Abstract
 
 
Una notevole parte dei lavori della Corte costituzionale nel 2004 è stata dedicata al regionalismo italiano, denunciandone il carattere conflittuale. In particolare ben due terzi delle sentenze emesse nell’anno sono di interesse regionale e quasi la metà sono state adottate per decidere sull’impugnazione in via diretta di leggi statali da parte delle Regioni e di leggi regionali da parte dello Stato. Il proliferare dei ricorsi ha avuto ad oggetto, tuttavia, un ristretto novero di leggi che si caratterizzano per il loro contenuto disomogeneo o per il loro carattere di disciplina di settore. Per gestire la moltiplicazione dei ricorsi e delle questioni di illegittimità contenute nei singoli ricorsi, la Corte è stata costretta a sviluppare la prassi, introdotta recentemente, di scorporare le questioni contenute in un ricorso per poi eventualmente accorparle - per ragioni di omogeneità di materia - ad altre oggetto di distinte decisioni.
La presente trattazione offre quindi una ricostruzione della complessità e della ricchezza delle questioni affrontate dalla giurisprudenza costituzionale del 2004 in tema di rapporti tra stato e regioni. Dopo aver richiamato i profili del processo costituzionale sui quali la Corte ha avuto modo di esprimersi, si dà contezza sia delle questioni di carattere istituzionale - con particolare riferimento ai contenuti degli statuti regionali - sia delle pronunce rilevanti ai fini del riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni. All’ambito dell’analisi dei vari tipi di competenza inoltre si richiamano gli elementi utili alla delimitazione delle singole materie indicate nell’art. 117 Cost. Nel 2004 di particolare interesse sono state le decisioni pronunciate sui poteri sostitutivi, sul potere estero e sulla autonomia finanziaria delle Regioni.
Nonostante gli allarmanti dati sull’aumento del contenzioso Stato-Regioni, dalla giurisprudenza tuttavia emerge con chiarezza che si sono moltiplicati gli accordi, le intese, i tavoli con cui lo Stato e autonomie negoziano le rispettive competenze, in un continuo tentativo di esercitare anche il conflitto con leale collaborazione. La potestà statale, d’altra parte, si è rivelata dotata di intrinseche potenzialità espansive grazie sia alle materie-non materie di cui è titolare sia alla attrazione verso l’alto delle competenze in nome del principio di sussidiarietà. Le negoziazioni sull’esercizio delle rispettive potestà legislative avviene tuttavia nella Conferenza Stato-Regioni, dove sono presenti solo gli esecutivi. Nella forma di governo regionale il primato assoluto del Presidente della Regione è, d’altra parte, indicato dalla stessa Costituzione come modello preferenziale, derogabile dagli statuti regionali solo qualora sia abbandonato il sistema dell’elezione diretta del Presidente.

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