Luca CASTELLI, L’amministrazione regionale (Febbraio 2007)
Lo studio costituisce il IX capitolo del Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano, Giuffrè, 2007.
INDICE
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Nel riprendere il filo del discorso sullo stato dell’amministrazione regionale, sembra utile non solo muovere dal punto in cui lo si era interrotto nel precedente Rapporto, ma anche seguire – tendenzialmente – la stessa impostazione adottata in quella sede, così da evidenziare, per ciascuno dei profili presi in considerazione, le distinte dinamiche che li hanno attraversati ed avere, in ultima analisi, una più chiara percezione della complessiva evoluzione del settore.
In questa prospettiva, il primo aspetto da mettere a fuoco è quello relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali: qui, se da una parte trova conferma la tendenza – già segnalata in precedenza (1) – di un processo di attuazione regionale del d. lgs. n. 112/98 ormai sostanzialmente esaurito (2); dall’altra, comincia ad apprezzarsene sempre più distintamente un’altra che è volta, nell’ambito della più ampia ridisciplina ex professo di interi campi materiali, al riordino delle funzioni in questi ambiti, in esplicita attuazione dei nuovi parametri costituzionali introdotti dalla riforma del Titolo V.
E’ un dato, quest’ultimo, che emerge – sporadicamente – in materie come la tutela e sicurezza del lavoro (3), l’istruzione ed il diritto allo studio (4), il governo del territorio (5), il turismo (6), la tutela della salute ed i servizi alla persona (7), ma che sembra nondimeno testimoniare come stia prendendo progressivamente corpo un’esigenza di adeguamento normativo dell’ordinamento regionale al nuovo quadro costituzionale, soprattutto rispetto ad una ripartizione di funzioni amministrative evidentemente ritenuta – a buona ragione – non del tutto in sintonia con le previsioni dell’art. 118 Cost.
Del resto, è diffusa anche in dottrina una lettura di questa disposizione nel senso di consentire, da un lato, di attrarre ai livelli di governo superiori le funzioni che presentino esigenze di esercizio unitario, in virtù dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; dall’altro, di affermare la centralità dell’amministrazione locale, divenuta ormai “amministrazione generale” (8).
Con l’ulteriore conseguenza, che andrebbe fortemente ridimensionato il ruolo amministrativo – diretto e soprattutto indiretto – delle Regioni, a vantaggio dei comuni, tendenzialmente “preferiti” (9) nell’allocazione della generalità delle funzioni amministrative, ma anche delle province, amministrazioni generali di area vasta, destinate a configurarsi come il necessario livello di completamento dell’amministrazione locale (10).
La costituzionalizzazione di questi principi dovrebbe, insomma, funzionare da elemento propulsore di un processo di ripensamento funditus dell’assetto amministrativo regionale – di cui queste leggi sono prime parziali espressioni –, che dovrebbe, a regime, portare a trasferire agli enti locali molte delle funzioni rimaste “parcheggiate” (11) a livello regionale, in virtù di una non soddisfacente attuazione regionale del d. lgs. n. 112/98, il cui esito è stato quello di mantenere alla competenza regionale funzioni spesso addirittura sovrabbondanti rispetto a quelle conferite agli enti locali (12).
Su tutt’altro versante – quello della collaborazione interistituzionale – si colloca, invece, la legge piemontese che trasferisce alle province le risorse necessarie ad incentivare l'attività di assistenza tecnico-amministrativa, che queste svolgono nei confronti degli enti locali presenti nel proprio territorio (13).
E’ inoltre previsto un servizio di consulenza gratuita, che la Regione assicura agli enti locali, per offrire loro valutazioni e pareri sui nodi problematici connessi all'applicazione della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
Sempre in tema di concertazione vengono poi in rilievo, con specifico riguardo al profilo dei raccordi fra Regione ed enti locali, le leggi regionali istitutive dei Consigli delle autonomie locali (14).
Si tratta, anche in questo caso, delle prime normative volte ad implementare le disposizioni sui Consigli delle autonomie locali, che tutti i nuovi statuti regionali devono necessariamente disciplinare, ai sensi dell’art. 123, ultimo comma, Cost. (15).
