting, ormai generalizzato. È chiaro, però, che una legge tecnicamente corretta deve essere accompagnata anche da altre regole che vanno ben al di là della correttezza redazionale ma rispondono a criteri di ragionevolezza. Ad esempio, va bene la numerazione dei commi, cosa che prima non si faceva, ma quando una legge è composta da articoli formati da commi che superano le 100 e, a volte anche le 200 unità, mantiene ancora il requisito della chiarezza? Non sarebbe stato opportuno e, appunto, ragionevole, trasformare i commi in articoli e titolarli?
Inoltre, poca importanza è ancora data al valore che potrebbero assumere, rispetto alla conoscenza delle regole giuridiche, sistemi di divulgazione “integrativi” dello strumento della pubblicazione degli atti normativi. Alla pubblicazione nei Bollettini cartacei, infatti, potrebbe essere associata la pubblicazione on line, ancora non realizzata da tutte le Regioni. Inoltre, potrebbero diffondersi iniziative presenti in alcune Regioni (esempio Calabria ed Emilia-Romagna) consistenti nella redazione (e magari pubblicazione sul Bollettino) di una scheda di sintesi di accompagnamento alle leggi regionali approvate che, in modo sistematico e con linguaggio semplice, faciliti ai cittadini la comprensione dei contenuti. Infine, su modello della Regione Umbria potrebbero avviarsi progetti simili a senso@alternato con il quale si offre al cittadino non solo informazione costante via e-mail sugli aggiornamenti degli atti consiliari ma anche la possibilità di inoltrare commenti e proposte sui testi in discussione. Lo strumento in oggetto realizza nel contempo obiettivi di conoscenza immediata dell’attività del Consiglio e, in un certo senso, anche di verifica dell’impatto del provvedimento sull’utenza.
Sempre in un contesto di conoscenza dell’universo normativo ma anche di riflessione e valutazione dell’attività legislativa, sono da inserire:
- i Rapporti annuali sulla legislazione che otto Regioni elaborano con cadenza annuale, alcune già a partire dal 2001 (Lombardia, Piemonte e Toscana), altre dal 2002 (Marche, Emilia-Romagna Abruzzo e Veneto), alle quali, nel 2003, si è aggiunta la Basilicata;
- le Relazioni sulla produzione normativa presenti nella Provincia di Trento già dal 1998, in Puglia dal 2001 e in Campania e Umbria dal 2002.
I primi Rapporti pubblicati sono caratterizzati per le differenti metodologie di indagine utilizzate, per la diversità dei dati raccolti, nonché per il diverso numero di anni e di legislazioni esaminate. Nel 2003, al fine di superare l’eterogeneità dei primi Rapporti pubblicati, l'Osservatorio legislativo interregionale ha predisposto una griglia comune per la raccolta dei dati quali-quantitativi da inserire nei Rapporti annuali regionali sulla legislaizone.
Non è facile, dall’analisi svolta in precedenza, valutare l'impatto sui cittadini delle semplificazioni e dei riordini elencati, nonché dell’uso di istituti nuovi come la valutazione e il controllo. E’ sicuramente vero, però, che cancellare leggi oscure e combattere l’emanazione di altri provvedimenti altrettanto inutili, contribuirà a dare certezza e organicità al diritto facendo del bene alle istituzioni e al cittadino-utente che più facilmente verrà a conoscenza e potrà reperire la regola da seguire e da applicare.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE: ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO (Aida Giulia Arabia)


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