Sono dieci le Regioni ordinarie che hanno approvato la legge di disciplina del referendum sulle leggi regionali statutarie ai sensi dell’art. 123 della Costituzione (Emilia Romagna, l.r. 25 ottobre 2000, n. 29; Calabria, l.r. 10 dicembre 2001, n. 35; Marche, l.r. 23 dicembre 2002, n. 28; Toscana, l.r. 17 gennaio 2003, n. 6 (1); Veneto, l.r. 7 novembre 2003, n. 28; Abruzzo, l.r. 23 gennaio 2004, n. 5 (2); Umbria, l.r. 28 luglio 2004, n. 16; Lazio, l.r. 3 agosto 2004, n. 8 (3); Piemonte, l.r. 13 ottobre 2004, n. 22; Liguria, l.r. 24 dicembre 2004, n. 31) ma si tratta di un adempimento che, con ogni probabilità, le Regioni di diritto comune sentiranno la necessità di compiere preliminarmente all’approvazione degli Statuti in quanto trattasi di un istituto nuovo per il quale manca un’apposita disciplina e per il quale non può essere sufficiente riferirsi in via analogica, per quanto (limitatamente) applicabile, alla disciplina concernente i referendum regionali già previsti prima della novella costituzionale del 1999 (4).
Tutte le Regioni speciali e le province autonome hanno invece già preliminarmente approvato l’apposita legge di disciplina del referendum popolare confermativo delle c.d. leggi statutarie ai sensi di quanto previsto dai rispettivi Statuti così come modificati dalla l.cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (Sicilia, l.r. 23 ottobre 2001, n. 14; Friuli–Venezia Giulia, l.r. 27 novembre 2001, n. 29; Val d’Aosta, l.r. 22 aprile 2002, n. 4; Bolzano, l.p. 17 luglio 2002, n. 10; Trento, l.p. 1 ottobre 2002, n. 13; Sardegna, l.r. 28 ottobre 2002, n. 21).
Alcune delle leggi in questione hanno fissato le regole per risolvere la delicata questione della sovrapposizione temporale del procedimento referendario con quello concernente il giudizio di legittimità costituzionale, dato che i termini per l’iniziativa referendaria decorrono dalla stessa data di quelli fissati per il ricorso governativo (rispettivamente: tre mesi e trenta giorni dalla pubblicazione notiziale) (5).
Abruzzo (6), Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Provincia di Trento, Toscana, Umbria e Veneto hanno disposto che, qualora il Governo promuova la questione di legittimità costituzionale, il termine per la richiesta del referendum popolare è sospeso (o interrotto) e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (7) o nel Bollettino ufficiale della Regione (8). Le attività e le operazioni eventualmente compiute prima della sospensione/interruzione conservano validità solo in caso di rigetto del ricorso (9).

