Nella Regione Friuli Venezia Giulia, la c.d. legge statutaria recante la “Disciplina della forma di governo della Regione, dell’elezione del Consiglio regionale nonché dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto” - approvata dal precedente Consiglio regionale nel marzo del 2002 (1) in un testo che derogava al modello costituzionale dell’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione a favore dell’elezione consiliare - non fu confermata dal successivo referendum popolare svoltosi il 29 settembre 2002 (2). E’ stata successivamente approvata la legge regionale n. 5 del 2003 che disciplina, sempre in attuazione dell’art. 12 dello Statuto speciale, le norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali. Con il cambio della legislatura è tornata all’esame del Consiglio regionale tutta la problematica che discende dalla legge cost. n. 2 del 2001. Si prevede che la forma di governo e la disciplina elettorale saranno trattate in un’unica soluzione. In attinenza alla materia elettorale è stata approvata la legge regionale 29 settembre 2004, n. 21, recante la determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale. Riguardo al procedimento di revisione del regolamento del Consiglio regionale, è stato avviato l’esame in sede di giunta del regolamento ma l’iter non è ancora concluso. Sono di fatto disapplicate le parti non più attuali.
Per quanto riguarda invece il nuovo Statuto speciale di autonomia, con la legge regionale 2 aprile 2004, n. 12 è stata istituita, e successivamente insediata (6 maggio 2004), un’assemblea rappresentativa della comunità regionale, denominata “Convenzione per lo Statuto”, con il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti della nuova carta statutaria (3), secondo il modello della “Convenzione europea”. I lavori di quest’assemblea straordinaria sono stati tradotti in un documento finale che è stato trasmesso al Consiglio (agosto-settembre 2004). Il testo del documento (diventato il progetto di legge costituzionale, n. 5) è stato qui esaminato, a partire dal mese di ottobre, ed approvato come proposta di legge costituzionale (ai sensi dell’art. 63, secondo comma, dello Statuto speciale) nella seduta pomeridiana dell’1 di febbraio 2005 e trasmesso alle Camere il 10 febbraio 2005.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non ha attualmente al vaglio proposte di modifica dello Statuto speciale. E’ stata istituita però, con decreto del Presidente del Consiglio provinciale (n. 6 del 19 gennaio 2004), una commissione consiliare speciale composta di un rappresentante per ognuno dei nove gruppi consiliari e competente per l’esame delle proposte di modifica presentate dai Consiglieri provinciali, dalla Giunta provinciale, dal Parlamento o dal Governo.
Per quanto riguarda le norme di attuazione della legge cost. n. 2 del 2001, la legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, ha introdotto solo alcune norme procedurali in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale dell’ottobre 2003 (rinviando per il resto alla vigente legge elettorale regionale 8 agosto 1983, n. 7); nella corrente legislatura è prevista, tuttavia, l’adozione di una legge elettorale provinciale organica. E’ stato modificato e revisionato, inoltre, alla luce della riforma dello Statuto speciale (operata dalla cit. legge cost.), il vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione n. 4 del 12 maggio 1993 (4).
Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha approvato due distinte leggi statutarie per la disciplina del sistema elettorale e la forma di governo (l.p. 5 marzo 2003, n. 2, “Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”) nonché di quella del referendum e dell’iniziativa popolare (l.p. 5 marzo 2003, n. 3, “Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali”). E’ stato modificato anche il regolamento interno del Consiglio provinciale per tener conto delle ultime modificazioni allo Statuto speciale (con deliberazione del 23 luglio 2002, n. 4). Sono attualmente disapplicate le parti del regolamento incompatibili con quest’ultima legge (individuate nelle note al regolamento pubblicato dal Consiglio).
Nella Regione Val d’Aosta con la legge regionale statutaria 13 novembre 2002, n. 21 è stata modificata la legge elettorale regionale del 12 gennaio 1993, n. 3, senza alterarne l’impianto e non disciplinando ex novo il sistema elettorale. Tale legge si è resa necessaria per conformarsi alle modifiche statutarie introdotte dalla legge cost. n. 2 del 2001: un solo anno di residenza nella Regione, in luogo dei precedenti tre, per l’esercizio dell’elettorato passivo e la promozione di pari condizioni per l’accesso alle competizioni elettorali (5). E’ stata, inoltre, approvata la legge statutaria 25 giugno 2003, n. 19, con la quale si è introdotta la disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo.
Nella Regione Sardegna una proposta di legge statutaria, frutto dell’unificazione di più proposte, licenziata in Commissione, non ha superato l’esame in Assemblea (6). L’articolato prevedeva la disciplina di tutte le materie indicate dall’art. 15 dello Statuto, come modificato dalla legge cost. n. 2 del 2001, fatta eccezione per il referendum e l’iniziativa legislativa. Per quanto riguarda la materia elettorale è da segnalare la l.r. n. 3 del 2004 che individua gli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali, per adeguare la normativa vigente all’introduzione delle nuove province regionali (7). Nessuna novità va invece rilevata per la revisione dello Statuto speciale.
Si può solo ricordare che una proposta di legge costituzionale d’iniziativa del Consiglio regionale presentata alla Camera dei deputati il 14 agosto 2001 (A.C. n. 1521) intenderebbe istituire un’Assemblea costituente sarda, grazie al preventivo inserimento di un articolo 54-bis nello Statuto che legittimi il legislatore regionale a deliberarne l’istituzione.
Nella Regione Sicilia, per quanto riguarda la legislazione c.d. statutaria e le altre norme di attuazione della legge cost. n. 2 del 2001, l’Assemblea legislativa ha approvato la legge di disciplina dell’istituto del referendum regionale nonché dell’iniziativa legislativa popolare e dei Consigli comunali e provinciali (l.r. 10 febbraio 2004, n. 1). Inoltre, ha deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti il disegno di legge di modifica del sistema d’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004 (d.d.l. nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779). Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso depositato il successivo 20 agosto ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della deliberazione legislativa (8). Il testo pubblicato a fine notiziale sulla GURS n. 39 del 17 settembre 2004 (9) (e ripubblicato sulla GURS n. 40 del successivo 24 settembre) (10) - con omissione delle parti impugnate (11) - è stato nuovamente pubblicato, sulla GURS n. 48 del 12 novembre 2004, n. 48, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, che (all’art. 56, co. 2) ha disposto la soppressione del Titolo II della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004 (in quanto contenente una disciplina non attinente alle elezioni regionali da approvare con il peculiare procedimento previsto per le leggi c.d. statutarie). Su regolare richiesta, è stato indetto il referendum confermativo, che si è svolto il 15 maggio 2005 (12) e, visto il risultato favorevole della consultazione popolare, il Presidente della Regione ha promulgato la legge il successivo 3 giugno (13).
Il regolamento interno dell’Assemblea regionale è stato modificato nell’ottobre del 2003 a seguito dell’introduzione nello Statuto delle importanti innovazioni alla forma di governo regionale (connesse all’elezione diretta del Presidente della Regione); non esiste, quindi, un problema di disapplicazione di norme regolamentari.
Con riferimento, invece, al procedimento di approvazione del nuovo Statuto, la Commissione speciale per la sua revisione - istituita nell’autunno del 2001 (l.r. 23 ottobre 2001, n. 13) e configurata come organo di legislatura con il compito di elaborare una proposta organica - ha licenziato il progetto di revisione statutaria il 17 marzo 2004 (nn. 580-472-578-602-652), dopo un lungo e approfondito dibattito che ha visto il coinvolgimento di esperti, di tecnici e di rappresentanti delle forze sociali e della società civile. L’Assemblea, dopo aver ultimato la discussione generale in aula, ha rinviato nuovamente il testo alla Commissione speciale per un ulteriore approfondimento alla luce dei numerosi emendamenti presentati. Il progetto di legge costituzionale di revisione dello Statuto della Regione è stato definitivamente approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 marzo 2005 e presentato al Senato della Repubblica il successivo 5 aprile (AS n. 3369). (14).

