Riteniamo utile tenere qui conto, indistintamente, sia degli Statuti effettivamente promulgati ed entrati in vigore sia delle deliberazioni statutarie approvate, almeno in prima lettura, dai Consigli regionali nel corso della settima legislatura (sebbene che con la fine di questa i progetti di legge statutaria non definitivamente approvati sono da considerarsi formalmente decaduti). Faremo particolare riferimento, in quanto di nostro più specifico interesse, alla disciplina dei procedimenti normativi.
In molti di questi testi si rinvengono, in primo luogo, norme che intendono garantire la qualità tecnica delle leggi. A Tal fine sono enunciati o espressamente garantiti i principi di semplicità e chiarezza cui la formulazione dei testi normativi si deve conformare (Abruzzo, art. 39.1; Campania, art. 30.1; Lazio, art. 36.2; Marche, art. 34.1; Puglia, art. 37.2; Toscana, art. 44.1; Piemonte, art. 48; Umbria, art. 61). Da questi enunciati o presupposti si fa discendere l’esplicita previsione statutaria che i progetti di legge assegnati alle Commissioni siano accompagnati da una relazione tecnica concernente l’analisi tecnico-normativa e di impatto della regolazione proposta (Marche, art. 34.2), nonché l’istituzione, a questi fini, di una struttura o organo tecnico del Consiglio già denominato in qualche caso Comitato per la legislazione (Abruzzo, art. 26; Calabria, art. 26.2; Marche, art. 34.3; Umbria, art. 61). In altri casi, invece, si fa rinvio al regolamento consiliare per la definizione delle procedure, delle modalità e degli strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell’impatto delle leggi (Campania, art. 30.2; Lazio, art. 36.2; Emilia - Romagna, art. 53; Puglia, art. 37.2; Toscana, art. 45.3). In alcune Regioni, inoltre, è prevista anche una valutazione ex post degli effetti prodotti dall’applicazione delle leggi in rapporto alle finalità perseguite (Abruzzo, art. 25; Emilia - Romagna, art. 53; Toscana, art. 45; Piemonte, art. 71.1; Umbria, art. 61.1) (1).
Un altro principio fissato o presupposto è quello della facile reperibilità e conoscenza delle leggi regionali (Abruzzo, art. 34.2; Emilia-Romagna, art. 14; Toscana, art. 43.2; Umbria, art. 38.2), ne deriva in alcuni casi l’espressa previsione della necessità di provvedere alle opportune forme di pubblicazione anche telematica e di pubblicità delle leggi (Abruzzo, Toscana e Umbria). Più di frequente, anche a prescindere dall’espresso riferimento a questo o ad altro principio, si prevede e si disciplina la redazione di testi unici di riordino e semplificazione delle disposizioni riguardanti settori omogenei (Abruzzo, art. 39; Calabria, art. 44; Emilia - Romagna, art. 54; Lazio, art. 36; Marche, art. 32; Piemonte, art. 56.2 (2); Toscana, art. 44; Umbria, art. 40). Inoltre, si dispone molto spesso - al fine di non vanificare lo sforzo di razionalizzazione e semplificazione normativa e di codificazione - che le disposizioni contenute nei testi unici possano essere abrogate solo con previsione espressa (oltre ad Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Toscana e Umbria v. anche Puglia, art. 37.2, che pur non disciplinando i testi unici nello Statuto prevede l’improcedibilità delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi).
Una serie di altre disposizioni statutarie introducono elementi di rafforzamento del procedimento legislativo in determinati casi. Si tratta, in primo luogo, di quelli in cui si prevede che debba essere sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) secondo quanto previsto dall’art. 123 della Costituzione. Alcune Regioni dispongono però, in più, un effetto rafforzato al parere obbligatorio dell’organo consultivo delle autonomie locali (sempre o in casi determinati e a certe condizioni): qualora il Consiglio regionale deliberi in difformità al parere del Consiglio delle autonomie lo può fare, nei casi previsti, solo a maggioranza dei suoi componenti (Abruzzo, art. 71.3; Campania, art. 22.2; Emilia-Romagna, art. 23 (3); Lazio, art. 67.4; Liguria, art. 67.2; Marche, art. 38.2; Umbria, art. 29.2) (4). Inoltre, in alcuni Statuti, è riconosciuto ai CAL il potere d’iniziativa legislativa (Calabria, art. 48.9; Campania, art. 12.5; Lazio, artt. 37 e 67.1; Liguria, art. 66.1) e in alcuni di questi casi si prevede, più in particolare, la discussione di questi progetti di legge entro un preciso termine dalla data della loro presentazione (Campania (5), Lazio).
Un altro caso di parere obbligatorio di un organo consultivo esterno al Consiglio regionale che si incardina all’interno del procedimento legislativo si rinviene nella disposizione dello Statuto della Regione Puglia con la quale si istituisce la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale con il compito, tra l’altro, di esprimere parere sulla legge finanziaria regionale (art. 46.3).
