Tutte le regioni hanno istituito delle commissioni speciali per l’elaborazione o l’esame in sede referente delle proposte dei nuovi statuti ad eccezione di quelle ad autonomia differenziata (che pur dovranno provvedere a disciplinare la propria forma di governo con la speciale legge prevista dalla legge cost. n. 2 del 2001), dell’Emilia – Romagna, che ha provveduto a modificare lo statuto per consentire l’istituzione di un’apposita Commissione consiliare per l’esame in sede preparatoria e referente delle proposte di revisione dello statuto, e della Puglia che ha affidato la materia “statuto” alla commissione consiliare permanente “Affari istituzionali”. Per la loro istituzione in due casi s’è provveduto con legge regionale (Calabria, Umbria), in un altro con modifica del regolamento consiliare (Marche) e in tutti gli altri casi con deliberazione consiliare (in Veneto con decreto del Presidente del Consiglio regionale). I termini previsti per la definizione dei progetti variano tra un minimo di sei mesi (Calabria) e un massimo rappresentato dall’intera durata della legislatura regionale (Liguria), con una media che si colloca poco al disotto dei due anni.
Compito affidato alle commissioni statuto, in alcuni casi, è anche quello di formulare o esaminare in sede referente le proposte di revisione della legge elettorale regionale (Calabria, Campania, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria) e del regolamento consiliare (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Umbria, Veneto). Una diversa ipotesi di coordinamento tra l’organo competente alla revisione dello statuto e quello cui spetta modificare il regolamento consiliare è quella prevista dalla regione Marche secondo la quale la Commissione straordinaria per lo statuto esprime il proprio parere sulla proposta di modifica del regolamento interno prima che questa (elaborata dall’Ufficio di presidenza) sia sottoposta all’Assemblea. Nei rimanenti casi non sono stati (ancora) formalizzati strumenti di coordinamento, che pur tuttavia potranno essere anche realizzati informalmente.
In tutte le regioni si è previsto o, comunque, concretamente realizzato il coinvolgimento della società civile e degli enti locali. A tal fine, c’è chi ha diffuso un questionario tra le forze sociali e istituito un apposito forum sul sito Internet della regione (Calabria), c’è invece chi ha espressamente previsto l’audizione o la consultazione delle formazioni e degli altri soggetti sociali (Basilicata, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto). Particolare il caso della regione Puglia, dove la consultazione della società civile è stata prevista come fase da attivare solo successivamente alla definizione della prima bozza di statuto.
Per quanto riguarda il coinvolgimento degli esperti, alcune regioni hanno espressamente previsto di avvalersi della loro consulenza (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise). Ancora in Puglia, in particolare, si è previsto che gli esperti di cui avvalersi debbono essere indicati dal sistema universitario pugliese. Nel Lazio uno schema di bozza di statuto è stato predisposto da una commissione di esperti per conto della Giunta regionale che l’ha successivamente trasmessa al Consiglio (in data 3 agosto 2001). Altre regioni, invece, hanno organizzato giornate di studio o cicli di audizioni per l’approfondimento di temi specifici (Emilia –Romagna, Lombardia).
Per quanto riguarda la presidenza delle commissioni i consigli regionali si sono divisi quasi perfettamente a metà tra quelli che l’hanno affidata ad un esponente della maggioranza (Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto) e quelli che l’hanno assegnata ad un esponente dell’opposizione (Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria). V’è anche un consiglio regionale che ha previsto una “staffetta” tra primo semestre, con presidenza di un esponente della minoranza, e secondo semestre, con presidenza di un rappresentante della maggioranza (Molise).
Per quanto riguarda, infine, le regioni a statuto speciale, i procedimenti di approvazione delle leggi regionali (statutarie e ordinarie) che dovranno disciplinare principalmente la forma di governo e il sistema elettorale sono ancora in una fase molto arretrata, sia per l’approvazione più recente della legge costituzionale n. 2 del 2001 rispetto alla legge costituzionale n. 1 del 1999, sia perché alcune delle regioni e delle province interessate sono state oggetto del recente rinnovo degli organi di governo (la Sicilia il 24 giugno 2001). E’ da registrare però che, già prima dell’approvazione della recente legge costituzionale che ha direttamente toccato le regioni a statuto speciale, furono istituite delle apposite commissioni per la riforma dello statuto sia in Sicilia sia in Val d’Aosta.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI (Antonio Ferrara)


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