Si differenziano, tuttavia, le soluzioni escogitate dalle predette Regioni e province autonome nel caso in cui la legge statutaria sia dichiarata solo parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale. Emilia - Romagna, Lazio, Marche e Piemonte prevedono che, in tal caso, il Consiglio regionale delibera (10) sui provvedimenti consequenziali da adottare e che qualora si tratti di modifiche derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale la deliberazione in questione non deve essere nuovamente approvata secondo il procedimento previsto dall’art. 123 Cost. (o dagli Statuti speciali per le leggi statutarie delle Regioni e delle province ad autonomia speciale). Le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e Veneto, nonché la Provincia di Trento, prevedono invece che nel caso in cui la deliberazione legislativa statutaria sia dichiarata anche solo parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale ciò determina l’estinzione del procedimento referendario e le operazioni già eventualmente compiute perdono efficacia (11) (12). La sola Provincia di Trento prevede, inoltre, che la delibera legislativa debba essere nuovamente pubblicata, sempre ai fini della richiesta del referendum, nel testo risultante a seguito della sentenza o a seguito delle modifiche introdotte consequenzialmente dal Consiglio (cui è concesso, a tal fine, un termine di tre mesi intercorrente tra la data di pubblicazione della sentenza e la data per la nuova pubblicazione della delibera legislativa statutaria).
Queste previsioni normative pongono una serie di delicate questioni interpretative (13) che non possono essere approfondite in questa sede, tuttavia è necessario quantomeno accennare al fatto che le varie disposizioni richiamate regolano aspetti diversi della stessa questione e non debbono necessariamente considerasi incompatibili tra loro. Le norme
espressamente fissate dalle Regioni Emilia - Romagna, Lazio, Marche e Piemonte intendono escludere che l’adeguamento consequenziale del testo della deliberazione legislativa statutaria consistente nella “soppressione delle disposizioni dichiarate incostituzionali ovvero in modifiche tese esclusivamente a conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale” (14) debba considerarsi una nuova legge e dunque comportare una nuova doppia deliberazione consiliare a intervallo non minore di due mesi. Le disposizioni dettate dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e Veneto, nonché dalla Provincia di Trento, invece, valgono ad escludere che un procedimento referendario avviato da una richiesta concernente una delibera legislativa statutaria (nel testo ufficialmente pubblicato in via notiziale) possa proseguire con riferimento ad un testo anche solo parzialmente diverso. E’ soltanto la Provincia di Trento, però, che prevede espressamente la necessità di una nuova pubblicazione della delibera legislativa statutaria, nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale, al fine di consentire il computo di un nuovo termine per un’eventuale nuova richiesta di referendum.
Altre disposizioni di rilievo che riteniamo di segnalare nella legislazione regionale di disciplina del referendum popolare confermativo delle leggi statutarie sono:
a. La possibilità concessa ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria al Presidente della Provincia di Trento, qualora prima dell’indizione del referendum già richiesto sia intervenuta la pubblicazione del testo di un’altra deliberazione legislativa statutaria, di ritardare fino a sei mesi il termine previsto per l’indizione dello stesso in modo che l’eventuale ulteriore referendum sulla nuova deliberazione legislativa possa svolgersi contemporaneamente al primo (Emilia-Romagna, art. 5; Liguria, art. 6; Trento, art. 8);
b. La possibilità espressamente concessa al Consiglio provinciale di Trento e al Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna di modificare o revocare la deliberazione legislativa statutaria già approvata anche durante la decorrenza del termine di tre mesi dalla pubblicazione notiziale del suo testo sul Bollettino ufficiale della Regione ai fini della richiesta di referendum (Trento, art. 17; Emilia-Romagna, art. 12);
c. La sospensione delle operazioni referendarie in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale in Abruzzo, Toscana e Piemonte (15) (Abruzzo, art. 13; Toscana, art. 13; Piemonte, art. 15);
d. Il rinvio normativo operato dalle Regioni Val d’Aosta (art. 23) e Friuli Venezia Giulia (art. 21), per quanto non disposto dalla legge regionale e in quanto applicabili, alle disposizioni della legge di disciplina del referendum costituzionale e degli altri referendum statali previsti dalla Costituzione (legge 25 maggio 1970, n. 352).
Un ulteriore elemento di valutazione di cui si può tenere conto consiste nel verificare se e in che modo la questione della revisione statutaria e del suo relativo procedimento, con particolare riferimento al procedimento popolare confermativo, è stato tenuto in considerazione negli Statuti promulgati o nei testi delle deliberazioni statutarie approvate dai Consigli regionali.
Per quanto riguarda le previsioni statutarie concernenti il referendum popolare confermativo dello Statuto approvato dal Consiglio regionale, ai sensi di quanto previsto dall’art 123 Cost., gli Statuti o le deliberazioni statutarie rimettono alla legge regionale, spesso rinviandovi espressamente (16), di disciplinare le modalità di svolgimento del c.d. referendum statutario. Al di là dell’eventuale mero rinvio alla legge, solo alcune Regioni dettano direttamente a livello statutario ulteriori disposizioni. La Regione Liguria regola le modalità di coordinamento del procedimento referendario con l’eventuale giudizio di legittimità costituzionale prevedendo ellitticamente che, nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum - il cui procedimento risulta evidentemente sospeso - ha luogo successivamente alla decisione della Corte costituzionale (art. 76). La Regione Emilia-Romagna, invece, fissa il principio secondo il quale deve essere sottoposto a referendum l’intero testo approvato dal Consiglio regionale, sul quale si esprime un voto unico (art. 22.2) (17).
Per quanto riguarda, più in generale, la disciplina della revisione statutaria. In molti dei testi statutari si dispone, con previsione di rilievo autonomo e originale rispetto alle disposizioni costituzionali, che l’abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è contestuale alla deliberazione del nuovo Statuto (18). In due di queste Regioni si prevede, inoltre, che le proposte di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possano essere ripresentate (19) o prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione (Calabria, art. 58.2) o nel corso della stessa legislatura (Piemonte, art. 101.3).

(1) Modificata dalla l.r. 15 novembre 2004, n. 60 e dalla l.r. 24 novembre 2004, n. 66.

(2) Modificata dalla l.r. 13 dicembre 2004, n. 43.

(3) Modificata dalla l.r. 17 febbario 2005, n. 9, art. 63.

(4) E’ da segnalare che il Consiglio regionale della Regione Puglia ha approvato la delibera legislativa statutaria in seconda deliberazione (con pubblicazione notiziale del 11 febbraio 2004) e il Presidente della Giunta regionale ha promulgato il nuovo Statuto (il 12 maggio 2004) nonostante la mancanza di una specifica disciplina legislativa regionale delle modalità di svolgimento del referendum popolare previsto dall’art. 123, co. 3, della Costituzione.

(5) Il dubbio circa la natura preventiva o successiva, rispetto alla promulgazione dello Statuto, dell’eventuale giudizio di legittimità costituzionale è stato chiarito dalla Corte costituzionale, con sent. 3 luglio 2002, n. 304, la quale ha interpretativamente ricavato dall’art. 123 cost. che il controllo di legittimità costituzionale delle deliberazioni statutarie ha natura preventiva e deve essere proposto con ricorso governativo nei trenta giorni dalla pubblicazione notiziale di queste deliberazioni sul bollettino ufficiale della Regione e non dalla (eventuale) pubblicazione successiva alla promulgazione dello Statuto o della legge di revisione statutaria.

