Un profilo che emerge in maniera evidente dalla rilevazione svolta con il questionario è il carattere per lo più empirico che assume il sistema dei rinvii legislativi ad atti ulteriori.

Ciò può constatarsi innanzitutto, come appena accennato, per quanto riguarda l’esistenza o meno (e – nel primo caso - la più o meno precisa definizione) dei criteri e dei principi relativi alle attività da svolgere. In secondo luogo, in ordine al – di nuovo già accennato – rinvio a atti del consiglio o della giunta, senza che vi sia – come le stesse regioni sottolineano in alcuni casi, nelle loro risposte al questionario – un preciso criterio di distinzione in ordine all’attribuzione della competenza ad un organo invece che all’altro, anche nella stessa materia.
Non mancano i casi in cui, poi, il rinvio è effettuato genericamente alla regione (v., ad esempio, Emilia Romagna), dovendosi in tal caso fare riferimento alla distribuzione di competenze stabilita dallo statuto regionale. Non si può escludere tuttavia l’insorgere, a questo proposito, di difficoltà interpretative, con evidenti ripercussioni sull’andamento dei processi decisionali richiesti.

Ciò detto, sembra tuttavia possibile constatare – rispetto al modello di governo regionale adottato dagli statuti regionali vigenti, tendenzialmente di tipo assembleare, sia pure con un certo “recupero” di poteri di indirizzo politico della giunta – una oscillazione ormai piuttosto decisa verso la concentrazione di un’ampia parte di poteri in capo alla giunta. Anche se in vari casi – ma non sempre, il che conferma il carattere empirico degli sviluppi in corso - ciò avviene richiedendo che l’operato della giunta venga almeno accompagnato dal parere della commissione consiliare competente (v. ad esempio le risposte dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Sardegna).

Inoltre – sia pure sempre all’interno della tendenza ora accennata – può notarsi in certi casi l’indicazione della legge di far precedere l’atto decisorio della giunta da un più generale atto del consiglio: ad esempio (v. Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria) attribuzione alla giunta di piani operativi annuali nel quadro di un piano pluriennale o di criteri generali predisposti dal consiglio. Può anche accadere, però, che per lo svolgimento di una data attività ulteriore, anche di piano o comunque di tipo generale, attribuita alla competenza del consiglio sia prevista l’iniziativa della giunta (v. Emilia Romagna, Marche, Umbria, Veneto); il che si verifica a volte anche per i regolamenti, nelle regioni ordinarie di competenza - come è noto - del consiglio. Va per altro segnalato che – pur risultando in genere l’attività regolamentare in quanto tale scarsamente richiamata dalle leggi regionali (v., però, il rinvio espresso all’attività regolamentare in alcune leggi della Toscana e dell’Umbria) – non mancano casi (Marche, Puglia, Umbria, Veneto) in cui viene fatto rinvio ad una funzione di tipo regolamentare o comunque normativo (ad esempio: determinazione di criteri, disciplina procedimenti, classificazioni, normative tecniche) della giunta, sia pure a volte richiedendo che venga sentita la Commissione consiliare competente.

Indicativo delle tendenze in corso appare anche il caso della Sardegna che nella risposta fornita segnala – rispetto ad una tradizione passata in cui il rinvio alla competenza consiliare per gli atti di piano e programma era più frequente – un caso, nel periodo considerato dalla rilevazione, di attribuzione di competenza al consiglio, che però, si sottolinea, non a caso riguarda il piano annuale della pubblicità istituzionale della regione. La rilevazione conferma, poi, come i poteri anche regolamentari della giunta siano la regola nelle regioni speciali e nei casi delle province autonome di Trento e Bolzano. Peraltro alcune leggi della Sicilia prevedono l’attribuzione di poteri regolamentari, di determinazione di criteri, di direttiva, ecc. direttamente al presidente della regione, da esercitare in genere su proposta dell’assessore competente.

La rilevazione della tendenza in questione – che appare muoversi ormai in maniera decisa, ancorché, come si è detto, empirica, senza che emerga una logica precisa dei processi decisionali seguiti – segnala dunque l’importanza e la centralità che il tema dei rapporti consiglio giunta assume nella ridefinizione della forma di governo regionale, ora resa possibile in sede di revisione statutaria in base alla legge costituzionale n.1 del 1999.
Sarà così possibile stabilire dei modelli decisionali più certi e stabili, assicurando in tal modo una più chiara attribuzione delle responsabilità, con effetti positivi sia in ordine alla funzionalità dei processi decisionali sia in ordine alla loro chiarezza e comprensibilità per tutti i soggetti interessati e la cittadinanza regionale in generale.

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