Una prima notazione di carattere generale è che sembra emergere una diversa valutazione dell'efficacia e della rilevanza delle attività di informazione e consultazione rispetto all'attività legislativa (e politica) del consiglio.
Alcune regioni rilevano come le attività di informazione e consultazione di soggetti esterni siano ampiamente praticate nel corso del processo legislativo in consiglio (anche sulla base delle previsioni statutarie e di quelle dei regolamenti interni), ma risultino di scarsa efficacia e rilevanza ai fini della redazione normativa (v. Abruzzo, che denuncia la mancanza di una precisa, organica e funzionale modalità di attuazione; Emilia Romagna; Puglia; Umbria, che denuncia un ricorso eccessivo alla consultazione, in forme peraltro non sempre strettamente attinenti all’argomento in oggetto e comunque rispondenti più ad esigenze “politiche” che istruttorie).

Più sfumata la valutazione di altre regioni.

La regione Marche, che rileva il numero limitato delle attività consultive in sede di commissioni consiliari relativamente alle sole leggi più rilevanti, evita di esprimere una valutazione sulla efficacia delle attività di consultazione, in quanto per prassi delle commissioni consiliari le proposte di legge vengono licenziate prive di relazioni scritte.

La Lombardia, invece, con riguardo alle consultazioni, audizioni e incontri svolti dalle commissioni consiliari permanenti e speciali, mentre sottolinea il rilevante dato quantitativo, rileva l'assenza di indicatori specifici che permettano la valutazione dell'efficacia rispetto al procedimento legislativo. Ciò nonostante, non manca di sottolineare, sulla base dell'esperienza, una serie di elementi svalutativi delle stesse attività consultive: il carattere prevalentemente formale e rituale nel procedimento legislativo; la riluttanza della maggioranza all'utilizzo delle procedure consultive rispetto all'esigenza di privilegiare la rapidità della decisione e la propensione invece dell'opposizione per il rilancio di proposte minoritarie; il crescente affermarsi di sedi consultive aventi come referenti l'esecutivo, anche per quanto riguarda la progettazione legislativa, con la conseguente svalutazione complessiva degli strumenti conoscitivi in sede assembleare (v. anche Umbria).

Di tenore diverso il giudizio espresso dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nel primo caso la efficacia delle consultazioni in commissioni è ritenuta non del tutto scarsa, anche se il livello di maggiore incidenza viene riscontrato in ordine ai provvedimenti legislativi di settore a carattere organico. La provincia di Bolzano, a sua volta, attesta come la prassi e l'esperienza dimostrino che le attività di informazione e di consultazione - principalmente rispetto a disegni di legge di ampia portata - vengano a produrre degli effetti diretti nel processo di formazione delle leggi, in quanto le osservazioni e le proposte di esperti e rappresentanti dei soggetti esterni, sono recepite dagli assessori provinciali o inserite nel testo legislativo dai membri delle commissioni legislative.
Per altro verso anche la regione Sardegna sottolinea l'incidenza delle audizioni dei soggetti interessati nell'ambito delle attività del consiglio; audizioni per lo più richieste dagli stessi soggetti esterni, che in tal modo vengono a svolgere addirittura una funzione di impulso della stessa attività legislativa.
Anche il giudizio della regione Piemonte è di segno tendenzialmente positivo, in quanto, pur dovendo riscontrare il carattere “rituale” dell’istituto della consultazione, rileva l’utilità dello strumento per l’attività istruttoria, in particolare con riferimento alla predisposizione di “testi a fronte”. Inoltre le potenzialità connesse con l’affermarsi di una “Assemblea digitale”, sono sottolineate dal Piemonte, che prospetta significativi sviluppi delle forme di consultazione e di informazione attraverso nuovi strumenti telematici.

Infine, la Sicilia sempre con riguardo alle attività consultive delle commissioni consiliari, riconosce una notevole efficacia di tali procedure nell'attività legislativa, in quanto rivelatesi utile strumento di arricchimento degli elementi di conoscenza e di giudizio per il legislatore e strumento di dialogo con la società civile.

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