Alla domanda relativa agli atti regionali di disciplina del procedimento di attuazione delle politiche comunitarie (Legge La Pergola e Legge regionale comunitaria), hanno risposto le seguenti Regioni e Province autonome: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana e Veneto.
Tuttavia, alcune di esse (Abruzzo, Lombardia, Piemonte e Provincia autonoma di Trento) hanno evidenziato che non vi è alcun atto regionale relativo a quanto richiesto dal quesito. Al contrario, altre Regioni e Province autonome (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Provincia autonoma di Bolzano, Sardegna e Toscana) hanno indicato gli atti regionali, aggiungendo anche informazioni ulteriori. In particolare, l’Abruzzo, la Lombardia, il Piemonte e la Provincia autonoma di Trento hanno risposto negativamente per quel che riguarda sia il 2004, sia il 2005. Ad esempio, l’Abruzzo ha specificato che non sono stati approvati atti normativi di attuazione di direttive comunitarie; mentre la Lombardia ha messo in rilievo che non vi sono leggi regionali, che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie. Il Piemonte e la Provincia autonoma di Trento hanno preferito rispondere al quesito nelle annotazioni. Infatti, il Piemonte ha precisato che, negli anni 2004 e 2005, non è stata adottata alcuna legge comunitaria regionale; ma che, tuttavia, il nuovo Statuto dispone, all’art.42 che la Regione, con legge comunitaria, adegui periodicamente la propria normativa all’ordinamento comunitario e che i lavori del Consiglio, per approvare tale legge, siano organizzati in un’apposita sessione, da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.
La Provincia di Trento ha, invece, evidenziato che l’ordinamento provinciale non prevede alcuna legge comunitaria, appunto, provinciale.
Altre Regioni e Province autonome hanno risposto in modo molto dettagliato (Provincia autonoma di Bolzano) oppure hanno segnalato delle leggi regionali riferite al periodo oggetto dell’analisi (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lazio) o a quello precedente (Sardegna, Toscana e Veneto).
In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha sottolineato, per quanto concerne il 2004 (per il 2005 ha rimandato a quanto specificato per l’anno precedente), che non vi è una legge Provinciale contenente la disciplina del procedimento attuativo delle politiche comunitarie, mettendo in evidenza che, nell’attuazione di tali politiche, il coinvolgimento della Provincia autonoma, in relazione alle materie di sua competenza, è ancora regolato con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (artt. 6, 7 e 8). La stessa Provincia autonoma ha precisato che, l’attuazione delle direttive, nelle materie di competenza, non avviene tramite l’approvazione di apposite leggi comunitarie regionali, ma che “è prassi presentare disegni di legge di modifica di preesistenti leggi di settore o inserire singoli articoli in disegni di legge finanziaria o in disegni di legge cosiddetti omnibus, assegnati alla Commissione legislativa competente per materia (non esistendo una Commissione legislativa permanente specializzata in politiche e affari comunitari)”. Applicando tale metodo, nel 2004, sono state approvate le seguenti disposizioni di attuazione di direttive comunitarie: l’art. 36 della l.p. n.1/2004 (legge finanziaria 2004), che apporta modifiche alla l.p. n.6/1998 “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”, riguardanti la disciplina vigente in materia di appalti pubblici di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria; nonché, l’art.23 della l.p. n.4/2004 “Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006”, il quale, inserendo il capo VI con l’art. 30-bis nella l.p. n.21/1996 “Ordinamento forestale”, dà attuazione alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004, in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
Tra le Regioni che hanno indicato le leggi regionali, l’Emilia-Romagna ha fatto riferimento alla l.r. n.6/2004 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università” (artt.2 e 3), precisando, in particolare, che, ai sensi dell’art.3 di tale legge, entro il 1 luglio di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio il progetto di legge comunitaria regionale, il quale deve essere approvato, entro il 31 dicembre. Tuttavia, fino al marzo 2005, non è stato ancora presentato il primo progetto di legge comunitaria regionale.
Il Friuli Venezia Giulia ha, invece, segnalato la l.r. n.10/2004 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”; mentre il Lazio la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 (art.11).
La Sardegna ha indicato, per il 2004 e per il 2005, la l.r. n.20/1998 “Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n.25”. La stessa Regione ha specificato che non è prevista una legge comunitaria regionale.
Al contrario, la Toscana ha fatto riferimento alle seguenti leggi regionali: l.r. n.37/1994 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli obblighi comunitari” e l.r. n.9/1996 «Modifiche all'art.12 della l.r. n.37/1994 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all' attuazione degli obblighi comunitari” ». Infine, il Veneto ha segnalato che è ancora vigente la l.r. n. 30/1996 “Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari”, la quale all’articolo 5 già prevedeva la partecipazione della Regione al processo normativo comunitario tramite osservazioni sui progetti di regolamento, di raccomandazione e di direttiva dell’Unione europea, formulate dal Consiglio regionale e presentate al Governo.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

7. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (Letizia Rita Sciumbata)


Menu

Contenuti