I dati risultanti dalla rilevazione effettuata evidenziano come, oramai, gli organismi di raccordo regione - enti locali siano stati previsti ed istituiti in quasi tutte le realtà regionali. Le uniche eccezioni sono ancora costituite dalla Calabria, dalla Campania (che pure aveva previsto con la L.r. n. 26/96 l’istituzione della Conferenza permanente regione enti locali) e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dalla regione Trentino Alto Adige.
Da rilevare, comunque, che per la Campania si segnala la possibilità di convocare le autonomie locali per audizioni nelle commissioni consiliari, mentre nella provincia autonoma di Trento momenti specifici di coordinamento tra i vari livelli locali vengono disciplinati settorialmente, nei vari ambiti di competenza della provincia e comunque, in via generale, affidati alla consultazione da parte delle commissioni consiliari del consorzio dei comuni. Mentre in Calabria sono previste forme di raccordo regione-autonomie locali affidate a conferenze di servizi o a conferenze istruttorie (v. L.r. 19/2001).
Peraltro, in Campania, in Calabria e nella provincia di Trento sono all’esame delle rispettive commissioni consiliari dei disegni di legge che prevedono l’istituzione di una Conferenza delle autonomie.
Laddove invece tali organismi esistono, risultano sempre istituiti con legge regionale, tranne che in Sardegna, dove la Conferenza permanente regione enti locali è stata istituita con DPGR, anche se sono state recentemente presentate delle proposte di legge per la creazione di un nuovo organismo.
Da ricordare, anche se solo per inciso, che la previsione e l’istituzione delle Conferenze sia per molte realtà regionali risalente nel tempo, in taluni casi addirittura precedente alla stessa legge di riordino generale dell’amministrazione locale, L. n. 142/1990. Il nuovo processo di conferimento di funzioni amministrative dallo stato a regioni ed enti locali avviato con la L. n. 59/1997 e attuato in buona misura dal D.Lgs. 112/1998, nonché dalle relative leggi regionali di distribuzione delle competenze, ha dato un nuovo e forte impulso alla ridefinizione, quando non si trattava di prevederli ex novo, degli organismi di raccordo, consultazione, concertazione dei sistemi regionali delle autonomie.
Ciò è testimoniato dai numerosi riferimenti alla legislazione regionale più recente, spesso coincidente o strettamente connessa con quella volta alla attuazione regionale dei provvedimenti statali di conferimento di funzioni.
Singolare potrebbe apparire poi, a prima lettura, la scelta del nomen juris dei diversi organismi regionali. La definizione maggiormente ricorrente è quella di “Conferenza permanente regione autonomie locali”, con alcune variazioni sul tema come “Conferenza permanente regione enti locali” in Abruzzo o “Conferenza regionale delle autonomie” in Lombardia e nelle Marche; si possono invece constatare scostamenti più evidenti in Umbria e Toscana, dove si parla di “Consiglio delle autonomie locali”, in Friuli Venezia Giulia, dove si utilizza l’espressione “Assemblea delle autonomie locali” o in Valle d’Aosta, dove la dizione usata è “Consiglio permanente degli enti locali”.
A parte i profili meramente nominalistici, va rilevato, seppur per inciso, come la diversa denominazione tende a corrispondere a differenziazioni significative sotto il profilo più propriamente legato al ruolo e all’impianto stesso degli organismi consultivi e di raccordo. Infatti, nel caso in particolare della Toscana e dell’Umbria, ma per molti aspetti anche della Lombardia (che, ad es., prevede anche rappresentanti delle autonomie funzionali), emerge senza dubbio un profilo maggiormente volto a rafforzare il carattere rappresentativo delle autonomie locali, rispetto a tutte le altre esperienze che privilegiano invece la natura mista regione-enti locali degli organismi di raccordo e di cooperazione.
Dal punto di vista funzionale è possibile però riscontrare, nelle varie realtà regionali, una sostanziale convergenza di attribuzioni conferite ai differenti organismi previsti. Ad essi, infatti, sono affidate in linea generale funzioni di rappresentanza del sistema delle autonomie, di concertazione e coordinamento tra regione ed enti locali. Sono chiamati a concorrere alla definizione dei provvedimenti che incidono direttamente sui livelli locali e, in primo luogo, di quelli attinenti al riparto delle funzioni amministrative e delle connesse risorse. Le regioni demandano poi alle Conferenze una funzione consultiva in materie di interesse diretto degli enti locali: in Valle d’Aosta, ad esempio, il Consiglio permanente degli enti locali esprime pareri su tutti i d.d.l che riguardano le autonomie locali; in Sicilia esprime pareri sul DPEF, sugli interventi a sostegno delle autonomie e sulle indennità degli amministratori locali; in Veneto, in particolare, sull’attuazione della legge 267/00 e della legge 59/97.

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
MECCANISMI DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI (Guido Meloni)


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