Misure straordinarie per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti.

di Antonino Iacoviello

Testo aggiornato al giorno 12 marzo 2020

 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus) ha imposto l’adozione di misure di contenimento che riguardano tutto il territorio nazionale.

La diffusione del virus ha richiesto misure progressivamente stringenti che iniziano a configurare un complesso quadro normativo per la gestione dell’emergenza.

L’obiettivo è limitare i contatti sociali, e creare le condizioni per l’attuazione della misura più efficace per il contenimento del contagio: Io resto a casa.

Inizialmente, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per la durata di mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

A seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica è stato poi approvato il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, cui hanno fatto seguito diversi decreti attuativi; sono stati altresì approvati il decreto legge 2 marzo 2020 n. 6, per introdurre misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese insistenti nei territori maggiormente colpiti nella prima fase di diffusione del virus Covid-19, e il decreto legge n. 11 del 2020, avente ad oggetto misure straordinarie per la giustizia.

I provvedimenti di carattere generale attualmente vigenti che riguardano tutto il territorio nazionale sono i seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 11 marzo 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 9 marzo 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020; decreto legge 8 marzo 2020, n. 11; decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 23 febbraio 2020; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 25 febbraio 2020; delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

A tali provvedimenti si aggiungono ordinanze del Ministro della salute, ordinanze della Protezione civile, direttive del Ministero dell’interno, e ordinanze regionali.

I provvedimenti straordinari introducono una serie di restrizioni valide su tutto il territorio nazionale per il periodo dal giorno 8 marzo al giorno 3 aprile 2020 che incidono su diversi ambiti materiali e su diversi settori produttivi; introducono altresì ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, più restrittive, valide  su tutto il territorio nazionale per il periodo dal giorno 12 marzo al giorno 25 marzo 2020.

Per contribuire alla piena conoscenza delle misure straordinarie, e quindi a un’efficace attuazione, si procede a una raccolta sistematica delle disposizioni vigenti valide per tutto il territorio nazionale, ordinate per settore, con eccezione delle disposizioni specificamente dedicate agli aspetti sanitari, al personale medico e infermieristico, al personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso, alle misure per assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture U.T.G., alle misure di informazione e prevenzione, nonché delle disposizioni riferite all’amministrazione della giustizia; per le disposizioni valide nei Comuni ricompresi nella c.d. “zona rossa”, e nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si vedano il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, le ordinanze e le direttive ministeriali, le ordinanze regionali.

La sintesi semplificata delle misure straordinarie è finalizzata a favorire la conoscenza delle principali regole per la gestione dell’emergenza; per la corretta applicazione delle singole disposizioni si rinvia al testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Restrizione degli spostamenti.

E’ prescritto di evitare ogni spostamento, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. a).

Gli spostamenti devono essere motivati mediante autocertificazione utilizzando i moduli predisposti dal Ministero dell’Interno e disponibili sui siti web istituzionali.

Sono pertanto consentiti gli spostamenti giustificati per esigenze lavorative, anche in un Comune diverso da quello di domicilio, abitazione o residenza.

Non sono previste limitazioni al transito delle merci sul territorio nazionale, tutte, non solo quelle di prima necessità; il transito delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa.

Possono circolare i corrieri merci.

Sono altresì consentiti gli spostamenti per l’acquisto di generi alimentari, farmaci o beni di stretta necessità.

Sono consentiti gli spostamenti per assistere i familiari anziani o non autosufficienti, adottando tutte le precauzioni sanitarie; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Sono consentiti brevi spostamenti per svolgere attività sportive o motorie in luoghi aperti, esclusivamente a condizione che sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro; tale distanza non è prescritta rispetto ai familiari con cui si abita, e pertanto sono consentiti brevi spostamenti per portare i bambini in luoghi aperti nel rigoroso rispetto delle misure precauzionali ed in particolare della distanza minima interpersonale.

 

Restrizioni trasporto pubblico

Dal 12 marzo al 25 marzo i Presidenti di Regione con ordinanza possono disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali (cfr. articolo 1, comma 1, punto 5, DPCM 11 marzo 2020).

Dal 12 marzo al 25 marzo il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro della salute,  può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali (cfr. articolo 1, comma 1, punto 5, DPCM 11 marzo 2020).

 

Attività, eventi e competizioni sportive.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi  pubblici o privati (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. d).

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. d).

Sono ammessi lo sport e le attività motorie svolti all'aperto esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. d).

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali, centri ricreativi (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. s).

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. f).

