Abstract
 
 
Come già nel primo e nel secondo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, questa parte è dedicata all’analisi dell’andamento e dei contenuti del contenzioso tra Stato e Regioni prodotto dalle innovazioni normative dovute alla riforma del Titolo V (ll.costt. n. 1/1999 e 3/2001) e pendente alla data della sua redazione. Pertanto, essa esamina gli atti introduttivi dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale (ricorsi per questione di legittimità costituzionale e per conflitto di attribuzione) promossi dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome, che hanno assunto la violazione delle nuove norme costituzionali. Peraltro, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti rapporti, considerata la quantità (e la complessità) delle questioni sollevate in via principale, si è ritenuto opportuno limitare l’analisi a queste ultime prescindendo da quelle sollevate in via incidentale.
Dal punto di vista quantitativo, il lavoro mette in evidenza, tra l’altro, come il terzo anno di vigenza della riforma del Titolo V abbia anzitutto determinato, rispetto all’anno precedente, un consistente incremento del numero totale dei ricorsi in via principale (da 98 a 116), posto che v’è stato un analogo aumento di quelli fondati sui nuovi precetti costituzionali (da 90 a 108), ed il rovesciamento del rapporto Stato-Regioni (e Province autonome) nell’uso di tale strumento di sindacato di costituzionalità: all’incirca, da 2/3 nel 2003 a 5/4 nel 2004. Quanto ai ricorsi per conflitto di attribuzione, il 2004, pur essendo caratterizzato da una lieve diminuzione del loro totale (da 37 a 33), ha visto un aumento percentuale (più del 7%) di quelli per conflitti intersoggettivi fondati sul nuovo Titolo V, che peraltro hanno continuato a ripartirsi tra Stato e Regioni in un rapporto “sbilanciato” a favore delle seconde (all’incirca, 1/11 nel 2003, 1/6 nel 2004).
Dal punto di vista qualitativo, invece, il lavoro analizza il contenuto dei ricorsi per questione di legittimità costituzionale e per conflitto di attribuzione fondati sulle nuove disposizioni costituzionali, ordinandoli per parametro o per oggetto. In particolare, i ricorsi dello Stato aventi ad oggetto leggi regionali sono classificati in tredici gruppi, tenendo conto del diverso parametro costituzionale (prevalentemente) invocato dallo Stato per denunciare l’illegittimità delle disposizioni regionali: 1) il principio di equiordinazione e di autonomia degli enti costitutivi della Repubblica; 2) i vincoli comunitari; 3) le competenze legislative esclusive dello Stato; 4) le competenze legislative esclusive dello Stato e, congiuntamente, i principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente; 5) i principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente; 6) la riserva di legge regionale nelle materie di legislazione concorrente e residuale; 7) la riserva di legge statale in materia di procedure per la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del diritto comunitario e discendente del diritto internazionale e comunitario; 8) la potestà regolamentare dello Stato; 9) l’assetto delle funzioni amministrative; 10) la competenza della legge statale a disciplinare forme di intesa e coordinamento nella materia dei beni culturali; 11) i limiti dell’autonomia finanziaria delle Regioni; 12) il potere sostitutivo del Governo ed il principio di leale collaborazione; 13) i limiti al potere statutario delle Regioni.
I ricorsi per questione di legittimità costituzionale delle Regioni sono stati ordinati in sedici gruppi sulla base dell’oggetto dell’impugnativa, ovvero della legge statale ritenuta illegittima: 1) il decreto legge n. 239 del 2003 (“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica […]”); 2) il decreto legislativo n. 288 del 2003 (“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico […]”); 3) la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004); 4) il decreto legge n. 314 del 2003 (“Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”); 5) la legge n. 4 del 2004 (“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”); 6) il decreto legislativo n. 28 del 2004 (“Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche […]”); 7) il decreto legislativo n. 59 del 2004 (“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione […]”); 8) la legge n. 138 del 2004 (“Conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica”); 9) il decreto legislativo n. 99 del 2004 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura […]”); 10) il decreto legislativo n. 111 del 2004 (“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti”); 11) il decreto legislativo n. 124 del 2004 (“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro […]”); 12) il decreto legge n. 136 del 2004 (“Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”); 13) i decreti legislativi n. 153 (“Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”) e 154 (“Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura […]”) del 2004; 14) il decreto legge n. 168 del 2004 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”); 15) la legge n. 239 del 2004 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”); 16) il decreto legislativo n. 251 del 2004 (“Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”).
Per quanto riguarda i ricorsi per conflitto di attribuzione, il lavoro, dopo aver succintamente esaminato la questione posta dagli unici due ricorsi dello Stato (la competenza delle Regioni a modificare il calendario venatorio), procede all’analisi dei ricorsi delle Regioni, classificandoli in otto gruppi sulla base del parametro costituzionale invocato per censurare gli atti non legislativi dello Stato: 1) l’art. 117 Cost.; 2) gli artt. 117 e 118 Cost.; 3) gli artt. 117 e 119 Cost.; 4) gli artt. 117 e 120 Cost.; 5) gli artt. 114, 117 e 118 Cost.; 6) gli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost.; 7) gli artt. 114, 117, 118 e 120 Cost.; 8) gli artt. 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.
 
 

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