(1) In B.U. 27 marzo 2002, n. 13, 3915 ss.

(2) Disciplinato dalla l.r. n. 29 del 2001, recante “norme sul referendum confermativo previsto dall’art. 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia”.

(3) Nella Convenzione, oltre alla componente politica regionale, sono presenti i rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle camere di commercio, del CONI, dei corregionali all’estero, del volontariato, delle organizzazioni sindacali, delle minoranze linguistiche e della Commissione regionale per le pari opportunità. E’ prevista inoltre la costituzione di un apposito organismo di partecipazione, denominato forum, composto da tutti i soggetti pubblici e privati che siano comunque interessati a seguire e dare un contributo al dibattito sul nuovo Statuto. E’ altresì previsto il raccordo con i parlamentari eletti nella Regione. Per i lavori di questa Convenzione (cui è dedicata un’apposita sezione del sito internet del Consiglio) è stata definita la durata massima di sei mesi.

(4) Rispettivamente con le deliberazioni del Consiglio provinciale n. 7 del 11 dicembre 2001 e n. 5 del 7 maggio 2003.

(5) Le modalità individuate dalla legge per promuovere parità di condizioni per l’accesso alle competizioni elettorali sono state impugnate dal Governo che ha promosso la questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale a respinto il ricorso (sent. 13 febbraio 2003, n. 49), riconoscendo la legittimità delle misure adottate dalla Regione.

(6) Progetti di legge, testo unificato, n. 245-350-362-379-380-392-396.

(7) La l.r. n. 10 del 2003 ha provveduto alla ridelimitazione delle circoscrizioni delle province regionali e ciò, ovviamente, ha rilevanza ai fini della individuazione dei collegi per le elezioni regionali.

(8) Si tratta, precisamente, degli articoli 11, 16, 29, 35, 36, 37 e 38 in riferimento agli artt. 3, 23, 51, 81 e 97 della costituzione, nonché agli artt. 3, 9 e 12 dello Statuto.

(9) Ai sensi di quanto previsto, per le c.d. dette leggi statutarie approvate a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri dell’Assemblea, dall’art. 1, co. 2, della l.r. 23 ottobre 2001, n. 14.

(10) A seguito della comunicazione del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana del 20 settembre 2004, sulla base dei chiarimenti del Commissario dello Stato inviati al Presidente dell’Assemble asiciliana con nota del 14 settembre 2004 in ordine alle disposizioni effettivamente impugnate.

(11) La Corte costituzionale ha conseguentemente dichiarato la cessazione della ragione del contendere con ord. 29 aprile 2005, n. 169.

(12) Decreto presidenziale 22 marzo 2005, Indizione del referendum regionale per l’approvazione della legge recante “Norme per l’elezione diretta del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l’elezione dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l’elezione dei Consigli comunali e provinciali”, in GURS n. 13 del 29 marzo 2005.

(13) L.r. 3 giugno 2005, n. 7, pubblicata nella GURS n. 25 del 10 giugno 2005.

(14) Per lo specifico interesse di questo Rapporto si può segnalare che l’art. 18 del progetto di legge, che modifica l’art. 4 dello Statuto, prevede l’istituzione di un Comitato per la legislazione, disciplinato dal Regolamento dell’Assemblea regionale siciliana, che assicura la qualità della legislazione regionale.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI NONCHE' DELLE LEGGI STATUTARIE  (Antonio Ferrara)

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