a cura di Paolo Colasante - Emma A. Imparato

Il riparto delle competenze fra Stato e Regioni introdotto dalla riforma costituzionale del 2001 ha determinato, soprattutto in materia ambientale, il frequente intervento della Corte costituzionale, come dimostrano le Relazioni annuali sulla giurisprudenza costituzionale a rilevanza regionale del nostro Istituto (in quelle successive al 2011, v., in particolare i dati relativi ai parametri invocati e ai parametri dirimenti delle questioni di costituzionalità).

Infatti, la Corte è stata spesso chiamata a dirimere le “sovrapposizioni” create dalla stessa riforma fra le materie di competenza regionale e quelle di competenza statale.

Infatti, se per un verso allo Stato è stata attribuita la competenza in materia di “tutela dell’ambiente (e) dell’ecosistema”, alle Regioni ne spettano altre capaci di intersecare il medesimo ambito materiale. Basti pensare alla competenze concorrenti fra Stato e Regioni in materia di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”.

La prima decisione della Corte costituzionale post-riforma è la n. 407 del 2002, che riprende alcuni passaggi della n. 282 dello stesso anno, laddove ricorda che “non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come ‘materie’ in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie”.

Queste considerazioni “portano ad escludere che possa identificarsi una ‘materia’ in senso tecnico, qualificabile come ‘tutela dell'ambiente’, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata”. Piuttosto, “è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come ‘valore’ costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia ‘trasversale’, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale”.

Ciò non esclude, tuttavia,  “la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato”.

Con le sentenze nn. 367 e 378 del 2007, la Corte precisa il proprio orientamento e suddivide la materia nella tutela e conservazione dell’ambiente (di competenza statale) e nell’utilizzazione e fruizione dei beni ambientali (di competenza regionale).

Spetta, dunque, “allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto”, garantendo un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore”. Tuttavia – rileva ancora la Corte – accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono “coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati”.

L’affermazione di quest’orientamento giurisprudenziale, che si muoveva nel segno della “distinzione” delle competenze statali e regionali sullo stesso bene “ambiente” (seppure considerato dalle prime oggetto di conservazione e tutela e dalle seconde come bene fruibile), è stata talvolta superata dall’applicazione del criterio della prevalenza della materia, che tuttavia è oggi meno frequente nelle decisioni della giurisprudenza costituzionale.

In ogni caso, gli approdi della giurisprudenza costituzionale sin qui richiamati giustificano l’interesse per lo studio delle competenze regionali in materia di ambiente, nonostante l’art. 117, comma 2, Cost. attribuisca tale competenza allo Stato in via esclusiva. La giurisprudenza e la prassi hanno infatti dimostrato che le Regioni hanno un ruolo fondamentale in materia.

La legislazione e l’attività amministrativa delle Regioni in materia interessa soprattutto i seguenti campi:

- la tutela del paesaggio e il governo del territorio, in cui il piano paesaggistico regionale riveste un posto di primo piano e su cui il Rapporto annuale dell’Istituto segnala le principali evoluzioni;

- le valutazioni ambientali di competenza regionale, su cui si possono segnalare i singoli portali regionali:

1) Abruzzo

2) Basilicata

3) Calabria

4) Campania

5) Emilia-Romagna

6) Lazio

7) Liguria (VAS e VIA)

8) Lombardia

9) Marche

10) Molise

11) Piemonte

12) Puglia

13) Toscana (VAS e VIA)

14) Umbria

15) Veneto

16) Friuli-Venezia Giulia

17) Sardegna

18) Sicilia

19) Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano)

20) Valle d’Aosta

Per quanto riguarda le valutazioni ambientali di competenza statale, si può invece richiamare il portale ministeriale;

- la tutela dagli inquinamenti (atmosferico, delle acque e luminoso) e, in particolare, la gestione dei rifiuti da parte delle Regioni (dati ISPRA).

 

Tags: Ambiente

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