Il tratto peculiare della forma di governo "transitoria" vigente in questa legislatura è la posizione dominante del Presidente della Giunta, non solo nei confronti degli assessori che nomina e revoca, ma soprattutto nei confronti del Consiglio, che viene sciolto in tutti i casi di cessazione dalla carica di un Presidente che peraltro ha goduto, grazie ai seggi in quota cd. maggioritaria, di un ampio sostegno consiliare.
Il passaggio da una forma di governo parlamentare di tipo assembleare a una che presuppone un rapporto di fiducia da far valere - attraverso la mozione di sfiducia e il conseguente scioglimento dell'Assemblea - solo in caso di grave crisi nei confronti di un Presidente eletto direttamente dal corpo elettorale, secondo la dottrina e poi la giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 372 e 379 del 2004), non ammette la mozione di fiducia iniziale. Nel corso della legislatura si è, infatti, provveduto in molte Regioni a cambiare le norme o la prassi relative con legge regionale o con modifiche al regolamento interno del Consiglio.
Le nuove discipline, che spesso avevano introdotto un voto iniziale del Consiglio sul programma esposto dal Presidente della Giunta, sono state travasate in alcuni Statuti. Sindacando quello toscano (4), la Corte costituzionale ha giudicato tali previsioni ammissibili purché dalla mancata approvazione del programma non discendano conseguenze giuridiche. Tale voto sul programma è previsto anche negli Statuti della Calabria e dell'Emilia-Romagna (5), presupponendo un rapporto di continuo confronto sull'indirizzo politico della Regione "definito" (Calabria) o "determinato" (Emilia-Romagna") dal Consiglio, che ne "approva" "i relativi aggiornamenti" (Calabria) e "modifiche" (Emilia-Romagna), nonché ne "verifica" annualmente l'attuazione (Emilia-Romagna). Peculiare la soluzione indicata nello Statuto dell'Umbria (6) dove il Presidente presenta il programma di governo che deve contenere l'illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione, "nell'ambito" del quale il Consiglio approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari, mentre in Piemonte sul programma che viene illustrato in Consiglio "si apre un dibattito" (7). Se nelle Marche, infine, il Presidente illustra il programma e presenta la Giunta al Consiglio, in Liguria, dove il Consiglio non concorre alla funzione di indirizzo, presenta il programma di governo con "indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso", dando comunicazione della composizione della Giunta (8). Nel Lazio e in Puglia, invece, al Consiglio viene semplicemente data comunicazione sia della nomina dei componenti della Giunta che del programma di governo (9).
Nel corso della legislatura in alcune Regioni, comunque, si è riscontrato un “ritorno in Consiglio” della Giunta in occasione di gravi crisi politiche o di importanti questioni che sono state poste in primo piano nell’agenda politica regionale anche sulla spinta di mobilitazioni sociali. In alcuni casi, inoltre, sono stati presentati, votati e talora anche approvati ordini del giorno il cui contenuto è riconducibile alle mozioni di fiducia e sfiducia.
Il rapporto di fiducia è infatti una relazione interistituzionale variabile secondo i singoli contesti politici regionali, la sensibilità del Presidente della Giunta e la capacità del Consiglio intero di farsi valere istituzionalmente, ma per il futuro sarà condizionato dai nuovi Statuti. Gli Statuti sembrano rispecchiare la forma di governo che si è venuta delineando negli anni, in cui non è la Giunta a dipendere dal sostegno del Consiglio, ma è l'Assemblea regionale a dipendere dall'esecutivo, sebbene in alcuni casi si sia accentuato il carattere assoluto del ruolo del Presidente, mentre in altri si sia tentato di inserire alcuni correttivi a tali poteri.
Sei Statuti sui nove presi in considerazione hanno introdotto ad esempio un condizionamento al potere di nomina e di revoca degli assessori del Presidente della Giunta, prevedendo - oltre alla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente "a rime baciate" con il secondo comma dell'art. 126 Cost. (10) - la sfiducia o la censura al singolo assessore (11). In Emilia-Romagna l’approvazione della mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti, tuttavia, espressamente non comporta obbligo di revoca o di dimissioni, mentre in Umbria il Presidente della Giunta può non revocare l'assessore sfiduciato, purché ne motivi le scelte in Aula. Si segnala inoltre che talora è previsto un passaggio in Consiglio in caso di dimissioni volontarie del Presidente: qualora non siano determinate da ragioni personali, in Umbria devono essere motivate di fronte al Consiglio, il quale a maggioranza assoluta può invitarlo a recedere dalle dimissioni entro quindici giorni; in Toscana le dimissioni sono discusse e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione, termine entro il quale possono essere ritirate.
Nelle Regioni Lazio e Piemonte, infine, la revoca, la sostituzione o la modifica degli incarichi degli assessori sono comunicate all'assemblea, nelle Regioni Marche e Toscana il Presidente deve anche illustrarne le ragioni al Consiglio dove è previsto che si svolga un dibattito almeno nelle Marche (12).

(4) Cfr. la sent. n. 372/04 in particolare sull'art. 32, comma 2 dello Statuto toscano.

(5) Cfr. art. 16, comma 2, lett. a) e art. 33, comma 4, st. Calabria; art. 28, comma 2 e art. 44, comma 2, st. Emilia-Romagna (vd. sent. n. 379/04).

(6) Cfr. art. 43, comma 2, lett. a) e art. 63, comma 1, st. Umbria.

(7) Art. 50, commi 3 e 4, st. Piemonte.

(8) Art. 7 st. Marche; art. 39 e art. 41, comma 1, st. Liguria.

(9) Art. 42, comma 1, st. Lazio; art. 41, comma 4, st. Puglia.

(10) Art. 37, comma 2, st. Calabria; art. 32, commi 1 e 2, st. Emilia-Romagna, art. 43 st. Lazio, art. 43, commi 2 e 3, st. Liguria, art. 10 st. Marche, art. 52 st. Piemonte; art. 22, commi 3 e 4, st. Puglia; art. 33, comma 3, st. Toscana e art. 71, comma 1, st. Umbria.

(11) Art. 37, comma 5, st. Calabria; art. 31, comma 1, lett. h) st. Emilia-Romagna, art. 43, comma 4, st. Liguria, art. 9 st. Marche, art. 36, comma 2, st. Toscana e art. 71, comma 3, st. Umbria.

(12) Art. 42, comma 2, st. Lazio; art. 54 st. Piemonte; art. 8 st. Marche, art. 34, comma 2, st. Toscana.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

2. RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO  (Laura Ronchetti)

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