Emblematico è il caso delle conferenze regioni-enti locali.
Vari organismi di raccordo e confronto tra regione ed enti locali erano stati previsti già in anni passati, seppure in forme e con natura molto diversa. Già prima della l. 142/90 talune regioni erano intervenute in proposito (Risoluzione Toscana 26.5.1981, Comitato d’intesa fra regione- ANCI, URPT e UNCEM; l.r. Umbria 26.4.1985, n. 35, Istituzione della Conferenza delle autonomie locali; l.r. Puglia 24.5.1985, n. 43, Istituzione del Comitato d’intesa fra regione, comuni, province e comunità montane della Puglia; l.r. Emilia Romagna 27.2.1984, n. 6; l.r. Friuli Venezia Giulia, 9.3.1988, n. 10; l.r. Lombardia 29.4.1988, n. 20, Istituzione del comitato di intesa regione-enti locali), anche se sul piano dell'effettività l'incidenza delle conferenze sull'attività delle regioni sembra essere stata piuttosto ridotta.

Successivamente si assiste a due ulteriori fasi di sviluppo delle esperienze delle Conferenze regioni-autonomie locali.

La prima riconducibile in buona misura alla attuazione dei principi della l. 142/90 e del sistema di rapporti tra enti autonomi territoriali che ne dovrebbe scaturire(v. l.. r. Marche n. 5.9.1992, n. 46, Conferenza regionale delle autonomie; l.r. Marche 20.2.1995, n. 20, Comitato d’intesa regione - ANCI- UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali; l.r. Toscana 19.7.1995, n. 77, Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento (Previsione di un Comitato di rappresentanti del sistema delle autonomie locali, art. 3); l.r. Basilicata 28.3.1996, n. 17, Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata (Previsione della Conferenza permanente delle autonomie, art. 2); l.r. Abruzzo 18.4.1996, n. 21, Istituzione della Conferenza permanente regione enti locali; l.r. Campania 28.11.1996, n. 26, Istituzione della Conferenza permanente regione-autonomie locali).

La seconda, invece, connessa maggiormente con l'attuazione della l. 59/1997, con l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento delle autonomie locali nel processo di conferimento delle funzioni amministrative e, più in generale, di rinsaldare i rapporti e le forme di partecipazione-consultazione degli enti locali nel sistema regione.

Alcune leggi regionali istitutive delle Conferenze, pur essendo coeve o addirittura precedendo, anche se di poco, la stessa l. 59, sembrano risentire fortemente - e nonostante il prevalente intento attuativo dei disposti della l. 142 e in special modo dell'art. 3 -, dell'impianto di fondo del processo dei conferimenti prefigurato nella legge di delega del 1997 (v. l.r. Lazio n. 4/1997, Conferenza regione-autonomie locali; l.r. Liguria n. 16/1997, Conferenza permanente regione-autonomie locali; l.r. Veneto n. 20/1997, Conferenza permanente regione-autonomie locali).

Nelle regioni che si erano già dotate di analoghe conferenze, l'attuazione regionale della l. 59 e, in particolare, quella del d.lgs. 112/98, produrrà per un verso l'effetto di aumentare notevolmente l'attività delle Conferenze spesso inerti, mentre per altro verso comporterà anche un'opera di revisione (più o meno profonda) o almeno una conferma degli istituti di raccordo ad opera delle stesse leggi di ripartizione delle funzioni amministrative (v. ll.rr. Abruzzo n. 72/1998 e n. 11/1999; l.r. Basilicata n. 7/1999; l.r. Lazio n. 14/1999).

In altri casi, invece, l'occasione della attuazione da parte delle regioni dei conferimenti, costituirà il momento per la istituzione delle Conferenze o per la loro completa novazione rispetto ad esperienze passate (v. l.r. Emilia Romagna n. 3/1999; l.r. Lombardia n. 1/2000; l.r. Molise n. 34/1999; l.r. Piemonte n. 34/1998; l.r. Toscana n. 22/1998; l.r. Umbria n. 34/1998).

A voler tentare una qualche sommaria individuazione di alcune linee di tendenza desumibili dagli sviluppi normativi più recenti, anche alla luce di talune delle risposte elaborate per il questionario (v. ad es. Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto) sembra possa ritenersi che:

  • la legislazione regionale tende ad una progressiva istituzionalizzazione di sedi stabili di raccordo, partecipazione e consultazione tra regione ed enti locali, con competenza tendenzialmente generale per le questioni di interesse locale;

  • la composizione delle conferenze, caratterizzata prevalentemente da rappresentanti degli esecutivi regionali e degli enti locali, è volta ad attrarre nella sfera dell'esecutivo regionale, piuttosto che in quella del consiglio, la collocazione istituzionale e l'attività delle conferenze (anche sulla scorta dei modelli nazionali della conferenza Stato-regioni, di quella Stato-città-autonomie locali e dell'Unificata);

  • ciò non esclude che gli interventi in chiave propositiva, consultiva e di confronto realizzati nelle conferenze possano costituire - siano o meno espressamente richiesti - interventi di qualità nell'ambito delle attività legislative (ma non solo) degli organi assembleari.
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