Antonino IACOVIELLO - Misure di emergenza Coronavirus: nota di sintesi sulle disposizioni vigenti Testo aggiornato al giorno 16 aprile 2020
il 16/04/2020
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus) ha imposto l’adozione di misure di contenimento che riguardano tutto il territorio nazionale.
La diffusione del virus ha richiesto misure progressivamente stringenti che iniziano a configurare un complesso quadro normativo per la gestione dell’emergenza.
L’obiettivo è limitare i contatti sociali, e creare le condizioni per l’attuazione della misura più efficace per il contenimento del contagio: “Io resto a casa”.
Inizialmente, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per la durata di mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
A seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica è stato poi approvato il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, cui hanno fatto seguito diversi decreti attuativi; sono stati altresì approvati il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, per introdurre misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese insistenti nei territori maggiormente colpiti nella prima fase di diffusione del virus Covid-19, il decreto legge n. 11 del 2020, avente ad oggetto misure straordinarie per la giustizia, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure economiche per il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale, il decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e sull’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante misure urgenti sulla in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali.
I provvedimenti di carattere generale attualmente vigenti che riguardano tutto il territorio nazionale sono i seguenti: decreto legge 8 aprile 2020 n. 23; decreto legge 8 aprile 2020 n. 22; decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; decreto legge 8 marzo 2020, n. 11; decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, limitatamente agli articoli 3, comma 6-bis, e 4; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 10 aprile 2020; ordinanza del Ministro della Salute del giorno 20 marzo 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 25 febbraio 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 23 febbraio 2020; delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
A tali provvedimenti si aggiungono ordinanze del Ministro della salute, ordinanze della Protezione civile, direttive del Ministero dell’interno, e ordinanze regionali.
I provvedimenti straordinari inizialmente introducevano una serie di restrizioni valide su tutto il territorio nazionale per il periodo dal giorno 8 marzo al giorno 3 aprile 2020, incidenti su diversi ambiti materiali e su diversi settori produttivi; ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, più restrittive, valide su tutto il territorio nazionale sono state previste dapprima per il periodo dal giorno 12 marzo al giorno 25 marzo 2020, e poi prolungate fino al giorno 3 aprile 2020; da ultimo, le misure di contenimento e gestione dell’emergenza sono state prolungate fino al giorno 3 maggio 2020 (cfr. DPCM 10 aprile 2020).
Considerata la stratificazione dei provvedimenti adottati dal Governo, e la complessità delle regole per la gestione dell’emergenza, per contribuire alla piena conoscenza delle misure straordinarie, e quindi a un’efficace attuazione, si procede a una raccolta sistematica delle disposizioni vigenti valide per tutto il territorio nazionale, ordinate per settore, con eccezione delle disposizioni specificamente dedicate agli aspetti sanitari, al personale medico e infermieristico, al personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso, alle misure per assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture U.T.G., alle misure di informazione e prevenzione, nonché delle disposizioni riferite all’amministrazione della giustizia e ad interventi di sostegno dell’economia nazionale; per le disposizioni valide nei Comuni ricompresi nella c.d. “zona rossa”, e nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si vedano il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, le ordinanze e le direttive ministeriali, le ordinanze regionali.
Si vedano inoltre le ordinanze regionali, con riferimento alle diverse parti del territorio nazionale.
La sintesi semplificata delle misure straordinarie è finalizzata a favorire la conoscenza delle principali regole per la gestione dell’emergenza; per la corretta applicazione delle singole disposizioni si rinvia al testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
A. Restrizione degli spostamenti.
E’ prescritto di evitare ogni spostamento, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. a).
Dal giorno 14 aprile al giorno 3 maggio è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. a).
Pertanto la regola generale è il divieto di spostamento in Comuni diversi da quello in cui ci si trova, con la sola eccezione degli spostamenti indifferibili nei casi sopra indicati.
Gli spostamenti devono essere motivati mediante autocertificazione utilizzando i moduli predisposti dal Ministero dell’Interno e disponibili sui siti web istituzionali.
Dal giorno 14 aprile al giorno 3 maggio anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, da un comune diverso, è consentito limitatamente ai casi sopra richiamati (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. a).
Non sono previste limitazioni al transito delle merci sul territorio nazionale; il transito delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa.
