Negli Statuti entrati in vigore non sempre si rintracciano tentativi di riequilibrio interistituzionale, anzi in alcuni casi è rafforzato ulteriormente il ruolo del Presidente.
In alcune Regioni (Calabria e Liguria), ad esempio, si è introdotta un'ipotesi ulteriore di scioglimento del Consiglio, qualora il Presidente sia costretto alle dimissioni in seguito a voto negativo sulla questione di fiducia posta su un provvedimento (1). Si tratta di una novità dal momento che negli Statuti del 1971 la questione di fiducia era prevista solo - peraltro nel contesto della forma di governo "assembleare" - in Puglia, Molise e espressamente vietata nelle Marche (2) riservando alla Giunta tuttavia la valutazione delle conseguenze del voto. Se alcuni Statuti (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria (3)) si preoccupano proprio di escludere la conseguenza delle dimissioni del Presidente in seguito al voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta, in Calabria e in Liguria si è introdotta questa ipotesi di dimissioni obbligatorie - non "volontarie" - con conseguente scioglimento del Consiglio che non ha approvato la questione posta dal Presidente. In entrambi gli Statuti si pongono blandi limiti - quali il previo assenso della Giunta (4) o la maggioranza assoluta richiesta per approvarla (5) - al ricorso alla questione di fiducia che tuttavia può esser posta su ambiti molto importanti ed estesi: in Calabria "sull’attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale", mentre in Liguria "esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali".
Il Presidente gode in alcune Regioni di altri mezzi per indirizzare e condizionare i lavori consiliari. A titolo esemplificativo, uno strumento importante è rappresentato dal potere di concorrere alla definizione dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, espressamente previsto in Liguria e in Toscana; in altri casi (Calabria, Marche, Piemonte) tale potere è esercitabile solo in caso di convocazione straordinaria richiesta dall'esecutivo; in altri ancora (Puglia e in Umbria), infine, l'esecutivo è comunque sentito (6).
Sotto altro profilo, nel Lazio e in Emilia-Romagna è prevista la procedura d'urgenza per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata (7).

(1) Cfr. art. 37, commi 2 e 3 e art. 34, comma 1, lett. f) st. Calabria e art. 44 st. Liguria. Anche nello Statuto dell'Emilia-Romagna si prevede un'ipotesi ulteriore di scioglimento, ma del tutto diversa e di irrilevante impatto sulla forma di governo, in caso di "annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione".

(2) Cfr. art. 28, comma 1, st Marche del 1971, art. 25, comma 3, st. Molise del 1971, art. 45 comma 4 st. Puglia del 1971.

(3) Cfr. art. 37, comma 1, st. Calabria; art. 47 st. Emilia-Romagna; art. 43, comma 1 st. Liguria.

(4) Art. 34, comma 1, lett. f) st. Calabria.

(5) Art. 44, comma 2 st. Liguria.

(6) Art. 25, comma 2, st. Calabria; art. 22, commi 2 e 4 st. Liguria; art. 20, comma 2 st. Marche, art. 40, commi 1 e 3 st. Piemonte; art. 36 st. Puglia; art. 24, comma 2 st. Toscana; art. 50, comma 2, st. Umbria.

(7) Art. 51, comma 4, st. Emilia-Romagna; art. 38 st. Lazio.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

2. RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO  (Laura Ronchetti)

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