Un’ulteriore ipotesi di rafforzamento del procedimento legislativo è quella prevista, in particolare, dallo Statuto della Regione Umbria laddove si dispone che i progetti di legge relativi ad alcune materie (la modifica dello Statuto, ovviamente (6), ma anche la legge elettorale, le leggi di conferimento di funzioni amministrative, le leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto, le leggi finanziarie le leggi di ratifica di intese con altre Regioni, la legge sulla composizione del Consiglio delle autonomie locali) debbano essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea legislativa (art. 36.4) (7). In Piemonte, invece, per la sola legge elettorale regionale e le sue modifiche, è richiesta l’approvazione a maggioranza qualificata pari ai tre quinti dei membri consiliari (art. 17.4). In Calabria, infine, le leggi istitutive di enti e aziende regionali devono ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti (art. 54.3).
In quasi tutte le Regioni si prevede, inoltre, l’istituzione di organi di garanzia statutaria (8). Tra gli altri compiti ad essi assegnati spicca - e qui in particolare ci interessa - la valutazione circa la conformità allo Statuto delle leggi (o dei progetti di legge) e, spesso, anche dei regolamenti regionali (o dei relativi progetti). Si tratta, questa, di un’ulteriore fase - consultiva - del procedimento normativo che in genere è facoltativa (per richiesta di soggetti determinati) ma che può essere anche obbligatoria (per previsione normativa) (9) e che, secondo i casi, si inserisce o in una fase procedimentale - non sempre ben definita direttamente dalle previsioni statutarie - che si colloca tra l’iniziativa normativa e l’approvazione dell’atto (Calabria, art. 57; Liguria, art. 75.4; Piemonte, art. 92; Puglia, art. 47) o in quella - chiaramente determinata - che si situa tra l’approvazione della delibera normativa e la sua promulgazione o emanazione (Abruzzo, art. 79; Emilia - Romagna, art. 69; Lazio, art. 68; Toscana, art. 57; Umbria, art. 82). L’eventuale parere di non conformità può essere superato, salvo rare eccezioni (10), da una deliberazione (o da una nuova deliberazione) dell’organo regionale competente in via definitiva per l’atto normativo in questione (11); in alcune Regioni è però disposto che questa approvazione debba avvenire a maggioranza assoluta (Calabria e Lazio).
Nella generalità dei testi statutari si trovano, inoltre, proposizioni normative concernenti la disciplina del procedimento di formazione dei regolamenti regionali. Per quanto riguarda la titolarità del potere regolamentare, solo le Regioni Abruzzo, Campania e Marche hanno ritenuto di mantenerla in capo al Consiglio (12) e solo la Regione Puglia ha attribuito l’intero potere all’esecutivo regionale (13). Nelle altre Regioni la potestà è stata ripartita assegnando alla Giunta l’approvazione dei regolamenti concernenti le materie di competenza legislativa regionale, nonché di quelli di attuazione della normativa comunitaria, e al Consiglio l’approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva (14). In Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte e Umbria, inoltre, la Giunta può essere autorizzata con legge, che determina le norme generali regolatrici della materia, all’adozione di regolamenti di delegificazione (15). Sul piano procedimentale, in numerosi casi in cui la potestà regolamentare è assegnata alla competenza della Giunta (16 ) si prevede che i regolamenti debbano essere approvati previo parere obbligatorio, in genere, della Commissione consiliare competente ma anche, nel caso del Lazio, dell’organo di garanzia statutaria o addirittura, nel caso dell’Emilia – Romagna, sia del parere, sempre obbligatorio, dell’Assemblea legislativa sia del parere, nei casi previsti dalla legge, dell’organo di garanzia statutaria.
Le disposizioni statutarie che negli attuali testi disciplinano i procedimenti normativi non prevedono però sempre degli aggravamenti procedimentali, in qualche caso anzi sono volte alla semplificazione e abbreviazione degli stessi. In questo ambito va considerata l’innovativa e frequente previsione della possibilità del ricorso, nei casi e nei modi previsti, al procedimento in commissione redigente in luogo del procedimento ordinario (Abruzzo, art. 32; Calabria, art. 30; Campania, art. 43; Emilia-Romagna, art. 51.2; Lazio, art. 33.2; Liguria, art. 47; Piemonte, art. 46; Puglia, art. 32; Toscana, artt. 19.1 e 40.5; Umbria, art. 37). In Campania (art. 44) e Piemonte si prevede anche la commissione in sede deliberante (17).