Possono circolare i corrieri merci limitatamente alle consegne aventi ad oggetto beni ricompresi nelle categorie merceologiche indicate negli allegati 1 e 3 del DPCM 10 aprile 2020.
Sono consentiti gli spostamenti per l’acquisto di generi alimentari, farmaci o beni di stretta necessità.
Sono consentiti gli spostamenti per assistere i familiari anziani o non autosufficienti, adottando tutte le precauzioni sanitarie; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (cfr. art.1, comma 1, lett. x) DPCM 10 aprile 2020).
Fino al giorno 3 maggio 2020 , nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza (cfr. ordinanza del Ministro della salute del giorno 20 marzo 2020, articolo 1, lett. a, come modificata dall’articolo 2, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020; cfr. art.1, comma 1, lett. a) DPCM 10 aprile 2020).
Fino al giorno 3 maggio 2020 è altresì vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (cfr. ordinanza del Ministro della salute del giorno 20 marzo 2020, articolo 1, lett. a, come modificata dall’articolo 2, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020; cfr. ora DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. e).
Inoltre, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto (cfr. ordinanza del Ministro della salute del giorno 20 marzo 2020, articolo 1, lett. b).
Fino al 3 maggio 2020 resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (cfr. ordinanza del Ministro della salute del giorno 20 marzo 2020, articolo 1, lett. b, come modificata dall’articolo 2, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020; cfr. ora ).
Si possono ritenere pertanto consentiti brevi spostamenti per svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, con esclusione dell’attività svolta in parchi, ville, aree gioco o giardini pubblici non recintati, rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di un metro. Tale distanza non è prescritta rispetto ai familiari con cui si abita, e pertanto si possono ritenere consentiti brevi spostamenti per portare i bambini in luoghi aperti, nei pressi della propria abitazione e sempre nel rigoroso rispetto delle misure precauzionali, ed in particolare della distanza minima interpersonale.
Per lo svolgimento di attività motoria individuale non è prevista espressamente l’autocertificazione; tuttavia, il rigore delle misure di contenimento dell’emergenza, induce ad interpretazioni restrittive, finalizzate a consentire il controllo delle forze di polizia e a limitare le uscite di casa al minimo possibile. A tal fine, appare pertanto opportuno munirsi di autocertificazione per lo svolgimento di tale attività, indicando anche il periodo di tempo in cui si prevede di stare all’aperto.
B. Attività di ristorazione e bar.
Dal giorno 12 marzo al giorno 3 maggio 2020 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (cfr. articolo 1, comma 1, lett. aa), DPCM 10 aprile 2020).
Dal giorno 12 marzo al giorno 3 maggio 2020 resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto (cfr. articolo 1, comma 1, lett. aa, DPCM 10 aprile 2020).
Fino al giorno 3 maggio 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli aeroporti e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (cfr. articolo 1, comma 1, lett. bb, DPCM 10 aprile 2020).
Fino al giorno 3 maggio 2020 restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante diverse da quelle situate lungo le autostrade (cfr. ordinanza del Ministro della salute del giorno 20 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. c come modificata dall’articolo 2, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020, e articolo 1, comma 1, lett. bb, DPCM 10 aprile 2020).
C. Attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita.
Dal giorno 12 marzo al giorno 3 maggio sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (cfr. articolo 1, comma 1, lett. z), DPCM 10 aprile 2020).
Precisamente, non sono sospese le attività commerciali di seguito indicate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2 - Tabaccai); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (Distributori di carburante); Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Edicole); Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (Parafarmacie); Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (cfr. DPCM 10 aprile 2020, allegato 1).
Sono altresì consentite le seguenti attività commerciali: Commercio di parti e accessori di autoveicoli; commercio di parti e accessori per manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicili; Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali; Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Dal 12 marzo al 3 maggio 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (cfr. articolo 1, comma 1, lett. z), DPCM 10 aprile 2020).
Il gestore dei richiamati esercizi deve assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ingressi in modo dilazionato, e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni (cfr. articolo 1, comma 1, lett. dd), DPCM 10 aprile 2020).
Per tutte le attività commerciali non sospese sono prescritte le seguenti misure: 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata (cfr. allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020).
D. Ricetta elettronica per erogazione dei medicinali.
Fino al giorno 31 luglio gli assistiti possono chiedere ai medici il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione del numero della ricetta elettronica con le modalità di seguito indicate (cfr. Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 651/2020, articolo 1, comma 1):
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica laddove l’assistito indichi al medico prescrittore l’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria;
b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.