Oggetto di regolamentazione sono, in particolare, la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento di tali organi, con soluzioni per lo più diversificate, nell’ambito delle quali si può tuttavia individuare qualche denominatore comune.
Analogie si riscontrano, anzitutto, nella collocazione dell’organo presso il Consiglio regionale e nelle finalità che gli vengono attribuite: il Consiglio delle autonomie è organo di consultazione e confronto in Liguria; di raccordo e consultazione permanente in Piemonte ed in Puglia, dove è chiamato altresì a “verificare l’attuazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali” (art. 1).
Nella composizione del Consiglio si registrano scelte alquanto diversificate, che riflettono, del resto, il variegato atteggiarsi dei rapporti interistituzionali nei diversi sistemi politici regionali: i punti di contatto sembrano limitarsi – nella disciplina ligure e in quella piemontese – alla presenza dei presidenti di provincia, di comunità montana e dei presidenti regionali delle associazioni degli enti locali, mentre la legge pugliese si apprezza, in parte con quella ligure, per la lodevole attenzione riservata alla rappresentanza delle assemblee elettive.
Sotto il profilo delle funzioni, le leggi di Liguria e Puglia individuano diffusamente gli atti sui quali il Consiglio delle autonomie è chiamato ad esprimere il parere obbligatorio: tra gli altri, le proposte di modifica dello statuto, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione regionale, le proposte di legge in materia di decentramento di funzioni e di competenze degli enti locali.
Ove poi il parere espresso dall’organo fosse negativo, o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, la normativa ligure prevede che il Consiglio regionale possa in ogni caso approvare l’atto, salvo limitate eccezioni; quella piemontese, che l’organo regionale competente possa prescindere dal parere, ma con motivazione espressa; quella pugliese, invece, non riconnette a questa ipotesi conseguenze di sorta.
A parte l’attività consultiva, la Puglia non accorda al Consiglio delle autonomie nessun’altra competenza, mentre sia la Liguria, che il Piemonte, prevedono che l’organo possa proporre alla Giunta il ricorso contro atti lesivi dell’autonomia locale e possa formulare osservazioni sui progetti di legge regionali.
Per quanto riguarda infine le regole di funzionamento, l’organo elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice in Liguria; due vice presidenti in Puglia; un ufficio di presidenza in Piemonte. Comune è invece la durata in carica per l’intera legislatura regionale, nonché il rinvio ad un apposito regolamento interno per la disciplina delle ulteriori modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori (16).
L’indagine sulle strutture preposte allo svolgimento delle attività amministrative delle Regioni viene dunque ad acquisire, alla luce delle considerazioni sopra esposte, un rilievo tutt’affatto peculiare e rappresenta, a ben vedere, la cartina di tornasole attraverso cui traspare – in filigrana – l’opera di effettiva conformazione degli apparati regionali al modello costituzionale.
Su questo versante, una prima significativa indicazione che si desume dalla legislazione monitorata, riguarda il fatto che le Regioni abbiano, per lo più, accompagnato la riallocazione delle funzioni nei diversi livelli territoriali, alla contestuale istituzione – altre volte al riordino (17) – di aziende (18) o agenzie (19), cui è stato demandato l’esercizio di rilevanti funzioni del settore riformato.
Sembra dunque di poter rilevare – in via di prima approssimazione – che al rafforzamento del corredo competenziale degli enti locali, nell’ambito della redistribuzione endoregionale delle funzioni, corrisponda una più accentuata connotazione del profilo amministrativo della Regione in termini di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo, ma non consegua affatto la messa in discussione della sua amministrazione indiretta, neppure in campi, come quello del mercato del lavoro, in cui la potenziale interferenza con competenze provinciali risulti di primo acchito.
Se ne ricaverebbe, in definitiva, un significativo indizio della perdurante attitudine delle Regioni a non dismettere del tutto le proprie funzioni operative, ma a mantenerne accentrata una quota considerevole e ad esercitarla per il tramite dei loro enti strumentali, con la conseguenza che non solo non si profilerebbe alcuna (irrealistica) scomparsa dell'amministrazione regionale, ma sembrerebbero ben lungi dal concretizzarsi anche le prospettive di un suo drastico ridimensionamento.
