Lo stato di avanzamento dei procedimenti di approvazione degli Statuti ordinari è, alla data di chiusura di questo Rapporto, la seguente:
- Nove Regioni hanno promulgato il nuovo Statuto (Puglia, Calabria (1), Lazio, Toscana, Piemonte, Marche, Emilia – Romagna (2), Umbria (3) e Liguria);
- Il Consiglio della Regione Abruzzo ha approvato lo Statuto in seconda deliberazione e lo ha nuovamente esaminato a seguito dell’impugnazione governativa senza approvarlo in via definitiva entro la fine della legislatura;
- La Regione Campania ha approvato la deliberazione statutaria in prima lettura;
- Le Regioni Basilicata e Veneto hanno approvato un testo in commissione;
- Le Regioni Molise e Lombardia non hanno approvato alcun testo in commissione.

Nella Tabella che segue sono schematicamente indicati i dati concernenti l’iter di formazione dei vari Statuti (4). In tutte le Regioni in cui si è conclusa la settima legislatura senza la definitiva approvazione consiliare delle rispettive deliberazioni legislative statutarie i corrispondenti progetti di legge sono, tuttavia, da considerarsi decaduti.

Visualizza tabella


Per l’attuazione della legge cost. n. 1 del 1999, l’approvazione della legge elettorale regionale e del regolamento consiliare sono strettamente connessi con quella degli Statuti, tant’è che in alcune Regioni è stato affidato alle Commissioni Statuto anche il compito di elaborare o esaminare in sede referente le proposte di revisione della legge elettorale regionale (Calabria, Campania, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria) (5) e del regolamento consiliare (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Umbria, Veneto) (6). Daremo qui conto pertanto - in generale per tutte le Regioni - delle eventuali modificazioni apportate ai regolamenti interni dei Consigli mentre per quanto riguarda la legislazione elettorale rinviamo al successivo paragrafo.
Il procedimento per la revisione del regolamento del Consiglio regionale è stato avviato in Calabria e Campania ma non si è concluso entro la fine della legislatura. Il regolamento è stato, invece, parzialmente modificato o integrato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto. Al di là di queste limitate correzioni sono dunque ancora in vigore i regolamenti interni dei Consigli approvati prima delle ultime modifiche costituzionali. Non sono più applicabili tuttavia le norme direttamente incompatibili con le recenti revisioni costituzionali e dunque, in primo luogo, quelle concernenti i controlli sugli atti amministrativi e sulle leggi regionali nonché sul sistema di elezione dei componenti della Giunta regionale.
Alcuni dei nuovi Statuti entrati in vigore prevedono, tra le norme transitorie e finali, un termine entro il quale il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni statutarie (Calabria, art. 59.3; Emilia – Romagna, art. 73.2; Lazio, art. 80.1; Piemonte, n.t.f. I.1; Toscana, art. 80.2; Umbria, art. 85.3).

(1) La l.r. Calabria, 20 aprile 2005, n. 11, integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: “Statuto della Regione Calabria”, ha inserito il comma 5-bis all’art. 59 dello Statuto (norme transitorie e finali).

(2) Il Consiglio dei ministri con delibera del 20 maggio 2005 ha deciso di impugnare la l.r. 31 marzo 2005, n. 13, Statuto della Regione Emilia – Romagna, pubblicata sul BUR n. 61 del 1 aprile 2005, per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello Statuto regionale ai sensi degli articoli 123, 117, comma 1, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

(3) Il Consiglio dei ministri con delibera del 13 maggio 2005 ha deciso di impugnare la l.r. 16 aprile 2005, n. 21, Statuto della Regione Umbria, pubblicata sul BUR n. 17 del 18 aprile 2005, per violazione dei criteri procedimentali stabiliti dall’art. 123 della Costituzione.

(4) Nella prima colonna sono indicate le Regioni che hanno approvato un testo almeno in commissione; nella seconda è indicata la data di approvazione della proposta in commissione; nella terza sono indicate le date dell’approvazione consiliare in prima (I) e seconda deliberazione (II), nonché delle eventuali successive approvazioni di nuovi testi difformi dai precedenti (A, B, etc.); nella quarta è indicata la data della pubblicazione notiziale sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione consiliare approvata in doppia conforme lettura secondo quanto previsto dall’art. 123 Cost.; nella quinta sono indicate le date del deposito in cancelleria della Corte costituzionale dell’eventuale ricorso governativo e dell’avviso del medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione; nella sesta è indicato l’esito dell’eventuale decisione di accoglimento o rigetto, nonché il numero e l’anno della sentenza e la data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica o sul Bollettino ufficiale della Regione (a seconda di quanto disposto dalla legislazione regionale in ordine alla data da cui comincia nuovamente a decorrere il termine per la richiesta del referendum popolare); nella settima è indicato l’eventuale seguito alla decisione della Corte costituzionale; nell’ottava è segnalato l’eventuale referendum confermativo; nella nona la forma (legge regionale, legge statutaria, etc.) e la data della promulgazione del nuovo Statuto; nella decima è riportata la data di pubblicazione dello Statuto sul bollettino ufficiale della Regione; nell’undicesima, infine, la data di entrata in vigore dello Statuto e la norma statutaria che la fissa.

(5) In Piemonte la Commissione speciale per lo Statuto non era competente per l’esame delle leggi elettorali ma, nel corso della passata legislatura, aveva approvato un ordine del giorno che delineava le linee di indirizzo e i principi cui si sarebbe dovuta ispirare la nuova legge elettorale regionale.

(6) Una diversa ipotesi di coordinamento tra l’organo competente alla revisione dello Statuto e l'altro cui spetta modificare il regolamento consiliare era quella prevista dalla Regione Marche secondo la quale la Commissione straordinaria per lo Statuto era chiamata a esprime il proprio parere sulla proposta di modifica del regolamento interno prima che questa (elaborata dalla Giunta per il regolamento) fosse sottoposta all’Assemblea.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

3. PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI NONCHE' DELLE LEGGI STATUTARIE  (Antonio Ferrara)

Menu

Contenuti