 

Cerimonie, manifestazioni, eventi e spettacoli.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. g).

 

Luoghi di culto.

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da  evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. i).

 

Servizi educativi per l’infanzia, Scuole di ogni ordine e grado, Università, Istituti di Alta formazione, corsi professionali.

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65 (nidi e micronidi, scuole dell'infanzia statali e paritarie, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti),  e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le  attività  formative svolte da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in medicina generale, nonché  delle  attività  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di  aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi  collegiali in presenza (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. h).     

Sono altresì sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Conservazione validità anno scolastico 2019-2020 

Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i  termini  previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova  del  personale delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento dell’anzianità di servizio (cfr. articolo 32 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9). 

 

Musei, istituti e luoghi di cultura.

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. l).     

 

Concorsi pubblici

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. m).

 

Attività di ristorazione e bar

Dal giorno 12 marzo al giorno 25 marzo 2020 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro (cfr. articolo 1, comma 1, punto 2, DPCM 11 marzo 2020).

Dal giorno 12 marzo al giorno 25 marzo 2020 resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attività di confezionamento che  di  trasporto (cfr. articolo 1, comma 1, punto 2, DPCM 11 marzo 2020).

Dal giorno 12 marzo al giorno 25 marzo 2020 restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di  sicurezza interpersonale di un metro (cfr. articolo 1, comma 1, punto 2, DPCM 11 marzo 2020).

 

Dal giorno 26 marzo al giorno 3 aprile sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione. (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. n).

 

Attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita

Dal giorno 12 marzo al giorno 25 marzo sono sospese le  attività  commerciali  al  dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (cfr. articolo 1, comma 1, punto 1, DPCM 11 marzo 2020).

Precisamente, non sono sospese le attività commerciali di seguito indicate, sia   nell'ambito degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette  attività: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2 - Tabaccai); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (Distributori di carburante); Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Edicole); Farmacie; Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (Parafarmacie); Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto  effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (cfr. DPCM 11 marzo 2020, allegato 1).

Deve essere in  ogni  caso garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro.

Dal 12 marzo al 25 marzo sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività  svolta,  i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro (cfr. articolo 1, comma 1, punto 1, DPCM 11 marzo 2020).

 

Dal giorno 26 marzo al giorno 3 aprile 2020 sono consentite le attività commerciali diverse dalle attività di ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee  a  evitare  assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. o).

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita,  nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La chiusura non  è disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro,  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. r).

 

Attività del settore agricolo e zootecnico di trasformazione agro-alimentare

Resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (cfr. articolo 1, comma 1, punto 4, DPCM 11 marzo 2020).

 

Servizi alla persona

Dal 12 marzo al 25 marzo sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti (cfr. articolo 1, comma 1, punto 3, DPCM 11 marzo 2020); non sono sospese le attività di Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse (cfr. allegato 2, DPCM 11 marzo 2020).

 

Servizi bancari, finanziari e assicurativi

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi  bancari, finanziari, assicurativi (cfr. articolo 1, comma 1, punto 4, DPCM 11 marzo 2020).

 

Esami di idoneità per la guida di veicoli e motocicli

Sono sospesi gli esami di idoneità per la guida di veicoli e motocicli.
La proroga dei termini di legge riferiti ai predetti esami è disposta con appositi decreti dirigenziali (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. t).

 

Divieti e raccomandazioni

Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è assolutamente vietato muoversi dalla propria abitazione o dimora (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. c).

E’ vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti per le emergenze e accettazione dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lett. p).

Per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. b).

Per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, ovvero fino al 31 luglio 2020, può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lett. r).

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere e favorire, durante il periodo di efficacia delle misure straordinarie di contenimento del virus Covid-19, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. e), ferma restando la possibilità di applicare le modalità di lavoro agile.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge; per tale periodo l’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (cfr. decreto legge 2 marzo 2020, n. 6, articolo 19, comma 3).

In tutti i casi possibili per lo svolgimento di riunioni sono adottate modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro per coloro che si collegano dal medesimo luogo, ed evitando assembramenti (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. q).     

E’ raccomandato ai dirigenti scolastici di attivare per tutta la durata di sospensione delle attività didattiche nelle scuole modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle esigenze specifiche degli studenti con disabilità (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lett. m).

Nelle Università e nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attività didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalità a  distanza,  individuate  dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino   dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalità,  il   recupero   delle attività formative nonché di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lett. n). 