(6) La diversa soluzione, per il coordinamento del procedimento referendario con quello concernente il giudizio di legittimità costituzionale, adottata in un primo momento dalla Regione Abruzzo con la l.r. 23 gennaio 2004, n. 5 (v. anche l’art. 86 della deliberazione statutaria approvata dal Consiglio regionale, in prima e seconda lettura, il 20 luglio e il 21 settembre 2004 e pubblicata sul BUR del successivo 8 ottobre) è stata successivamente così modificata dalla l.r. 13 dicembre 2004, n. 43. Si prevedeva nel testo originario della legge abruzzese non l’interruzione/sospensione dell’eventuale procedimento referendario già avviato nel caso in cui sia stata promossa la questione di legittimità costituzionale ma si disponeva una doppia pubblicazione della delibera legislativa statutaria: la prima al fine di consentire l’eventuale impugnazione da parte del Governo; la seconda, decorso inutilmente il termine per il ricorso governativo o dopo la sentenza della Corte costituzionale e le eventuali deliberazioni consequenziali del Consiglio regionale, al fine della richiesta del referendum popolare confermativo.

(7) Abruzzo, Emilia – Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto

(8) Liguria, Toscana.

(9) L.r. Abruzzo, art. 4; l.r. Emilia-Romagna, art. 11; l.r. Lazio, art. 4; l.r. Liguria, art. 3; l.r. Marche, art. 17-18; l.r. Piemonte, art. 13; l.r. Toscana, art. 4; l.p. Trento, art. 16; l.r. Umbria, art. 3; l.r. Veneto, art. 19.

(10) Solo la Regione Lazio prevede espressamente che tale deliberazione sia unica e approvata a maggioranza assoluta ma ciò è probabilmente da estendersi implicitamente anche alle altre Regioni.

(11) Di scarsa intelligibilità è la disposizione recata dalla l.r. Liguria la quale dispone (art. 3, co. 3) che “nel caso in cui la Corte costituzionale respinga il ricorso, le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano efficacia; al contrario tali operazioni perdono efficacia qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”. Tuttavia, in considerazione dell’evidenza che le parti dichiarate incostituzionali coinciderebbero sempre e comunque con l’oggetto della richiesta referendaria che investirebbe necessariamente l’intera deliberazione statutaria in base all’art. 1 della medesima legge regionale, l’ipotesi qui formulata parrebbe da assimilare pienamente a questo secondo gruppo di previsioni legislative.

(12) E’ da rilevare che nella Regione Umbria, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 29 novembre 2004 n. 378 che ha dichiarato la parziale illegittimità della deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale il 29 luglio 2004, la medesima assemblea legislativa, con deliberazione 10 dicembre 2004, ha autorizzato il Presidente della giunta regionale a promulgare lo Statuto senza le parti dichiarate costituzionalmente illegittime dalla citata sentenza (pubblicata nella GU del 15 dicembre 2004 e nel BUR dello stesso giorno, nonché, successivamente, nel BUR del 22 dicembre, insieme al verbale delle operazioni referendarie contenente la ridefinizione dell’oggetto del quesito referendario concernente il testo del nuovo Statuto regionale come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale).

(13) V. ad es. i pareri resi dal Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione prima del 12 gennaio 2005 su richiesta delle Regioni Emilia – Romagna (n. 12036/2004) e Umbria (n. 12054/2004). Considerazioni analoghe a quelle rese in questa sede sono adesso alla base delle delibere del Consiglio dei ministri con le quali il Governo ha deciso di impugnare i nuovi Statuti dell’Umbria (del. CdM 13 maggio 2005) e dell’Emilia – Romagna (del. CdM 20 maggio 2005).

(14) Così espressamente la legge del Lazio.

(15) In questa Regione la disposizione è dettata in via transitoria “fino all’entrata in vigore della legge regionale di revisione dello Statuto”.

(16) Calabria, art. 59.2; Campania, art. 74.6; Emilia - Romagna, art. 22.1; Lazio, art. 76.3; Marche, art. 57.1; Piemonte, art. 101.4; Puglia, art. 17.3; Umbria, art. 84.4.

(17) Quando si tratti di modifiche relative a più argomenti, il referendum è articolato in più quesiti formulati, per temi omogenei, dall’organo di garanzia statutaria.

(18) Abruzzo, art. 86.4; Calabria, art. 58.3; Emilia - Romagna, art. 73.6; Lazio, art. 76.2; Piemonte, art. 101.2; Toscana, art. 79.3; Umbria, art. 84.5.

(19) La stessa limitazione del potere di iniziativa legislativa non è, almeno esplicitamente, disposta per il caso dell’eventuale reiezione popolare espressa mediante il referendum.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI NONCHE' DELLE LEGGI STATUTARIE  (Antonio Ferrara)

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