Abstract

 
Viene messo in evidenza per l’ anno 2004 il contributo offerto dai giudici amministrativi, reso sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva, alla interpretazione ed applicazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
Nella sistemazione interpretativa dei contenuti della riforma recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 assai importante si è rivelato,infatti, il ruolo svolto dai Tribunali amministrativi e, in primo luogo, del Consiglio di Stato.
Dal raffronto, in particolare, tra le giurisprudenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato viene rilevata una generale sintonia nell’ inquadramento e nella risoluzione degli aspetti più controversi del novellato testo costituzionale tanto da spingere quest’ultimo ad un frequente ed adesivo rinvio alle decisioni del giudice delle leggi .
Il contributo relativo alla giurisprudenza prende in esame distintamente la giurisprudenza consultiva da quella contenziosa.
Dell’attività consultiva viene messa in evidenza l’attenzione istituzionale del Consiglio di Stato nel far rispettare le regole costituzionali sul riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.     
Nell’attività consultiva del Consiglio di Stato resa nel corso del 2004 si è ulteriormente consolidata la tendenza, emersa nel 2002 successivamente confermata nel 2003, alla riduzione dei pareri obbligatori in materia regolamentare.
Tale fenomeno, come ben noto, rappresenta una diretta conseguenza della riduzione dell’area di intervento della potestà regolamentare statale la quale è stata ridefinita dall’art. 117, comma 6, Cost., e limitata alle sole materie di potestà statale esclusiva.   
In termini quantitativi si è, dunque, registrata una contrazione nelle richieste del parere obbligatorio del Consiglio di Stato su schemi di regolamenti statali, essendo questi passati dai 149 del 2002 ai 131 del 2003 e, più di recente, ai 103 del 2004.
Sotto il profilo sostanziale i pareri resi dal Consiglio di Stato sono stati numerosi ed hanno riguardato diversi argomenti tra i quali si segnalano, in particolare, quelli relativi al procedimento di approvazione degli statuti regionali, alla potestà regolamentare dello Stato in materia di concorrenza, al finanziamento delle funzioni amministrative degli enti locali, all’ autonomia statutaria comunale in materia di elettorato, attivo e passivo, dei cittadini stranieri residenti.
Per ciò che riguarda la giurisprudenza contenziosa dei giudici amministrativi questa ha avuto modo di occuparsi pressoché di tutti gli aspetti del riformato Titolo V: dalla definizione e/o delimitazione delle materie di spettanza regionale al sistema delle fonti del diritto regionale, dai criteri di allocazione delle funzioni amministrative alle relazioni interorganiche degli enti locali. 
In via generale il contributo ha registrato l’aumento del contenzioso promosso dagli enti locali a tutela delle proprie accresciute attribuzioni istituzionali; ciò dimostra non solo l’assenza di validi strumenti di prevenzione e risoluzione di conflitti istituzionali ma anche che la giustizia amministrativa (ancor più di quella costituzionale) rappresenta la sede naturale per (tentare di) far valere le ragioni delle autonomie territoriali (specie di quelle infra-regionali).
Le più importanti pronunce dei giudici amministrativi si sono occupate, tra l’altro, della titolarità della potestà regolamentare delle Regioni, della natura e del regime giuridico della potestà regolamentare dell’ente comunale e più in generale dell’autonomia normativa degli enti locali, del principio di leale collaborazione in materia di produzione energetica, dei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed, infine, del potere sostitutivo regionale.
 

Menu

Contenuti