Nonostante si sia assistito al progressivo affievolimento dell’attività consiliare di natura amministrativa, nel corso della legislatura si sono registrati atti di alta amministrazione di approvazione consiliare quali nomine e designazioni, o l’approvazione di piani e programmi, criteri, indirizzi, linee guida e le note di programma di accompagnamento del bilancio; l'approvazione di atti e bilanci di enti dipendenti, l'approvazione di piani regolatori, varianti e piani di ripartizione di fondi.
Una conferma del permanere di tale atti in capo al Consiglio in alcuni casi si ha anche nei nuovi Statuti. Si segnala, infine, che in Emilia-Romagna si è introdotta nel nuovo Statuto una norma in base alla quale la legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta può adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa. In Piemonte analogamente la Giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio regionale, al quale devono essere sottoposti per la ratifica non oltre sessanta giorni (1).

(1) Cfr. art. 49, comma 4, st. Emilia-Romagna; art. 57 st. Piemonte.

Atti di indirizzo
Atti di sindacato ispettivo

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

2. RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO  (Laura Ronchetti)

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