Esula invece dall’economia del presente lavoro, un’indagine approfondita sulle ragioni di fondo che giustificherebbero questo modus operandi: ci si limita solo a constatare come, per un verso, l’organizzazione amministrativa delle Regioni sia ormai pacificamente materia di competenza residuale regionale, ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost. (20) e che dunque le Regioni godono di ampia discrezionalità nella scelta del proprio assetto organizzativo; per altro verso, che esse dovrebbero ciò nonostante considerarsi vincolate, nell’esercizio di questa potestà organizzatoria, dal principio del decentramento di cui all’art. 5, che rinviene ora un’esplicita proiezione nel Titolo V nella preferenziale attribuzione di funzioni a comuni (e province), ai sensi dell’art. 118, comma 1.
Sicché, ogniqualvolta tale scelta organizzativa si traducesse nell’istituzione di un nuovo ente regionale (21), soprattutto nelle materie in cui si sia radicato nel tempo un corpus di funzioni tipicamente provinciali, si profilerebbe un potenziale conflitto fra due opposti principi – quello dell’autonomia organizzativa delle Regioni e quello del decentramento – che richiederebbe di essere opportunamente bilanciato.
Questo bilanciamento andrebbe allora effettuato attraverso il richiamo ad un terzo principio – quello di leale collaborazione –, in forza del quale la ripartizione delle funzioni dovrebbe essere, per lo meno, realizzata sulla base di un’intesa tra la Regione e le province interessate, magari propiziata nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali.
In tal modo, non solo si valorizzerebbero appieno i dati normativi che depongono in favore dell’inquadramento del Titolo V nell’ottica del c.d. “federalismo cooperativo”, ma si potrebbe altresì consolidare il ruolo del Consiglio delle autonomie locali, come sede privilegiata della concertazione endoregionale.
Una seconda tendenza che viene in rilievo riguarda, invece, l’autonomo processo di riordino degli enti strumentali delle Regioni, non accompagnato dal simultaneo trasferimento di funzioni amministrative.
Si tratta, peraltro, di una tendenza piuttosto composita, all’interno della quale si possono distinguere almeno tre diversi filoni: il primo consiste nel novellare a fondo l’originaria disciplina delle leggi istitutive di agenzie regionali (22); il secondo, nel dettare norme su singoli aspetti dell’ordinamento di tali enti, come il personale (23) o gli organi direttivi (24); il terzo, nel provvedere all’organica revisione di tutto il settore degli organismi regionali.
Di quest’ultimo indirizzo è espressione la legge regionale Basilicata 14 luglio 2006, n. 11, recante “Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali”, che merita una distinta menzione perché, ai fini del riassetto delle funzioni tra Regione, enti ed altre istituzioni, dispone – uno ictu – la soppressione di alcuni enti, di altri il commissariamento della gestione, di altri ancora la modifica della precedente disciplina, introducendo infine nuove norme sul controllo e sulle nomine di competenza regionale (25).
L’opzione della Regione Basilicata, ancorché apprezzabile, resta però del tutto isolata, almeno sul versante delle Regioni ordinarie, anzi addirittura in controtendenza, se paragonata alla selva di autorità (26), comitati (27), commissioni (28), conferenze (29), consigli (30), consorzi (31), consulte (32), enti (33), osservatori (34), società (35) e soggetti vari (36), che le normative di settore hanno letteralmente continuato a far dilagare.
Né sono mancati interventi relativi ad altri organismi aventi, a vario titolo, rilievo regionale, come gli irccs (37), le autorità di bacino (38), i consorzi di bonifica (39).
L’ultimo dato che si può registrare riguarda, infine, l’attuazione di organi previsti in statuto, come la consulta statutaria (40), il consiglio regionale dell’economia e del lavoro (41), la consulta regionale per la salute mentale (42), nonché la creazione di ulteriori organismi a tutela di particolari categorie di soggetti, come il garante dei detenuti (43), o quello dell'infanzia (44).
In riferimento all’ordinamento del personale regionale, una legge della Regione Abruzzo e due della Regione Calabria intervengono in tema di nomine ed incarichi dirigenziali conferiti dagli organi di indirizzo politico della Regione e si segnalano, fra l’altro, per il contenzioso costituzionale che hanno innescato.