(1) Nello Statuto della Regione Marche un’attività del Consiglio di valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali è presupposta dall’art. 38.3.

(2) In questo caso la norma parla (lett. g) di codici di settore o di materia.

(3) Questo nei soli casi in cui si tratti di piani e programmi che coinvolgano l’attività degli enti locali e il conferimento di funzioni alle autonomia locali e la relativa disciplina (co. 5); in tutte le altre ipotesi si prevede che l’approvazione di progetti di legge in difformità del parere del CAL sia accompagnata dall’approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso (co. 4).

(4) In Toscana si dispone, invece, che gli organi regionali, in caso di parere del CAL contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche, lo possano disattendere solo con motivazione espressa (art. 66.4). Di natura diversa è invece l’aggravio procedurale previsto dallo Statuto della Regione Calabria qualora il CAL, ritenendo che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali, chieda al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati; in tal caso la nuova deliberazione consiliare deve essere assunta “previa acquisizione del parere della Consulta statutaria” (art. 45.2).

(5) Art. 57. In questa disposizione vi è l’ulteriore specificazione che, scaduto il termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

(6) V. art. 123, co. 2, Cost.

(7) Anche in Puglia le deliberazioni concernenti materie tributarie e di bilancio non sono valide se non sono adottate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta (art. 35.4).

(8) Manca la previsione dell’istituzione di un simile organo nei testi statutari delle Regioni Campania e Marche.

(9) Si veda quanto dispone l’art. 56, co. 3, dello Statuto dell’Emilia – Romagna.

(10) Può sempre essere superato dal Consiglio regionale in caso di deliberazione di propria competenza.

(11) E’ richiesta, in più, una deliberazione assunta “con motivata decisione” in Calabria ed Emilia - Romagna.

(12) Con alcuni temperamenti in due di queste Regioni: in Campania la deliberazione legislativa statutaria prevede che i regolamenti deliberati dalla Giunta sono sottoposti all’approvazione del Consiglio che deve provvedervi entro sessanta giorni, altrimenti i regolamenti sono emanati e pubblicati senza l’approvazione consiliare (art. 59); nelle Marche i regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale, salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l’approvazione alla Giunta (art. 35.2). Per l’Abruzzo v. invece l’art. 36.

(13) Art. 44 Stat.

(14) Calabria, art. 43; Emilia – Romagna, art. 49; Lazio, art. 47; Liguria, art. 50; Piemonte, art. 27; Toscana, art. 42; Umbria, artt. 39 e 43.2. Anche in questo caso sono previsti alcuni temperamenti: in Piemonte nelle materie di competenza legislative regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta, salvo che la legge non la riservi al Consiglio.

(15) In Calabria e Piemonte ciò è consentito solo in materie di competenza esclusiva della Regione e che non sono riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto. Il limite della riserva di legge è posto anche dalla Regione Lazio.

(16) Emilia-Romagna, artt. 28.4 e 56.3; Lazio, art. 47.3; Liguria, art. 50.1; Piemonte, art. 27; Puglia, art. 44.2; Toscana, art. 42.2; Umbria, art. 39.1.

(17) Lo Statuto della Regione Abruzzo ammette il procedimento in commissione deliberante solo nel procedimento di formazione dei regolamenti regionali (art. 37). L’approvazione del regolamento può essere demandata alla commissione competente per materia anche nella Regione Marche (art. 35.4).

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI NONCHE' DELLE LEGGI STATUTARIE  (Antonio Ferrara)

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