Con la legge statutaria prov. 3 dicembre 2018, n. 22, recante norme in materia di democrazia diretta, partecipazione e formazione politica, la Provincia autonoma di Bolzano si è data una nuova disciplina degli istituti che consentono l’intervento diretto dei cittadini nella formazione delle decisioni pubbliche (ciò che ha trovato un più significativo riconoscimento in alcune leggi regionali: v. in particolare, l.r. Emilia-Romagna n. 15/2018, legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche; l.r. Puglia n. 28/2017, legge sulla partecipazione; l.r. Toscana n. 46/2013, dibattito pubblico e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali; l.r. Umbria n. 14/2010, disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali).

Con la cit. legge prov. è stato, in primo luogo, abbassato il quorum di validità delle consultazioni referendarie dal 40 al 25% degli aventi diritto al voto (per il referendum consultivo non è previsto, invece, alcun quorum). Poi, oltre all’iniziativa legislativa popolare e ai referendum abrogativi, consultivi e propositivi (già precedentemente previsti), è ora disciplinato anche il referendum confermativo che può essere richiesto su leggi provinciali che

non siano state approvate a maggioranza dei 2/3 (con gli stessi limiti di ammissibilità previsti per il referendum abrogativo). Sono stati creati, inoltre, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nei processi decisionali legislativi o amministrativi di competenza della Provincia in base alle richieste provenienti dai cittadini medesimi, e l’Ufficio per la formazione politica e la partecipazione, formato pariteticamente dai gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, con compiti di supporto organizzativo al funzionamento dei predetti strumenti di partecipazione e democrazia diretta, nonché di educazione civica e formazione politica della popolazione.

Il referendum confermativo, in particolare, si propone come istituto significativamente innovativo, giacché determina la sospensione delle leggi provinciali per le quali è promosso, impedendone l’entrata in vigore fino all’eventuale pronuncia popolare favorevole.

Rimanendo nell’ambito degli ordinamenti regionali, si tratta questo di un tipo di referendum analogo a quello previsto per le leggi che approvano gli statuti regionali e loro successive modifiche dall’art. 123, 3° co., Cost. (e per le leggi statutarie nelle regioni a statuto speciale dalla legge cost. n. 2/2001). Diversamente da tali casi, però, dove la sospensione della legge è disposta direttamente dalla costituzione (o dalla legge costituzionale) solo per alcune ipotesi di straordinario rilievo istituzionale, qui, invece, l’eventualità della sospensione è prevista dalla legge prov. statutaria che disciplina l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi e dei referendum della Provincia autonoma di Bolzano (ex art. 43 St. TAA) in via generale (salvo alcuni limiti di ammissibilità). Altra differenza rilevante sta nel fatto che la sospensione, nel primo caso, è necessaria nei 3 mesi successivi alla pubblicazione della legge (per consentire una possibile richiesta referendaria); mentre, col nuovo istituto di democrazia partecipativa introdotto dalla Provincia di Bolzano, la sospensione è solo eventuale, qualora entro 20 giorni dall’approvazione della legge sia promosso il referendum confermativo da una piccola frazione (300 promotori) del corpo elettorale (424.184 aventi diritto al voto nelle ultime elezioni provinciali del 21 ottobre 2018).

Il Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 settembre 2018 ha ritenuto di non impugnare la predetta legge statutaria provinciale in via diretta. Vi è da chiedersi, tuttavia, se il referendum confermativo delle leggi della Provincia di Bolzano trovi un’adeguata copertura nella previsione dell’art. 43 St. TAA che rimette alla legislazione statutaria provinciale la sola disciplina dell’esercizio dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi. Inoltre, anche qualora si ritenga che questa elencazione tipologica non possa ritenersi esaustiva, è comunque dubbio che questo nuovo tipo di referendum possa essere in armonia con la costituzione, sia perché esso presuppone la piena e generale conoscibilità di un atto legislativo approvato ma non ancora pubblicato sul BUR (nemmeno ai fini meramente notiziali come previsto per il referendum statutario e, analogamente, per il referendum costituzionale dagli artt. 123 e 138 Cost.) sia perché la frazione di elettori/promotori dalla cui volontà dipende l’effetto sospensivo della legge - nei 6 mesi ad essi concessi per la raccolta delle firme - è talmente bassa da poter risultare irragionevole (in confronto ad analoghi strumenti) se non persino irrazionale, visto che questo nuovo istituto, in tal modo, si potrebbe prestare ad un facile esercizio ostruzionistico nei confronti della maggioranza di governo e, dunque, ad un uso distorto rispetto alle finalità di interesse pubblico per cui è stato previsto (l’ampliamento delle forme di democrazia partecipativa), con gravi conseguenze istituzionali e anche finanziarie, per i costi impropri che ne potrebbero derivare.

 

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