La legge abruzzese assicura il riallineamento temporale delle nomine degli organi di vertice, di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, degli altri organismi regionali e delle società controllate e partecipate, prevedendo che “hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni” (45).
Le due leggi calabresi prevedono, la prima (46), che “le nomine degli organi di vertice e dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici…delle società controllate o partecipate, delle agenzie…conferite, rinnovate o comunque rese operative…nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione…decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale…” e che la stessa sorte accomuni tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative regionali; la seconda, che i direttori amministrativi, i direttori sanitari, i responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei distretti sanitari territoriali delle aziende sanitarie locali, decadano automaticamente alla nomina dei direttori generali (47).
Tutte e tre le normative introducono a livello regionale, pur con alcune varianti, il c.d. spoils system, cioè quell’istituto di derivazione nordamericana, volto a far coincidere la durata delle nomine e degli incarichi dirigenziali, con quella degli organi politici della Regione.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su molti profili di questo meccanismo, lo ha mandato sostanzialmente esente dalle censure di costituzionalità, ritenendo non fondate la maggior parte delle questioni che erano state sollevate dalla difesa erariale (48).
Ma la sentenza – per quel che più interessa in questa sede – sembra anche porre la parola fine al dibattito che si era aperto in dottrina sul riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia di ordinamento del personale: la Corte, infatti, riconduce la disciplina del personale regionale alla competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa della Regione, escludendone pertanto la pertinenza alla legislazione esclusiva statale in tema di ordinamento civile, che pure era stata ipotizzata, in ragione del fatto che il pubblico impiego fosse materia ormai privatizzata.
Le ulteriori risultanze che si rinvengono nella legislazione esaminata riguardano, per lo più, la modifica di precedenti leggi di settore (49), la necessità di provvedere alle esigenze di un particolare comparto (50), la riqualificazione della dotazione organica, attraverso la corresponsione di incentivi che favoriscano l’esodo volontario dei dipendenti regionali (51).
A fronte di un processo di elaborazione dei nuovi statuti regionali che ha risentito, inevitabilmente, della battuta d’arresto rappresentata dalle elezioni regionali del 2005, si deve dar conto del fatto che – nel periodo considerato – è intervenuta l’approvazione, in seconda deliberazione, da parte del Consiglio regionale dell’Abruzzo, del nuovo Statuto della Regione (52).
All’amministrazione regionale è dedicato un intero titolo – il IV – diviso in due sezioni, concernenti rispettivamente i principi e le forme di organizzazione.
La Regione ispira la sua azione al principio di leale collaborazione, assume il metodo della programmazione a criterio guida dei propri interventi, impronta l’organizzazione dei suoi uffici ai canoni di imparzialità e buon andamento, garantisce il giusto procedimento nello svolgimento della sua attività e sancisce il principio di separazione tra indirizzo e gestione.
Dal punto di vista organizzativo, lo statuto consente l’istituzione di agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici della Regione, mentre prevede che la creazione di enti ed aziende sia finalizzata allo svolgimento delle normali attività regionali, anche se, in questo caso, si deve tener conto “del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.
Allo stesso limite sottopone poi la costituzione di società e la partecipazione regionale a società già costituite.
Per completare il quadro dell’amministrazione regionale, restano da esaminare le indicazioni provenienti dalle Regioni a statuto speciale in cui, si può subito anticipare, sembrano manifestarsi per grandi linee, salvo quanto si avrà modo di precisare, alcune tendenze già sostanzialmente in atto nelle Regioni ordinarie.
Affinché si possa cogliere appieno il “parallelismo” tra i due diversi contesti, sembra utile traguardare l’orizzonte della specialità regionale attraverso le quattro direttrici di analisi che sono state fin qui utilizzate, vale a dire la disciplina lato sensu degli enti locali, degli enti strumentali, del personale e degli statuti.
Sul primo versante, vengono anzitutto in rilievo le leggi regionali istitutive dei Consigli delle autonomie locali (53), non tanto per le differenze che presentano rispetto alla regolamentazione “ordinaria”, che non sembrano tali da delineare alcun “speciale” orientamento, quanto piuttosto per aver offerto alla Corte costituzionale l’occasione di vagliare la tenuta della tesi dottrinale, che considera la clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, riferita non solo alle Regioni speciali, ma anche ai “loro” enti locali (54).
