In base alle risposte fornite al questionario, i principali interventi adottati nel periodo in esame sono i seguenti:
Abruzzo: modifiche al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (l.r. 26.07.04 n. 20 e art. 1 l.r. 03.03.05 n.14) e istituzione dell’addizionale regionale sui canoni statali per utenze acqua pubblica (art.73 della l.f. 05);
Basilicata: con l.f. 2004 la Regione è intervenuta in materia di: tassa automobilistica (esenzione mezzi sanitari delle Asl); aliquota dell’addizionale sul consumo di gas metano (50% del tributo statale); anagrafe tributaria regionale, creata come snodo informativo per erogazione di servizi tributari tra le istituzioni che operano nell’ambito della fiscalità. Con la l.f. 2005 è stata invece disposta l’esenzione dalla tassa automobilistica per le ONG ed è stato regolamentato l’accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
Campania: con l’art. 3 della l.r. 24.12.03 n. 28 è stata istituita l’imposta regionale sulla benzina nella misura di 0,02582 euro per litro dal 1.1.2004. Ulteriori disposizioni per l’accertamento dell’imposta sono state introdotte con art. 2 comma 2 della finanziaria per il 2004;
Emilia-Romagna: con l’art. 13 della l.r. 20.01.04 n. 3 è stata istituita la tassa fitosanitaria regionale, dovuta dall’importatore, nella misura stabilita da direttiva 2000/29/CE. La tassa è sospesa – per non pregiudicare gli operatori - fino all’emanazione di un decreto del Presidente della Giunta da adottarsi sulla base di un accordo interregionale o di altro atto volto ad individuare un termine omogeneo di entrata in vigore della tassa su tutto il territorio nazionale (è comunque prevista l’entrata in vigore dal 1.1.2005, ai sensi della direttiva 2002/89/CE);
Lazio: con l’art. 7 della l.f. 2004 viene sospesa la tassa di concessione regionale per l’autorizzazione di scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche per gli insediamenti diversi da quelli abitativi; con art. 8 della l.f. 2004 viene disposto il rimborso alle cooperative iscritte all’albo regionale di una quota Irap (pari alla riduzione dell’aliquota dello 0,50%); con la l.r. 13.09.04 n. 11 viene concesso il rimborso dell’ARISGAM alle imprese esercenti attività di stoviglieria fino al 31/12/06; con la l.f. 2005 viene fissato il limite minimo per i canoni concessione di acque pubbliche (13 euro) e la riscossione viene affidata alle Province.
Liguria: con l’art. 2 della l.f. 2004 l’aliquota dell’Irap per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 07.02.2000 n. 383 viene ridotta al 3,25%;
Lombardia: la Regione è intervenuta in materia licenza di caccia, canoni per occupazione beni demanio e patrimonio dello Stato e tassa automobilistica;
Marche: con l’art. 39 della l.f. 2005 viene rideterminata l’addizionale Irpef per scaglioni di reddito (l’aliquota minima resta allo 0,9%, l’aliquota massima viene invece ridotta dal 4,0% al 3,65%);
Molise: con l’art. 2 della l.f. 2004 viene disposta la riduzione al 3,25% dell’aliquota Irap per una serie di tipologie di imprese e l’esenzione totale per gli enti non commerciali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; con gli artt. 1 e 2 della l.r. 09.01.04 n. 5 si dispone in materia di riscossione della tassa automobilistica (recupero delle somme dovute per il 2000 entro 2004) e degli altri tributi regionali (rinuncia a crediti di modesta entità); con la l.r. 31.08.04 n. 18 si modificano le aliquote e la disciplina applicativa del tributo speciale per deposito in discarica rifiuti solidi; con l.r. 11.11.04 n. 26 la tassa automobilistica regionale viene aumentata del 7%; con la l.r. 31.12.04 n. 38 viene istituita l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione nella misura di 0,015494 euro per litro; con la l.r. 31.12.04 n. 39 viene istituita l’addizionale regionale sull’imposta erariale di consumo del gas metano e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti; con delibera della Giunta regionale (26,11,04 n. 1490) viene fissata all’1,2% la misura dell’addizionale regionale all’irpef con decorrenza dal 2005;
Provincia autonoma di Bolzano: con l’articolo 1 della legge provinciale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004) e l’articolo 9 della legge provinciale n. 4/2004 (legge finanziaria di assestamento) sono state introdotte agevolazioni ed esenzioni in materia della tassa automobilistica (p. es. per veicoli alimentati a gasolio dotati di un filtro antiparticolato).
Provincia autonoma di Trento: con l’art. 6 della l.p. 12.05.04 n. 4 (finanziaria di assestamento) l’aliquota Irap per nuove iniziative industriali viene ridotta al 3,25%;
Piemonte: l’art. 1 della l.f. 2004 detta il dispositivo di attuazione del dlgs 446/97 in materia di Irap. Con la stessa legge, modificata dalla l.r. 31 del 2004, si interviene sulla tassa automobilistica e sulla tassa per il diritto allo studio universitario (portata a 110 euro). Con riferimento a quest’ultima si dispone anche che, per gli anni successivi, gli importi vengano fissati con delibera di Giunta. Sempre la l.f. 2004 dispone in materia di assegnazione dei proventi dei canoni in materia di acque pubbliche e introduce esenzioni per la tassa di concessione regionale in materia di pesca. La l.f. 2005 prevede l’estinzione dei crediti tributari di importo minimo, nonché l’esenzione dalla tassa automobilistica per le Fiat 500 immatricolate entro il 31.12.75 (questo tipo di auto viene altresì dichiarato auto storica della Regione);
Toscana: la l.r. 62 del 2004 disciplina in generale la tassa automobilistica, affidando ad un regolamento della Giunta la disciplina dei procedimenti per la riscossione, la concessione esenzioni e sospensioni, i rimborsi, i controlli, le comunicazioni ai contribuenti, del potere di autotutela del dirigente, delle rateizzazioni dei pagamenti; con il dpgr 17.12.04 n. 11/r si interviene in materia di Irap, concedendo l’esenzione dall’imposta per gli esercizi commerciali in zone montane; con la l.r. n. 4 del 2005 si modifica la disciplina della tassa per il diritto allo studio universitario (portata a 98 euro); con dpgr 03.01.05 viene data attuazione alla l.r. 62/94 in materia di tasse automobilistiche. Notevole importanza riveste infine la l.r. 18.02.05 n. 31 che detta norme generali in materia di tributi. In particolare la legge: disciplina il diritto di interpello; istituisce il Garante del contribuente regionale; disciplina le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali; disciplina i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie; istituisce il sistema informativo tributario regionale;
Valle d’Aosta: l’art. 1 comma 1 della l.f. 2005 sopprime il tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
Veneto: con la l.f. 2004 e la l.r. n. 22 del 2004 la Regione interviene in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; la l.r. 29/04 interviene in materia di addizionale Irpef e di Irap (per quest’ultima l’aliquota a carico degli istituti di credito viene elevata al 5,25%). Con la l.f. 2005 viene istituita la tassa fitosanitaria (art. 7) e si interviene sui ticket sanitari (ampliamento della soglia di esenzione ed esclusione di alcune prestazioni ambulatoriali), destinando altresì alla copertura del deficit in sanità il maggior gettito derivante dall’applicazione della l.r. 29/04.

Tabella 1 - Alcune caratteristiche delle leggi finanziarie per il 2004 o, se approvate entro il 31.03.2005, per il 2005

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

8. ALCUNI ASPETTI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' (Enrico Buglione)

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