a cura di Clelia Losavio

 

L’agricoltura” tra Unione europea, Stato e Regioni

 

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione del 2001, l’“agricoltura” − non comparendo né nell’elenco delle competenze esclusive dello Stato, né in quelle concorrenti tra Stato e Regioni − è da considerarsi una materia di competenza residuale delle Regioni[i]. In questo senso si è più volte espressa anche la Corte costituzionale (sentenze n. 12/2004; n. 282/2004; n. 116/2006; n. 339/2007), andando a fugare definitivamente qualsiasi dubbio si potesse nutrire circa una sua possibile frantumazione in altre materie nominate di competenza statale[ii].

Come le altre materie residuali, tuttavia, anche l’agricoltura, sebbene sia in teoria una materia di competenza “esclusiva” delle Regioni, e dunque oggetto di un potere che incontra solo i limiti posti dalla Costituzione e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, è chiamata a fare i conti con altre competenze statali che si collocano in una posizione di trasversalità rispetto ad essa: la “tutela dell’ambiente”, la “tutela della concorrenza”, l’“alimentazione”, la “tutela della salute”, il “governo del territorio”, ecc.[iii]. Tali competenze, infatti, come ha chiarito la Corte costituzionale, possono legittimare un intervento statale in agricoltura[iv].

In questi ultimi anni, per la verità, il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni in materia di agricoltura sembra essersi sopito, il che dovrebbe suggerire un reciproco riconoscimento dei limiti e dei confini delle rispettive competenze.

Se sul fronte dell’ordinamento interno, l’intervento statale può condizionare l’ampiezza dell’autonomia normativa regionale nel settore agricolo, non si può dimenticare che la competenza regionale incontra anche il limite, ben più consistente, del diritto dell’Unione europea. L’“agricoltura” rientra, infatti, tra le materie di competenza concorrente tra Stati membri e Unione europea (art. 4, par. 1, lett. b TFUE) e appartiene, di conseguenza, ad un duplice livello di governo regolato dal principio di sussidiarietà: l’intervento comunitario si giustifica soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale.

La potestà legislativa nazionale – e, quindi, regionale, nel caso italiano – in materia d’agricoltura viene a dipendere, in ultima analisi, dallo spazio che il legislatore europeo ha lasciato effettivamente “indisciplinato”. Ebbene, pur in presenza di un forte intervento comunitario in agricoltura – basti pensare alla disciplina della Politica Agricola Comune e a tutte le altre normative non propriamente agricole, ma che incidono sull’agricoltura, come la disciplina della produzione biologica, la tutela delle denominazioni di origine (DOP, IGP, STG), ecc. – le Regioni abbiano saputo trovare il loro spazio d’intervento, ed, anzi, mantenere, negli anni, un ruolo importante nella tutela e valorizzazione delle risorse agricole e, più in generale, nella regolazione del settore.

Anche in questi ultimi anni di grave crisi economica, la legislazione regionale in materia ha saputo valorizzare e potenziare la capacità mostrata dal settore agricolo, rispetto ad altri settori produttivi, vale a dire quella di innovarsi e di proporsi anche con funzioni nuove che si sono aggiunte a quelle tradizionali. Le Regioni, in questo senso, si confermano soggetti attivi nel disciplinare, spesso in anticipo rispetto al legislatore nazionale, alcuni temi e questioni di grande valore non solo per le realtà territoriali di riferimento, ma per la società in genere. La disciplina dell’agricoltura sociale o la tutela delle risorse agricole necessarie per lo svolgimento della stessa attività di produzione agricola (sia delle risorse genetiche da impiegare per scopi agricoli e alimentari, sia del suolo destinato all’agricoltura) costituiscono, infatti, solo un esempio di una legislazione regionale attenta alle esigenze e ai bisogni espressi dalla collettività.

 

UE e Politica Agricola Comune:

https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_it 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_it

 

Agricoltura come tema dell’attività parlamentare:

http://www.camera.it/leg17/807?area=agricoltura_caccia_pesca

 


[i] Sulla competenza in agricoltura cfr., da ultimo, Germanò A., Ragionieri M.P., Rook Basile E., Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell’informazione alimentare, Torino, 2014, pp. 10-16.

[ii] Cfr. Costato L., Articolo 117 della Costituzione, Corte costituzionale e «materia agricola», in «Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente», 2004, n. 4.; Nania R., Agricoltura e tutela della salute, in Dopo la modifica dell’art. 117 Cost.: problemi ed esperienze sulla competenza della materia agricoltura, a cura di E. Rook Basile, Milano, 2006, p. 121; Jannarelli A., L’agricoltura tra materia e funzione: contributo all’analisi del nuovo art. 117 Cost., in Il governo dell’agricoltura nel nuovo titolo V della Costituzione, a cura di A. Germanò, Milano, 2003, p. 82; Losavio C., La competenza legislativa residuale delle Regioni nella giurisprudenza costituzionale: il caso dell’agricoltura, in Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, a cura di S. Mangiameli, volume II, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 325-338.

[iii] Jannarelli A., L’agricoltura tra materia e funzione, cit., p. 110.

[iv] Cfr. sentenze n. 116/2006 e n. 339/2007 rispettivamente in tema di organismi geneticamente modificati e agriturismo.

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