Prima che la legge statale definisse le norme di principio in materia di legislazione elettorale regionale solo poche Regioni sono intervenute a dettare norme modificative o integrative della legislazione statale preesistente (1), ritenute ammissibili dalla Corte costituzionale nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla vigente legislazione statale, pur negli “esigui spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale… prima dell’approvazione del nuovo Statuto”. E’ a quest’ultimo, infatti, che spetta la definizione della c.d. forma di governo regionale condizionando inevitabilmente anche il sistema elettorale (2).
Con l’entrata in vigore della legge 2 luglio 2004, n. 165 (3), recante disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, nonché dei primi Statuti regionali, alcune Regioni hanno adottato le proprie leggi elettorali regionali (Calabria, Lazio, Puglia e Toscana) (4). In verità anche le Regioni Abruzzo e Marche (5) avevano inteso disciplinare il loro sistema elettorale, in vista delle imminenti elezioni regionali del 2005, prima ancora dell’entrata in vigore dei nuovi rispettivi Statuti regionali; tuttavia, a seguito del ricorso governativo (6), la Regione Abruzzo ha abrogato la propria legge (salva una modifica puntuale della previgente legislazione al fine di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive) (7) e la Regione Marche, con una successiva disciplina (8), ha previsto che le disposizioni della legge elettorale regionale si applicheranno solo dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e non alle elezioni del 2005 (9).
Queste leggi elettorali regionali non apportano in genere, con la sola eccezione della Toscana che si è dotata di una legislazione organica, notevoli modifiche o integrazioni alla preesistente, uniforme e dettagliata, disciplina legislativa statale del sistema elettorale regionale (10). Tra queste rilevano in particolare:
- la generale introduzione di norme volte a promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive;
- la previsione di una c.d. clausola di sbarramento per l’accesso delle liste elettorali alla ripartizione dei seggi diversa rispetto a quella previgente (Calabria, Marche, Puglia e Toscana);
- l’eliminazione della lista regionale, il c.d. listino (Puglia, Toscana);
- l’introduzione delle c.d. elezioni primarie per la selezione dei candidati all’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (Toscana);
- l’abolizione del voto di preferenza (Toscana);
- la previsione di un premio di maggioranza soltanto eventuale (qualora l’esito delle elezioni su base proporzionale non garantisca almeno il 55% dei seggi alla coalizione vincente, in Toscana);
- l’adozione di una diversa formula elettorale di distribuzione dei seggi (il metodo proporzionale del divisore c.d. Adams a livello regionale, per la Toscana).

(1) L.r. Lombardia, 6 marzo 2002, art. 1, co. 4, incompatibilità dei Consiglieri regionali; l.r. Abruzzo, 19 marzo 2002, n. 1, disposizioni in materia di elezioni regionali; l.r. Abruzzo, 30 dicembre 2004, n. 51, disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale.

(2) Sent. 5 giugno 2003, n. 196. Con la stessa decisione la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle leggi regionali sulla c.d prorogatio degli organi elettivi regionali, in quanto materia riservata agli Statuti regionali.

(3) Pubblicata nella G.U. n. 155 del 5 luglio 2004.

(4) L.r. Calabria, 1 febbraio 2005, n. 1, norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; l.r. Lazio, 13 gennaio 2005, n. 2, disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale; l.r. Puglia, 28 gennaio 2005, n. 2, norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale; l.r. Toscana, 13 maggio 2004, n. 25, norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta; l.r. 17 dicembre 2004, n. 70, norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale; l.r. 23 dicembre 2004, n. 74, norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale.

(5) L.r. Abruzzo, 13 dicembre 2004, n. 42, integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali; l.r. Marche, 16 dicembre 2004, n. 27, norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

(6) La deliberazione del Consiglio dei ministri è del 28 gennaio 2005 con riferimento ad entrambe le leggi regionali.

(7) l.r. 12 febbraio 2005, n. 9, modifiche alla l.r. 13 dicembre 2004, n. 43.

(8) l.r. 1 febbraio 2005, n. 5, norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005 – Modifica della l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.

(9) Con delibera del 18 febbraio 2005 il Consiglio dei ministri ha deciso la rinuncia all’impugnativa.

(10) La scarsa organicità di questa legislazione regionale è manifestata anche dall’ampio ricorso alla “impropria tecnica legislativa” (così come definita dalla Corte costituzionale nella sent. 196/03) del “recepimento” e della parziale “sostituzione” delle disposizioni della legge statale. Tecnica attraverso la quale la legge regionale fa propria una disciplina materialmente identica a quella contenuta nella legge statale (“recepita”) e detta, allo stesso tempo, alcune modificazioni al testo materiale della legge statale (“sostituzioni”) che esplicano il loro effetto solo nell’ambito dell’ordinamento regionale.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI NONCHE' DELLE LEGGI STATUTARIE  (Antonio Ferrara)

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