Il nuovo assetto istituzionale ha prodotto un accentramento delle politiche regionali in capo alla Giunta senza che l'esecutivo abbia in genere avvertito l’esigenza di un continuo confronto con le Assemblee né per conoscere gli orientamenti in tale sede emergenti, con il contributo anche delle minoranze, né per informare con continuità sul proprio operato.
Nel corso del 2004 la partecipazione del Presidente della Giunta ai lavori del Consiglio risulta essere stata assidua in una minoranza di Regioni, molto frequente solo in poche, ma comunque in aumento rispetto all'anno precedente, probabilmente anche in considerazione dell'avvio verso la chiusura della legislatura, nonché dell’approvazione dello Statuto e del ritorno al Consiglio del potere regolamentare. Potrebbe essersi manifestata l’opportunità, infatti, di promuovere o difendere in Consiglio le bozze di Statuto, ma anche schemi di regolamento che, prima della sentenza della Corte, sarebbero stati approvati in Giunta, senza alcun coinvolgimento della opposizione, ma anche senza un confronto con la propria maggioranza.
Nella coda della legislatura, invece, in concomitanza con la campagna elettorale del 2005 si è registrata in genere una presenza meno assidua ai lavori consiliari.
Emerge inoltre dai dati a disposizione (1) che talora vi è stata una partecipazione del Presidente ai lavori del Consiglio al fine precipuo di prendere la parola o comunque una partecipazione caratterizzata da un numero di interventi elevato a fronte delle presenze assicurate in Consiglio. Tale predisposizione ad intervenire può considerarsi sintomatica del desiderio di informare, comunicare e convincere l'Assemblea della bontà delle politiche perseguite. In altre Regioni, al contrario, il Presidente ha preso raramente la parola.
La partecipazione dell'esecutivo alle sedute consiliari nel corso della legislatura è variata da Regione e Regione in ragione della sensibilità istituzionale dell'esecutivo nonché dalla composizione della Giunta, con particolare riferimento al numero di assessori esterni al Consiglio: si tenga presente che solo nelle Marche, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Provincia autonoma di Bolzano la Giunta era interamente composta da Consiglieri regionali, mentre in Campania e in Veneto gli assessori erano tutti esterni. Si è provveduto in più Regioni, infatti, con legge regionale o con modifiche al regolamento interno del Consiglio a disciplinare lo status e le prerogative degli assessori “esterni” (2). Dove gli assessori sono anche Consiglieri la partecipazione alle sedute consiliari è stata la norma, mentre ad esempio, nel 2003, in metà delle Regioni si è registrata una minore partecipazione ai lavori consiliari degli assessori esterni rispetto a quelli interni. In entrambi i casi il rapporto tra gli interventi e le presenze in Consiglio conferma anche per gli assessori una forte propensione a prendere la parola almeno in un terzo delle Regioni.
In base ai nuovi Statuti il Presidente della Giunta "fa parte" del Consiglio regionale (3). In Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e Umbria la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari è un "diritto" dell'esecutivo che si esercita, senza voto, con potere di avanzare proposte e osservazioni (4). In questi Statuti, con l'eccezione di quello delle Marche, la presenza della Giunta nelle commissioni consiliari diventa comunque un obbligo qualora venga richiesta. In Calabria e in Piemonte è, invece, una facoltà ("possono partecipare") loro riconosciuta come a ciascun Consigliere, con diritto di parola e di proposta (5), così come le commissioni consiliari hanno la facoltà di chiedere il loro intervento (6).

(1) Cfr. i dati forniti dai Consigli regionali in www.parlamentiregionali.it.

(2) In numero comunque consistente sono stati presenti assessori esterni nelle giunte delle Regioni Toscana (9 su 12), Emilia-Romagna (8 su 12), Calabria (7 su 12), Sardegna (6 su 12) e Basilicata (3 su 6). In Abruzzo più di un terzo (4 su 11) degli assessori erano esterni; in Liguria un terzo (3 su 9), poco meno in Lombardia; in Umbria (3 su 8), in Sicilia e in Molise un quarto della Giunta; un sesto nel Lazio e 1 su 12 in Piemonte.

(3) In base all'art. 29 st. Emilia-Romagna fa parte del Consiglio anche il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente. Cfr. inoltre art. 19 st. Lazio; art. 15 st. Liguria; art. 7 st. Marche; art. 50 st. Piemonte; art. 41 st. Puglia; art. 31, comma 2, st. Toscana; art. 42, comma 1, st. Umbria. Nello st. Calabria si deduce indirettamente dal comma 3 dell'art. 28.

(4) Art. 27, comma 6 e art. 38, comma 11, st. Emilia-Romagna, art. 27, comma 5, st. Lazio; art. 27, comma 1, st. Liguria; art. 22, comma 7, st. Marche; art. 18, comma 5, st. Toscana; art. 53, comma 5, st. Umbria.

(5) Art. 28, comma 4 st. Calabria.

(6) Art. 33, commi 1 e 2 st. Piemonte.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

2. RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO  (Laura Ronchetti)

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