A beneficio degli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività  didattiche  o  curriculari  delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Università e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti per il periodo di sospensione delle attività didattiche o curriculari non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni (cfr. DPCM 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lett. o). 

 

Raccomandazioni specificamente riferite al periodo dal 12 marzo al 25 marzo 2020

Le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto raccomandato con riferimento alla promozione della fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attività indifferibili da rendere in presenza (cfr. articolo 1, comma 1, punto 6, DPCM 11 marzo 2020).

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva; c) siano  sospese  le  attività dei reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali (cfr. articolo 1, comma 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020).  

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni (cfr. articolo 1, comma 1, punto 8, DPCM 11 marzo 2020).

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (cfr. articolo 1, comma 1, punto 10, DPCM 11 marzo 2020).

 

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni straordinarie di contenimento dell’emergenza epidemiologica è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, secondo cui chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito se il fatto non costituisce più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

 

Provvedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza

Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei provvedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi (cfr. art. 9 del d.l. 2 marzo 202°, n. 9).

Sono altresì sospesi i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza (cfr. art. 9 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

 

Misure di sostegno per il settore turistico alberghiero

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (cfr. art. 8 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

I versamenti di cui ai predetti adempimenti sono effettuali senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali o assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto  aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati: a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità  sanitaria competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell'articolo 3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari  di  un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte dell’autorità sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate   dal   contagio   come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e)  dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti provvedimenti; f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (cfr. articolo 28, comma 1, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

I soggetti interessati comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle richiamate lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9; b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della   manifestazione, dell'iniziativa   o dell'evento, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9; c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f). Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (cfr. articolo 28, comma 2, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

Le disposizioni riferite al rimborso dei titoli di viaggio trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

I soggetti di cui al richiamato comma 1 dell’articolo 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9,  possono esercitare  il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da  eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza  attiva,  di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  ovvero  di durata  dell'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19 nelle   aree interessate dal contagio come individuate dai  decreti  adottati  dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  3  del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6.  In   caso   di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al  rimborso  nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere  un  voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al rimborso spettante.

In relazione ai viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, il  rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di  un  voucher  di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (cfr. articolo 28, comma 6, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

Con riferimento ai viaggi ed iniziative d'istruzione si applicano le disposizioni di legge in ordine al  diritto  di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del  pacchetto  di  viaggio nonché' l'articolo 1463 del codice civile. Il  rimborso  può  essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di  pari  importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. 

 

Proroga validità tessera sanitaria

La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria (cfr. art. 12 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

Per le tessere sanitarie di nuova emissione, ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it (cfr. art. 12 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

 

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

E’ ammesso il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del mutuatario, in aggiunta ai casi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 476 e seguenti, nel caso di “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni” (cfr. art. 26 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione si applica anche ai mutui: a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purchè tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi (cfr. art. 2, comma 477, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio purchè tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso (cfr. art. 2, comma 477, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 

Divieto di subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19.

Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle  relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  aprile   2019,   la subordinazione   di   acquisto   di   prodotti    agroalimentari    a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate  in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti  su  base  regolare antecedenti agli accordi stessi. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di  cui  al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha rispettato i divieti di cui al comma L'Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione delle  frodi  dei  prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali è incaricato  della  vigilanza  e  dell'irrogazione  delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.  689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque  soggetto  interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo stato  di  previsione  del  Ministero  per  le   politiche   agricole alimentari e forestali per il  finanziamento  di  iniziative  per  il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli (cfr. art. 33 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9). 

 

Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti 

A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali (cfr. art. 35 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9). 

 

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

  • Basilicata: 800 99 66 88 
  • Calabria: 800 76 76 76
  • Campania: 800 90 96 99
  • Emilia-Romagna: 800 033 033
  • Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
  • Lazio: 800 11 88 00
  • Lombardia: 800 89 45 45
  • Marche: 800 93 66 77
  • Piemonte:
    • 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
    • 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
  • Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
  • Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
  • Puglia: 800 713 931
  • Sardegna: 800 311 377
  • Sicilia: 800 45 87 87
  • Toscana: 800 55 60 60
  • Umbria: 800 63 63 63
  • Val d’Aosta: 800 122 121
  • Veneto: 800 462 340

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

  • ASL n. 1 L’Aquila:118
  • ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146
  • ASL n. 3 Pescara: 118 
  • ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

 Liguria 

  • Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112

Molise

  • Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri:  0874 313000 e 0874 409000   

Piacenza

  • Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

 

Numero di pubblica utilità 1500

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

 

 

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