Al momento dell’erogazione, la farmacia acquisisce il Numero di Ricetta Elettronica unitamente al Codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la stessa ricetta è intestata (cfr. Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 651/2020, articolo 1, comma 6).
E. Proroga validità tessera sanitaria.
La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria (cfr. art. 12 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
Per le tessere sanitarie di nuova emissione, ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it (cfr. art. 12 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
F. Servizi alla persona.
Dal 12 marzo al 3 maggio sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti (cfr. articolo 1, comma 1, lett. cc), DPCM 10 aprile 2020); non sono sospese le attività di Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse (cfr. allegato 2, DPCM 10 aprile 2020).
Il gestore dei richiamati esercizi la cui attività non è sospesa, deve assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ingressi in modo dilazionato, e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni (cfr. articolo 1, comma 1, lett. dd), DPCM 10 aprile 2020).
G. Servizi educativi per l’infanzia, Scuole di ogni ordine e grado, Università, Istituti di Alta formazione, corsi professionali.
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, scuole dell'infanzia statali e paritarie, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti), e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. k).
Sono altresì sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. l).
I dirigenti scolastici attivano per tutta la durata di sospensione delle attività didattiche nelle scuole modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle esigenze specifiche degli studenti con disabilità (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. m).
H. Conservazione validità anno scolastico 2019-2020.
Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio (cfr. articolo 32 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
I. Musei, istituti e luoghi di cultura.
Sono chiusi fino al giorno 3 maggio i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. j).
J. Restrizioni trasporto pubblico.
Dal 12 marzo al 3 maggio 2020 i Presidenti di Regione con ordinanza dispongono la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali (cfr. articolo 1, comma 1, lett. ff), DPCM 10 aprile 2020).
Dal 12 marzo al 3 maggio 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, soppressioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti gli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori (cfr. articolo 1, comma 1, lett. ff), DPCM 10 aprile 2020).
K. Attività del settore agricolo e zootecnico di trasformazione agro-alimentare.
Resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (cfr. articolo 1, comma 1, lett. ee), DPCM 10 aprile 2020).
L. Servizi bancari, finanziari e assicurativi.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi (cfr. articolo 1, comma 1, lett. ee), DPCM 10 aprile 2020).
M. Attività produttive e industriali.
Fino al 3 maggio 2020 sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate di seguito, nonché delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere ad esse relative salvo diverso provvedimento del Prefetto competente per territorio: Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; Silvicoltura ed utilizzo aree forestali; Pesca e acquacoltura; Estrazione di carbone; Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; |Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; Industrie alimentari; Industria delle bevande; Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; Fabbricazione di spago, corde, funi e reti; Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio); Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici Ateco 17.23 e 17.24); Stampa e riproduzione di supporti registrati; Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; Fabbricazione di prodotti chimici (ad eccezione dei codici Ateco 20.12, 20.51.01, 20, 20.51.02, 20.59.50, 20.59.60); Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.2, 22.29.01, 22.29.02, 23.13); Fabbricazione di vetro cavo; Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili; Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche; Fabbricazione di computer e unità periferiche; Fabbricazione di articoli in gomma; Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche; Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità; Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici; Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio; Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori); Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; Fabbricazione di casse funebri; Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92); Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; Gestione delle reti fognarie; Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10); Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; Manutenzione e riparazione di autoveicoli; Commercio di parti e accessori di autoveicoli; Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali: Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura; Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; Trasporto marittimo e per vie d'acqua; Trasporto aereo; Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; Servizi postali e attività di corriere; Alberghi e strutture simili; Servizi di informazione e comunicazione; Attività finanziarie e assicurative; Attività legali e contabili; Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; Ricerca scientifica e sviluppo; Attività professionali, scientifiche e tecniche; Servizi veterinari; Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020; Servizi di vigilanza privata; Servizi connessi ai sistemi di vigilanza; Attività di pulizia e disinfestazione; Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione; Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al DPCM 10 aprile 2020; Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti; Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; Istruzione; Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; Riparazione e manutenzione di computer e periferiche; Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; Organizzazioni e organismi extraterritoriali (cfr. allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020).
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto competente per territorio che può disporne la sospensione (cfr. articolo 2, comma 4, del DPCM 10 aprile 2020, in combinato disposto con l’articolo 1 della legge n. 146/1990).
