A seguito dell’approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999 s’è aperta una nuova fase statutaria per le regioni ordinarie. Parzialmente nuovo e più ampio ne è l’oggetto, diversi ne sono i limiti e i controlli e completamente nuovo il procedimento di formazione. I contenuti essenziali delle nuove carte concerneranno, “in armonia con la costituzione”, la forma di governo, l’organizzazione e la funzione amministrativa, il sistema delle fonti, la relazione con il sistema regionale delle autonomie locali, la relazione con la società civile e i cittadini.
Con la successiva legge costituzionale n. 2 del 2001 è stata estesa anche a tutte le regioni e province speciali la previsione che con legge regionale rinforzata, da approvarsi in forma vagamente simile a quella prevista per gli statuti ordinari, possano essere disciplinate le rispettive forme di governo e le altre materie corrispondenti al contenuto necessario degli statuti delle regioni di diritto comune.
Il percorso di riforma statutaria che si è aperto all’indomani dell’entrata in vigore della novella costituzionale in questione è andato, tuttavia, a rilento, soprattutto perché, in contemporanea, il parlamento nel corso dello stesso 2001 ha discusso e approvato un progetto di legge di revisione del Titolo V della Costituzione di cui le regioni non ignoravano la diretta incidenza sul contenuto da dare ai nuovi statuti. La legge costituzionale approvata dalle Camere – anche a prescindere d’altro – torna a modificare, infatti, lo stesso art. 123, concernente l’oggetto, la forma e i limiti dell’autonomia statutaria regionale. La successiva richiesta del referendum costituzionale confermativo e la decisione assunta dal governo Amato di far slittare la data per la consultazione referendaria in autunno hanno ulteriormente ritardato il concreto e fattivo avanzamento del procedimento di formazione dei nuovi statuti.
Peraltro, il fatto che si sia determinato un cambio di maggioranza in parlamento e le dichiarazioni delle forze politiche della coalizione di governo lasciano supporre che restino comunque possibili ulteriori modifiche alla costituzione. Questo potrebbe allungare ancora i tempi per l’approvazione dei nuovo statuti, per i quali “l’armonia con la costituzione”, e non l’osservanza di singole e puntuali disposizioni, costituisce l’unico ma essenziale limite. L’aspettativa di nuove o ulteriori modifiche e l’incertezza che ne deriverebbe potrebbe addirittura indurre alcune regioni ad attendere ancora per mettere mano ai propri statuti.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI (Antonio Ferrara)


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