a cura di Jacopo Di Gesu'

La tematica relativa alle politiche energetiche è riconducibile alla voce costituzionale “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui al  terzo comma dell’articolo 117 Cost.

Come è noto, tale articolo contiene gli elenchi di potestà legislativa esclusiva statale (secondo comma) e concorrente (terzo comma) tra Stato e regioni, riservando residualmente a queste ultime (quarto comma) ogni altra materia non espressamente ivi indicata.

La competenza in materia energetica è, dunque, una competenza ripartita, nel senso che l’esercizio del potere legislativo spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, che è riservata alla legislazione dello Stato. L’apposizione del termine “nazionale” nella voce competenziale, nondimeno, ha dato adito a numerose disquisizioni dottrinali, non ancora del tutto sopite, e aveva determinato lo “spostamento” della voce nell’elenco delle materie di potestà esclusiva statale nel testo di riforma costituzionale del 2016.

Soprattutto, le maggiori problematicità sono sorte in relazione alla definizione del ruolo da attribuire alle regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, in cui assolutamente di primo piano è stato il ruolo giocato dalla Corte costituzionale. A ciò si aggiunga, infine, che la materia energetica è oggetto di numerosi atti normativi di provenienza europea i quali vincolano tanto il legislatore nazionale quanto quelli regionali.

All’interno degli spazi “ricavati” dalle regioni, si inserisce l’analisi delle politiche in materia di energia.

La rilevanza del ruolo delle regioni, anzitutto, è data dalla programmazione energetica. Questa si esplica, principalmente, con lo sviluppo di Piani energetici e ambientali nazionali (cd. PEAR, PEAP, PER ecc.) di respiro pluriennale, con cui l’ente regionale disciplina la programmazione strategica in ambito energetico ed ambientale e con cui, in particolare, vengono stabiliti – nel rispetto della normativa europea e statale – gli obiettivi di risparmio energetico.

Trascendendo, poi, dall’analisi degli strumenti più prettamente giuridici per analizzare il ruolo regionale nelle politiche, l’apporto più significativo è riscontrabile in materia di fonti di energia rinnovabili (FER). Negli anni più recenti, difatti, le regioni hanno determinato un incremento costante (anche se non sempre omogeneo da regione a regione) di utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare, le regioni, in ossequio al cd. Burden Sharing di matrice europea, hanno sviluppato una positiva rete di impianti sia da fotovoltaico che da eolico che, infine, da biomasse.

Alle regioni, poi, spetta – secondo la vigente normativa – un ruolo di primo piano anche nella regolazione delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi. La regolazione   della  ricerca,  prospezione  e  coltivazione  degli   idrocarburi,  come  pure  dello stoccaggio e del trasporto del gas, è infatti affidata alla competenza legislativa concorrente; inoltre, le  Regioni  partecipano ai procedimenti autorizzatori, di competenza del Ministero  dello  Sviluppo Economico,   attraverso lo strumento dell’intesa prevista al fine di consentire un’adeguata contemperazione degli interessi nazionali e delle particolarità dei territori. Pertanto, anche in questo settore, sono chiamate ad assicurare il bilanciamento dell’interesse strategico nazionale con le particolari vocazioni del territorio nazionale; svolgono altresì, unitamente agli enti locali, la fondamentale funzione di assicurare il coinvolgimento delle comunità locali.

LINK UTILI

Ministero dello sviluppo economico: 
 
Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico:
 
Gestore servizi energetici:
 
Politiche europee per l'energia:

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