Illustre Onorevole Crocetta,

Illustre Presidente della Regione Siciliana,

abbiamo appreso dalla stampa il Suo proposito di attuare una riforma del sistema territoriale siciliano con la quale, anziché abolire semplicemente le Province, intende portare a compimento il disegno delineato negli articoli 14 e 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, sostituendole con “i liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”.

Poiché dalle diverse notizie di stampa non è possibile delineare in modo chiaro il modello organizzativo proposto per tali enti e le espressioni utilizzate, quali ad esempio “enti elettivi di secondo grado”, appaiono ambigue, non possiamo non esternare la preoccupazione, dal punto di vista costituzionale e della scienza giuridica, che una soluzione organizzativa dei liberi consorzi tra Comuni, basata su una rappresentanza non eletta direttamente dai cittadini elettori, attraverso elezioni generali, libere, uguali e segrete, viola il principio di democrazia, annoverato tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano, il quale – secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale – non appare derogabile, neppure con legge costituzionale.

L’Issirfa-Cnr, che è il massimo istituto pubblico di ricerca del Paese, sui temi del regionalismo, del federalismo e delle autonomie locali, pertanto, si rende disponibile per un approfondimento della questione, ricordando a Lei e a quanti con Lei collaborano, un’antica e controversa decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 96 del 1968, relativa alla questione di legittimità degli articoli 7 e 10 della legge della Regione Siciliana, “Elezione dei consigli delle province siciliane”), efficacemente criticata e commentata sulle pagine della massima rivista di diritto costituzionale – Giurisprudenza Costituzionale – da un allora giovane Leopoldo Elia, che della Corte sarebbe divenuto uno dei più autorevoli Presidenti.

Nello scritto richiamato Leopoldo Elia approfitta del rinvio operato dalla Corte costituzionale all’elezione del Presidente della Repubblica, per far chiarezza su una “formula equivoca” – quella di elezione indiretta – e, operando una distinzione tra “elezioni genericamente indirette” e “quelle davvero di secondo grado”, e finisce con il sostenere che il “procedimento elettorale previsto dall’art. 83 Cost.”, per la più alta carica dello Stato, sia in verità un “procedimento di unico grado”.

È interessante però notare come, in via preliminare, Elia non manchi di sottolineare l’opinabilità delle conseguenze cui perviene la Corte costituzionale nel ritenere la “legittimità costituzionale del ricorso a questo tipo di elezioni (ovvero alle elezioni “di secondo grado”) per la composizione di organi di governo delle province regionali siciliane!”. Difatti, mentre la Corte Costituzionale asserisce la compatibilità delle elezioni di secondo grado con l’art. 48, comma 2 della Costituzione, l’autorevole Giurista sostiene essere “assai arduo evitare di scegliere tra queste due posizioni: o si reputa legittimo, anche a proposito di enti territoriali, far eleggere dai titolari di organi elettivi preesistenti un altro organo deliberante a carattere rappresentativo (…) e allora non si vede come sia possibile applicare in questo caso la disposizione dell’art. 48 comma 2 Cost., che riguarda per dettato, collocazione, e collegamento sistematico tutti i cittadini, e cioè l’ipotesi del suffragio universale diretto (…). O si ritiene invece che l’art. 48 commi 1 e 2, debba obbligatoriamente applicarsi, oltre alle elezioni previste come ‘dirette’ dalla Costituzione (art. 56 e 58), anche a quelle degli organi rappresentativi delle province e dei comuni, (…) e allora è da dubitare fortemente che le elezioni di secondo grado previste dalla l. reg. 7 febbraio 1957 n. 16, possano considerarsi costituzionalmente legittime”. Spiega Elia che il problema sollevato non riguarda “la possibilità astratta di elezioni di secondo grado nel nostro ordinamento”, bensì concerne “l’applicabilità di un simile modulo alle formazioni degli organi di enti territoriali a democraticità costituzionalmente garantita”.

Di conseguenza, è da ritenersi formalmente in violazione dei principi di cui agli artt. 1, 5 e 48 della Costituzione l’ipotesi di una elezione indiretta della rappresentanza dei futuri liberi Consorzi comunali siciliani, per i quali lo stesso Statuto non lascia libero il legislatore regionale di configurarne il modello organizzativo, ma specifica che devono essere dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Ed è merito della stessa Corte costituzionale – nella sua più recente giurisprudenza – avere posto in evidenza che “gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare”, per cui nella tradizione giuridica italiana il principio di autonomia si è sempre concretizzato come un rafforzamento dello stesso principio democratico.

Si tratta, peraltro, di una tradizione, non solo italiana, bensì tutta europea, fatta propria dalla Carta europea dell’autonomia locale, che l’Italia ha ratificato senza alcuna riserva e dichiarando di accoglierla integralmente. Infatti, in base al Trattato in questione, art. 3, “per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici”; ed inoltre si aggiunge che “tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti” e che quanto previsto sulla rappresentanza democratica che l’ente locale deve avere, questa “non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge”.

Del resto, è di tutta evidenza che la scelta davanti alla quale Lei si trova, con l’istituzione dei liberi Consorzi comunali, è tra un ente democratico, dove la decisione sulla rappresentanza è rimessa al popolo, e un ente di sottogoverno, dove la rappresentanza è rimessa alla mercé dei partiti politici.

Nell’attesa di un suo cortese riscontro, Le invio i nostri più sinceri auguri per una proficua e serena riflessione.

Roma, lì 7 marzo 2013

                    Stelio Mangiameli

Professore ordinario di Diritto costituzionale

               Direttore dell’Issirfa-CNR

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