Trascorsa un’intera legislatura regionale inaugurata con l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta in prima e immediata applicazione della legge cost. n. 1 del 1999, comincia a intravedersi l'architrave su cui regge la nuova architettura istituzionale, sulla quale dovrebbe poggiare l'assetto del sistema delle fonti regionali.
La fase di attuazione della prima delle leggi di revisione del Titolo V della Costituzione ha determinato in ogni Regione tensione tra Consiglio e Giunta, in un contesto di progressivo depotenziamento dell’attività assembleare. Nelle more dell’approvazione dei nuovi Statuti, sulle relazioni tra Giunta e Consiglio hanno influito, da un lato, le alterne vicende interpretative sulla titolarità del potere regolamentare. D'altro lato e in termini più generali, nonostante il rafforzamento quantitativo e qualitativo delle potestà legislative delle Regioni conseguente alla legge cost. n. 3 del 2001, il ruolo del Consiglio, emarginato dalle relazioni intergovernative Giunta-Governo-Commissione europea, è risultato ovunque ridimensionato nella determinazione delle politiche regionali.
A fronte della progressiva riduzione della loro attività deliberativa complessivamente considerata, i Consigli si sono impegnati in vari modi per contribuire all'indirizzo politico regionale e controllare l'operato della Giunta: nei procedimenti normativi, soprattutto nell'arco di tempo di esercizio del potere regolamentare da parte delle Giunte, dando impulso alla propria attività consultiva; nei procedimenti non normativi, ricorrendo agli strumenti di indirizzo politico e di sindacato ispettivo in loro possesso.
Per difendersi dalla loro marginalizzazione l'arma più affilata a disposizione dei Consigli resta comunque l'approvazione dei nuovi Statuti, nei quali possono "disporre diversamente" della forma di governo regionale abbandonando il regime indicato come preferenziale dalla Costituzione (in particolare artt. 122 e 126), che affianca all'elezione diretta del Presidente di Giunta il principio del simul stabunt simul cadent. Nella forma di governo transitoria, infatti, l'automatico scioglimento del Consiglio in tutti i casi di "accidenti", politici o anche semplicemente fisici (non solo in seguito a mozione di sfiducia, ma anche in caso di morte, impedimento, dimissioni volontarie), che travolgano il vertice dell'esecutivo ha finito per annichilire la responsabilità politica del Presidente direttamente eletto nei confronti dell'assemblea.
Come è noto, la bocciatura del corpo elettorale in Friuli Venezia Giulia di una alternativa all'elezione diretta del Presidente ha contribuito al clima di forte favore politico per il mantenimento di tale sistema d'elezione. D'altra parte, tenendo ferma l'elezione diretta, gli spazi a disposizione dei Consigli per attenuare, se non eludere, la clausola "vessatoria" del simul simul si presentano piuttosto angusti. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, censurato alcune soluzioni che miravano a stemperare la dipendenza del Consiglio dall'elemento personale dell'organo Presidente (sent. n. 2 del 2004), lasciando solo un'alternativa: la non osservanza del vincolo costituzionale del simul simul è legittima solo abbandonando, formalmente e sostanzialmente, l'investitura diretta del Presidente.
In un clima politico-culturale favorevole all'elezione diretta del Presidente, l'approvazione dei nuovi Statuti nelle mani dei Consigli si è rivelata essere quindi un'arma già spuntata. Se la sent. n. 313 della fine del 2003 ha reso opportuna una pronta approvazione dello Statuto per poter legittimamente allocare, anche solo in parte, il potere regolamentare alle Giunte, la sent. n. 2 dell'inizio del 2004, delimitando le scelte in materia di forma di governo nella disponibilità dei Consigli, ha rotto gli indugi. Neanche un mese dopo quest'ultima sentenza la Regione Puglia ha approvato il primo Statuto che è entrato in vigore, introducendo "a rime baciate" il sistema indicato in Costituzione. Prima del rinnovo degli organi delle Regioni a Statuto ordinario nell'aprile 2005 (con l'eccezione del Molise dove si voterà nel 2006, perché le elezioni del 2000 sono state annullate dal giudice amministrativo e tenute nuovamente nel 2001), nessuna Regione ha optato nel proprio Statuto per un sistema di elezione indiretta del Presidente. Nessuna Regione quindi ha potuto abbandonare il principio del simul simul.
Alcuni dei nove Statuti già entrati in vigore (1) si limitano a dichiarare che il Presidente è eletto a suffragio universale diretto (Calabria), altri fanno espresso riferimento alla "contestualità" (Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana) o alla "concomitanza" (Lazio, Marche) dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, mentre lo Statuto dell'Umbria opta direttamente per un'unica scheda elettorale (2). Nella tornata elettorale di aprile 2005, peraltro, si è registrato un aumento dei seggi consiliari in tutte e quattro le Regioni (Calabria, Lazio, Puglia e Toscana) in cui è stata applicata per la prima volta quella parte importante della forma di governo rappresentata dal sistema elettorale che ogni Regione deve disciplinare con legge. (3)

(1) Cfr. l.r. Calabria n. 25 del 2004; l.r. Emilia-Romagna n. 13 del 2005; l. statutaria Lazio n. 1 del 2004; l. statutaria Liguria n. 1 del 2005; l. statutaria Marche n. 1 del 2005; l.r. statutaria Piemonte n. 1 del 2005; l.r. Puglia n. 7 del 2004; Statuto Toscana del 2005; l.r. Umbria n. 21 del 2005.

(2) Cfr. art. 33 st. Calabria; art. 42 st. Emilia-Romagna; art. 40 st. Lazio; art. 14 st. Liguria; art. 7 st. Marche; art. 50 st. Piemonte; art. 41 st. Puglia; art. 31 st. Toscana; art. 63 st. Umbria.

(3) Cfr. l.r. Calabria, n. 1 del 2005; l.r. Lazio n. 2 del 2005; l.r. Puglia, n. 2 del 2005; ll.rr. Toscana nn. 25, 70 e 74 del 2004.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

2. RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO  (Laura Ronchetti)

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