a) L’attuazione delle norme comunitarie, vale a dire il recepimento diretto da parte della regione delle direttive comunitarie in materia di competenza concorrente, sulla base del dettato normativo della legge comunitaria 1995-97 (legge n.128/98) si effettua con legge regionale. La regione Marche specifica che il recepimento delle direttive comunitarie, ai sensi della legge comunitaria n.128 del 1998, avviene con una legge regionale proposta dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio.
La regione Sicilia, che ha anche competenza primaria in quanto regione a statuto speciale, specifica con legge regionale n. 6/97 che il Presidente della regione convoca semestralmente una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari per verificare, tra l’altro, la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre eventuali adeguamenti da proporre all’Assemblea regionale. Inoltre, all’interno dell’Assemblea è istituita la “Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività delle Comunità europee” al fine di valutare ex ante la compatibilità dei disegni di legge rispetto alla normativa comunitaria. La Commissione svolge funzioni non legislative, ma consultive che esplica mediante pareri da richiedere, per prassi, in tutti i casi in cui risulti evidente una connessione tra disegni di legge regionali e direttive o regolamenti comunitari. Lo stesso organo svolge funzioni propulsive, mediante l’adozione di atti di indirizzo politico nei confronti del governo regionale e con la deliberazione di proposte di voti che l’assemblea regionale inoltra al parlamento. Esprime, infine, parere obbligatorio e non vincolante sulle proposte regionali funzionali alla definizione del P.O.R. che è adottato con decisione della Commissione europea.
Molte regioni fanno, comunque, riferimento ad atti o legislativi o amministrativi adottati dalla Giunta. In particolare, la regione Liguria precisa che, ai sensi dell’art.4 della legge 44/95, sono recepite con legge regionale le direttive e gli atti comunitari non aventi immediata applicabilità inerenti a materie coperte da riserva di legge o, comunque, disciplinate con legge; mentre gli atti che hanno diretta applicabilità sono adottati mediante regolamento o atto amministrativo. Le province autonome precisano che le norme comunitarie immediatamente esecutive relative a materie oggetto della competenza legislativa primaria o concorrente (art.9 L.n.86/89; art.13 L.n.128/98) sono recepite o con leggi provinciali o con il regolamento della Giunta.

b) Per quanto riguarda la predisposizione e l’attuazione delle politiche comunitarie (soprattutto agricoltura, ambiente, ricerca e innovazione tecnologica, trasporti, energia) e dei programmi comunitari, delle iniziative comunitarie e delle azioni innovative, la partecipazione delle regioni avviene mediante l’approvazione dei programmi generali o settoriali da parte del Consiglio regionale, su proposta o attraverso iniziative della Giunta regionale.
In particolare, la regione Friuli Venezia Giulia specifica che i regolamenti, i piani, i Documenti unici di programmazione (Docup) vengono adottati con atti amministrativi della Giunta regionale, previo parere da parte delle Commissioni consiliari. Al contrario, la regione Piemonte evidenzia che i Programmi, compresi quelli finanziati con i fondi strutturali, sono adottati con deliberazioni consiliari su proposta della Giunta, mentre l’attuazione di regolamenti comunitari viene effettuata con deliberazioni della Giunta. La stessa regione fornisce indicazioni anche rispetto alle procedure relative ai provvedimenti normativi riguardanti i regimi di aiuto che necessitano di notifica da parte della Commissione europea (art.88 TUE). In particolare, il disegno di legge viene trasmesso dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta nella stesura proposta dalla Commissione consiliare, per la predisposizione dell’atto di notifica, poi inoltrato tramite la Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, popolare e degli enti locali si utilizza la stessa procedura, anche se l’atto di notifica è redatto dal Settore Commissioni consiliari. Se la notifica riguarda una parte del provvedimento e non l’intero testo, la stessa può avvenire anche dopo l’approvazione del testo da parte del Consiglio regionale con l’inserimento di una clausola sospensiva dell’efficacia. La Giunta notifica anche atti amministrativi attuativi di leggi regionali che meglio esplicitano il regime di aiuto.
Sempre relativamente alle politiche comunitarie, la regione Veneto sottolinea l’aspetto organizzativo, distinguendo l’attività di programmazione e di coordinamento, di cui sono responsabili le segreterie generali della Giunta regionale nei vari settori d’intervento, dalla gestione e attuazione dei singoli progetti demandate alle direzioni generali e, inoltre, evidenzia il ruolo della “cabina di regia regionale”, istituita in attuazione dell’Intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-Regioni con la Commissione europea nel 1994, quale momento di coordinamento tra le diverse attività settoriali di gestione dei fondi comunitari. La stessa regione precisa, infine, che sono state introdotte modifiche nella legge regionale di contabilità per consentire l’iscrizione degli stanziamenti e la gestione dei capitoli di bilancio afferenti ai fondi comunitari, l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere impegni pluriennali di spesa per conseguire un più completo ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate per l'attuazione delle politiche comunitarie, è stato istituito uno specifico fondo di rotazione basato su anticipazioni anche fino al 100% del contributo, con fideiussione, al fine di velocizzare le procedure di spesa.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
2. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (Letizia R. Sciumbata)


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