L’adozione dello Statuto di autonomia da parte della Basilicata chiude idealmente la stagione statutaria del secondo regionalismo italiano, avendo rappresentato questa – fino a poco tempo fa – l’unica Regione ancora retta dallo Statuto adottato nel cd. primo regionalismo (ossia nelle forme e nei modi indicati dall’originario testo costituzionale, precedente alla riforma del 2001).

Il nuovo Statuto della Basilicata – per la cui elaborazione, il Consiglio lucano si è avvalso della consulenza dell’ISSiRFA – è stato approvato, in prima lettura, con delibera del Consiglio regionale n. 371 del 15 dicembre 2015 e, in seconda lettura, con delibera consiliare n. 422 del 16/22 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 123, comma 2. È stato pubblicato, unitamente alla delibera n. 422,  sul BUR n. 10 dell’11 marzo 2016.

Come è noto, secondo l’art. 123 Cost., ciascuno Statuto regionale, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento della Regione stessa. Cionondimeno, lo Statuto non si limita a dettare disposizioni solamente in tali materie, ma regola altresì l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Inoltre, il documento di autonomia definisce alcuni aspetti sicuramente innovativi: fra questi, si ricorda: il referendum approvativo (art. 20), che concerne una originaria proposta di legge popolare, per la quale, se non recepita dal Consiglio, viene chiesto al corpo elettorale di pronunciarsi in merito, sulla falsariga di quanto stabilito in altri Statuti (specialmente quelli ad autonomia speciale) nonché nei documenti di autonomia di Regioni o Stati membri di Federazioni (i Länder tedeschi o gli Stati membri degli Stati Uniti d’America);  la tutela del cittadino in qualità di consumatore, anche attraverso la correttezza dell’informazione (art. 12); la circostanza – inedita nel panorama autonomistico italiano – per cui, nell’ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dal primo comma dell’art. 126 Cost., non si applica la prorogatio, ma l’amministrazione viene assunta temporaneamente dalla Consulta di garanzia statutaria (art. 91).

Infine, in data 3 maggio 2016 si terrà una nuova seduta consiliare avente ad oggetto le disposizioni statutarie, la quale lascia preludere all’adozione di una nuova delibera legislativa, per cui il procedimento statutario non può dirsi ancora del tutto completato: la stessa dovrà essere nuovamente approvata in seconda lettura a distanza di non meno di due mesi. Infine, lo Statuto potrà essere (e con ogni probabilità sarà) sottoposto a referendum confermativo, secondo quanto disposto dall’art. 123 Cost.

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