Inoltre, previa comunicazione al Prefetto competente per territorio, sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (cfr. articolo 2, comma 6, del DPCM 10 aprile 2020).
Sono altresì consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto competente per territorio (cfr. articolo 2, comma 7, del DPCM 10 aprile 2020).
Infine, è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (cfr. articolo 2, comma 5, del DPCM 10 aprile 2020).
Per tutte le attività ed i servizi non sospesi deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, e l’applicazione delle altre misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (cfr. articolo 2, comma 10, DPCM 10 aprile 2020).
Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 13 aprile 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza (cfr. articolo 2, comma 11, DPCM 10 aprile 2020).
Le attività produttive sospese in conseguenza di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (cfr. articolo 2, comma 2, DPCM 10 aprile 2020).
N. Attività, eventi e competizioni sportive.
Sono sospesi fino al 3 maggio 2020 gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. g).
Sono sospese fino al 3 maggio 2020 le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. g).
Sono sospese fino al 3 maggio 2020 le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. u).
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. h).
Fino al 3 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento di attività motoria individuale solo in prossimità della propria abitazione, con esclusione dell’attività svolta in parchi, ville, aree gioco o giardini pubblici non recintati, nel rispetto rigoroso della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (cfr. ordinanza del Ministro della salute del giorno 20 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. b, come modificata dall’articolo 2, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020; cfr. ora articolo 1, comma 1, lett. f), DPCM 10 aprile 2020).
O. Cerimonie, manifestazioni, eventi e spettacoli.
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. i).
P. Luoghi di culto.
L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. i).
Q. Concorsi pubblici e privati.
Sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. q).
Resta sospeso fino al 18 maggio lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonchè la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative in forma agile (Cfr. articolo 87, comma 5, d.l. 18 marzo 2020, n. 18, e art. 1, comma 1, lett. q) del DPCM 10 aprile 2020).
R. Esami di idoneità per la guida di veicoli e motocicli.
Sono sospesi gli esami di idoneità per la guida di veicoli e motocicli.
La proroga dei termini di legge riferiti ai predetti esami è disposta con appositi decreti dirigenziali (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. v).
S. Divieti e raccomandazioni
1. E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 3, comma 1, lett. b).
2. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è assolutamente vietato muoversi dalla propria abitazione o dimora (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. c).
3. E’ vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti per le emergenze e accettazione dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lett. p).
4. Per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. b).
5. In tutti gli uffici delle pubbliche amministrazione in cui non sono sospese le attività, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 3, comma 1, lett. c).
6. Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 3, comma 1, lett. e).
7. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli (cfr. art. 33 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
8. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali (cfr. art. 35 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
9. Fino al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. articolo 87, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18).
10. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui all’articolo 87, comma 1, lett. b), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio (cfr. articolo 87, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18).
11. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge; per tale periodo l’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (cfr. decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, articolo 19, comma 3, nonché decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 87, comma 2).
12. In tutti i casi possibili per lo svolgimento di riunioni sono adottate modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. t).
13. Sono sospesi fino al giorno 3 maggio 2020 i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al 3 maggio 2020 ogni altra attività convegnistica o congressuale (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. s).
14. Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. m).
15. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti per il periodo di sospensione delle attività didattiche o curriculari non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. o).
16. Le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi (cfr. DPCM 10 aprile 2020, articolo 1, comma 1, lett. p).
T. Raccomandazioni specificamente riferite al periodo dal 12 marzo al 3 maggio 2020.
1. La modalità di lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privato ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi ivi indicati, anche in assenza degli accordi individuali (cfr. articolo 1, comma 1, lett. gg), DPCM 10 aprile 2020).
2. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (cfr. articolo 1, comma 1, lett. gg), DPCM 10 aprile 2020).
U. Sanzioni.
Per la violazione delle disposizioni straordinarie di contenimento dell’emergenza epidemiologica sono previste specifiche sanzioni; inoltre, nei casi non direttamente regolati, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni straordinarie di contenimento dell’emergenza epidemiologica è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, secondo cui chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito se il fatto non costituisce più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
V. Provvedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza.
Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei provvedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi (cfr. art. 9 del d.l. 2 marzo 202°, n. 9).