In virtù di siffatta interpretazione, fatta propria dall’avvocatura statale nei ricorsi contro la legge sarda e quella trentina, le normative in questione sono state ritenute costituzionalmente illegittime, perché in contrasto con l’art. 123, ultimo comma, Cost., che avrebbe obbligato (anche) le Regioni speciali a dettare in statuto – e non con fonte legislativa ordinaria – la disciplina dell’organo.
La Corte, dal canto suo, mentre ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla disciplina della Regione Sardegna, perché la difesa erariale non aveva adeguatamente argomentato le ragioni che avrebbero dovuto indurre a preferire la disciplina costituzionale dell’art. 123, a quella del rispettivo statuto speciale (55), ha invece giudicato non fondata nel merito l’impugnativa della legge trentina, negando recisamente che l’adeguamento automatico previsto dall’art. 10, possa operare anche nei confronti delle autonomie locali (56).
Senza voler in questa sede prendere posizione sulla decisione della Corte, che pure richiederebbe un commento ad hoc, ci si limita solo a constatare come, rispetto all’atteggiamento di chiusura dimostrato in questa circostanza, il problema di estendere il Titolo V negli ordinamenti differenziati anche quando ciò comporti una condizione di maggiore autonomia per tutto il sistema degli enti territoriali– e non solo per le Regioni –, resta comunque sul tappeto e rappresenta, anzi, un passaggio ineludibile nella complessiva implementazione della riforma.
Il Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Trento hanno poi adottato, rispettivamente, la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia” e la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concernente “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”.
Sono le prime due discipline organiche di riordino del sistema delle autonomie locali da quando, nel 1993, la legge costituzionale n. 2 aveva riconosciuto alle Regioni speciali un potere di ordinamento nei confronti degli enti locali che è stato, come noto, declinato spesso in maniera fuorviante e invasiva delle autonomie locali, all’interno di una visione fortemente gerarchica del rapporto fra diversi livelli istituzionali.
Tuttavia, se queste normative sembrano prima facie apprezzarsi per aver recepito nelle Regioni speciali i principi del Titolo V in materia di rapporti fra Regione ed enti locali, esse scontano nondimeno la perdurante propensione a governare dal centro l’ordinamento delle autonomie locali, risolvendosi – di fatto – in una sorta di testi unici (regionali) degli enti locali, quando questa tendenza è ormai venuta meno anche a livello statale.
Dopo la riforma del Titolo V, infatti, non si può più fare riferimento ad un ordinamento nazionale degli enti locali – con le conseguenze che ciò comporta in ordine alla revisione del T. U. del 2000 –, ma si deve parlare, più correttamente, di una legislazione nazionale circoscritta a ben precisi profili, ora espressamente individuati dalla lettera p) dell’art. 117, secondo comma, Cost.
E’ stata pertanto superata l’idea di una legge organica che riguardi tutti gli aspetti della disciplina dei comuni e delle province, mentre si dovrebbe valorizzare il più possibile – a parte quanto eventualmente ricompreso nella potestà residuale delle Regioni – il potere di autoordinamento degli enti locali, attraverso statuti e regolamenti di organizzazione, che godono ormai di un’esplicita sanzione costituzionale.
A questo quadro nazionale fa invece da contraltare – negli ordinamenti differenziati – una cornice regionale di ordinamento degli enti locali, che ha preso il posto di quella statale e che, riproducendone la stessa impostazione centripeta, lascia ben pochi margini all’autonoma potestà organizzatoria di quegli enti locali.
Un’impostazione in parte analoga sembrerebbe ritrovarsi nella legge regionale Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” che, sul modello del decreto n. 112/98, individua – per ciascuno dei settori organici considerati – le funzioni e i compiti che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per quelli che non sono trattenuti dalla Regione, quali siano gli enti locali competenti, ma anche disponendo ulteriori conferimenti a loro favore.
La Sardegna ha anche approvato la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”, che stabilisce, tra l’altro, i requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato all'esercizio associato di funzioni ed interviene a sostegno dei comuni di minori dimensioni.
