Due regioni hanno approvato alcune leggi statutarie ritenute necessarie od opportune, in via transitoria, prima dell’approvazione del nuovo statuto.
In tal senso ha operato la regione Emilia-Romagna che con legge statutaria 19 febbraio 2001, n. 4 (in B.U. 19 febbraio 2001, n. 23) ha provveduto a modificare alcuni articoli del suo vecchio statuto ai sensi dell’art. 123 Cost. come modificato dalla legge cost. n. 1 del 1999. Lo scopo di questa modifica parziale e mirata – come abbiamo già accennato sopra – è stato quello di prevedere un’apposita Commissione consiliare per l’esame in sede preparatoria e referente delle proposte di revisione dello Statuto.
La seconda delibera legislativa è quella approvata dal Consiglio della regione Marche, in seconda deliberazione, il 24 luglio 2001 e pubblicata, per notizia, nel B.U 9 agosto 2001, n. 91 (data da cui decorre il termine di tre mesi entro il quale un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare confermativo, ai sensi dell'art. 123 Cost.). Si tratta di una disciplina che è espressamente definita transitoria – destinata a rimanere in vigore fino all’approvazione del nuovo Statuto - con cui “in attuazione dell’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1” si prevede che il vice-presidente della Giunta regionale subentri al Presidente eletto a suffragio universale in caso di morte o impedimento permanente di quest’ultimo. Si intenderebbe evitare, in tal modo, che nella regione in questione - vigente la forma di governo transitoriamente delineata direttamente dalla legge cost. n. 1/1999, in attesa dell’emanazione delle disposizioni statutarie regionali integrative e derogatorie delle norme costituzionali in materia - il Consiglio possa andare incontro allo scioglimento automatico previsto adesso dall’art. 126 Cost. anche al di là di ipotesi di natura propriamente politica.
Va notato che, mentre nella regione Emilia-Romagna la legge statutaria è entrata in vigore solo successivamente all’approvazione della legge regionale di disciplina del referendum confermativo previsto dal nuovo art. 123 Costituzione, nella regione Marche non si è provveduto a tale preventivo adempimento. E’ da ritenere perciò – per quanto già detto – che, al di là dei dubbi di natura sostanziale che si possono specificamente nutrire sulle disposizioni recate nella deliberazione legislativa marchigiana (che sono state fatte oggetto del ricorso governativo innanzi alla Corte costituzionale), in ogni caso, nessuna norma di natura statutaria possa essere utilmente approvata o modificata, in carenza della necessaria disciplina del referendum statutario, previsto adesso dal nuovo testo dell’art. 123 della Costituzione.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI (Antonio Ferrara)


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