Sono altresì sospesi i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza (cfr. art. 9 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
W. Sospensione cartelle di pagamento.
Sono sospesi tutti i versamenti in scadenza tra il giorno 8 marzo e il giorno 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito o avvisi di accertamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Entro il 30 giugno è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento con scadenza nel periodo di sospensione dei termini, seguendo le procedure descritte sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
X. Misure di sostegno per il settore turistico alberghiero.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (cfr. art. 8 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
I versamenti di cui ai predetti adempimenti sono effettuali senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali o assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Y. Rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati: a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (cfr. articolo 28, comma 1, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
I soggetti interessati comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle richiamate lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9; b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9; c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f). Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (cfr. articolo 28, comma 2, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
Le disposizioni riferite al rimborso dei titoli di viaggio trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.
I soggetti di cui al richiamato comma 1 dell’articolo 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In relazione ai viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (cfr. articolo 28, comma 6, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
Con riferimento ai viaggi ed iniziative d'istruzione si applicano le disposizioni di legge in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Dal giorno 8 marzo 2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura (cfr. d.l. 17 marzo 2020, n. 18, articolo art. 88, comma 2).
I soggetti I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dal 18 marzo 2020 apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (cfr. d.l. 17 marzo 2020, n. 18, articolo art. 88, comma 3).
Z. Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
E’ ammesso il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del mutuatario, in aggiunta ai casi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 476 e seguenti, nel caso di “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni” (cfr. art. 26 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
La sospensione si applica anche ai mutui: a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purchè tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi (cfr. art. 2, comma 477, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio purchè tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso (cfr. art. 2, comma 477, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
AA. Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica.
Al fine di poter garantire la piena funzionalità di servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, a supporto delle iniziative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese autorizzate a fornire servizi di comunicazione elettronica sono tenute a garantire sul territorio nazionale la più ampia disponibilità di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad assicurare in forma generalizzata la fruibilità delle applicazioni per il lavoro agile (cfr. ordinanza del Ministro della salute del giorno 20 marzo 2020, articolo 3, comma 1, lett. a); sono tenute altresì a soddisfare prioritariamente le richieste di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorità agli interventi nelle zone ove non sia già disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia (cfr. ordinanza del Ministro della salute del giorno 20 marzo 2020, articolo 3, comma 1, lett. a).
BB. Disposizioni straordinarie in materia di ingresso, transito e soggiorni di breve durata in Italia.
Fino al giorno 3 maggio 2020 sono previste specifiche disposizioni di contenimento dell’emergenza Covid – 19 per regolare gli ingressi nel territorio nazionale: chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per aggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (cfr. articolo 4 DPCM 10 aprile 2020).
A carico delle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale è previsto l’obbligo di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; le modalità di comunicazione, le procedure sanitarie preventive e tutti gli adempimenti sono regolati dall’articolo 4 del DPCM 10 aprile 2020.
Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
A carico delle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale per un breve periodo di tempo per i motivi sopra indicati è previsto l’obbligo di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; le modalità di comunicazione, le procedure sanitarie preventive e tutti gli adempimenti sono regolati dall’articolo 5 del DPCM 10 aprile 2020.
Sono altresì previste regole specifiche per i passeggeri di navi da crociera e navi di bandiera estera (cfr. articolo 6 DPCM 10 aprile 2020).
Numeri verdi regionali
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
- Basilicata: 800 99 66 88
- Calabria: 800 76 76 76
- Campania: 800 90 96 99
- Emilia-Romagna: 800 033 033
- Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
- Lazio: 800 11 88 00
- Lombardia: 800 89 45 45
- Marche: 800 93 66 77
- Piemonte:
- 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
- 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
- Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
- Puglia: 800 713 931
- Sardegna: 800 311 377
- Sicilia: 800 45 87 87
- Toscana: 800 55 60 60
- Umbria: 800 63 63 63
- Val d’Aosta: 800 122 121
- Veneto: 800 462 340
Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:
Abruzzo
Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:
- ASL n. 1 L’Aquila:118
- ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146
- ASL n. 3 Pescara: 118
- ASL n. 4 Teramo: 800 090 147
Liguria
- Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112
Molise
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000
Piacenza
- Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13
Numero di pubblica utilità 1500
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Numero unico di emergenza
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
Ricercatore in diritto pubblico - ISSIRFA-CNR
antonino.iacoviello@cnr.it