Passando al versante degli enti strumentali non si sfugge, neanche nelle Regioni speciali, alla prevalente impressione di un processo di costante moltiplicazione di agenzie (57), autorità (58), comitati (59), commissioni (60), conferenze (61), consulte (62), enti (63), garanti (64), osservatori (65), società (66), a cui si affianca – in Sardegna – una dinamica opposta, che nel quadro di un complessivo riordino degli enti strumentali della Regione, ne comporta la trasformazione (67) o la soppressione tout court (68).
In questo panorama, la provincia di Trento si distingue, da parte sua, non solo per aver dettato delle disposizioni quadro in materia di agenzie ed enti strumentali provinciali, quanto piuttosto per averli espressamente catalogati, indicandone per di più il dipartimento di riferimento (69).
Per quanto riguarda l’ordinamento del personale regionale, il Friuli-Venezia Giulia ha da una parte novellato precedenti leggi in materia (70), dall’altra regolamentato la contrattazione collettiva e la rappresentanza sindacale nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (71); la Valle d’Aosta ha, tra l’altro, dato vita all’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali (72) ed istituito la figura del segretario generale della Regione (73); la Sicilia ha dettato norme per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (74).
Sul fronte degli statuti speciali, rispetto ad un processo di adeguamento alla riforma del Titolo V che è ben di là da venire, merita un ultimo cenno, a conclusione della panoramica sulle Regioni speciali, la legge regionale Sardegna 23 maggio 2006, n. 7, che istituisce la “Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo” e gli affida il compito di elaborare un progetto organico di statuto e trasmetterlo al Consiglio regionale, dopo averlo sottoposto all'esame delle istituzioni locali e delle forze sociali.
Giunti al termine della presente indagine, il filo rosso che unisce idealmente l’analisi odierna a quella effettuata l’anno scorso, ci pare ancora una volta individuabile nel costante incremento di apparati, strutture operative, organismi di vario genere, senza che le prime timide indicazioni di segno contrario, pure in atto in alcune Regioni come la Basilicata o la Sardegna, valgano in alcun modo a segnare un’inversione di tendenza.
Viceversa, un indirizzo che sembra essersi particolarmente sviluppato nel corrente anno, è stato quello di dedicare specifica attenzione alla materia dei rapporti fra Regione ed enti locali, sia con l’istituzione dei Consigli delle autonomie locali, sia – nelle Regioni speciali – con una regolamentazione ex novo dell’ordinamento degli enti locali, che ha semmai riproposto, in tutta la sua centralità, il problema della par condicio per le autonomie locali, cioè l’esigenza di assicurare loro un nucleo minimo di garanzie su tutto il territorio della Repubblica, indipendentemente dalla Regione in cui vengano a trovarsi.
E così, a distanza di un anno dal precedente Rapporto, il monitoraggio fin qui condotto non sembra far registrare risultati tali, da revocare in dubbio le conclusioni poco incoraggianti cui eravamo pervenuti in quella sede.
NOTE
(1) Da G. Meloni, Regioni ed enti locali, in Secondo Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2003), Giuffrè, 2004, 291.
NOTE
(1) Da G. Meloni, Regioni ed enti locali, in Secondo Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2003), Giuffrè, 2004, 291.
(2) Di cui sono espressione la Legge regionale Abruzzo 17 ottobre 2005, n. 31 “Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali”; Legge regionale Calabria 21 dicembre 2005, n. 17 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”, che disciplina addirittura l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi del D.P.R. n. 616/77; Legge regionale Lombardia 8 agosto 2006, n. 18 “Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ‘Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”; Legge regionale Molise 5 maggio 2006, n. 5 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale”, che pur disciplinando l’esercizio sia delle funzioni delegate dal D.P.R. n. 616/77, che di conferite dal d. l.gs. n. 112/98, dichiara di informarsi ai principi dell’art. 118 Cost.; Legge regionale Toscana 10 luglio 2006, n. 30 “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati”, con cui vengono trasferite ai comuni le funzioni attribuite alla Regione relative agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del territorio comunale.
(3) Legge regionale Emilia-Romagna 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”; Legge regionale Lombardia 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”; Legge regionale Marche 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”.
(4) Legge regionale Liguria 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione”; Legge regionale Campania 1 febbraio 2005, n. 4 “Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione”; Legge regionale Umbria 28 marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario”.
(5) Legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; Legge regionale Marche 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”; Legge regionale Molise 7 luglio 2006, n. 17 “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica”.
(6) Legge regionale Liguria 4 ottobre 2006 n. 28, “Organizzazione turistica regionale”; Legge regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.
(7) Legge regionale Molise 1 aprile 2005, n. 9 “Riordino del servizio sanitario regionale”; Legge regionale Puglia 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia”; Legge regionale Puglia 3 agosto 2006, n. 25 “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”; Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”; Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.
(8) Cfr. G. Meloni, L’amministrazione locale come amministrazione generale, Luiss University Press, 2005.
(9) Secondo la lettura che ha dato la Corte costituzionale nella sentenza n. 43/04.
(10) In tal senso G. C. De Martin, Le Province dopo il decentramento amministrativo e le riforme costituzionali, in Rapporto sulle province italiane 2004, UPI (a cura di ), 13 ss.
(11) Così G.C. De Martin, Autonomie locali e federalismo amministrativo, in Un primo bilancio sul “federalismo amministrativo”, Atti della III Conferenza sullo stato di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, Roma, Camera dei deputati, 20 febbraio 2001.
(12) In tal senso G. Meloni, Il conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali nelle leggi regionali di attuazione del d.lgs. 112/98: spunti ricostruttivi, in Rapporto sull’attuazione regionale del d.lgs.112/1998, numero monografico della Rassegna sull’attuazione della riforma delle autonomie, a cura del Centro “V. Bachelet” della Luiss, Roma, 2002.
(13) E’ la Legge regionale Piemonte 7 febbraio 2006, n. 8, recante “Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi”.
(14) Che si è ritenuto di dover collocare in questa sede, pur trattandosi di leggi istitutive di organi statutari, per la loro attinenza alla materia lato sensu degli enti locali. Cfr. Legge regionale Liguria 26 maggio 2006, n. 13 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”; Legge regionale Piemonte 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; Legge regionale Puglia 26 ottobre 2006, n. 29 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”.
(15) In dottrina sui Consigli delle autonomie locali cfr, fra gli altri, F. Merloni, Gli strumenti di raccordo fra Regioni ed enti locali, in A. Ferrara (a cura di), Verso una fase costituente delle Regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, Giuffrè, 2001; M. Cosulich, La rappresentanza degli enti locali Conferenza o Consiglio, in Le istituzioni del federalismo, 1, 2001; T. Groppi, Un nuovo organo regionale costituzionalmente necessario Il consiglio delle autonomie locali, in Le istituzioni del federalismo, 6, 2001; L. Violini, Il Consiglio delle Autonomie, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la Regione, in Le Regioni, 5, 2002; G. U. Rescigno, Consiglio delle autonomie locali e Costituzione, in Politica del diritto, 2, 2003; R. Bin, Il Consiglio delle autonomie locali nello Statuto regionale, in Le Istituzioni del Federalismo, 4, 2004; M. Carli, I rapporti Regione-enti locali come problema di organizzazione e funzionamento della Regione, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005 I nuovi statuti regionali, Giappichelli, 2006.
(16) Per una più ampia disamina della legislazione regionale sui Consigli delle autonomie locali sia consentito rinviare a L. Castelli, La leale collaborazione fra Regioni ed enti locali: il Consiglio delle autonomie locali, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, 12, Milano, Ipsoa.
(17) Legge regionale Liguria 4 agosto 2006, n. 20 “Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale; Legge regionale Marche 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”; Legge regionale Toscana 10 luglio 2006, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità”.
(18) Legge regionale Liguria 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione”; Legge regionale Molise 1 aprile 2005, n. 9 “Riordino del Servizio sanitario regionale”.
(19) Legge regionale Liguria 4 ottobre 2006, n. 28 “Organizzazione turistica regionale”; Legge regionale Lombardia 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”; Legge regionale Umbria 28 marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario”.
(20) Come ha ricordato, da ultimo, la Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2006.
(21) Il Governo aveva impugnato la legge regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, concernente “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, censurando, fra l’altro, proprio la norma istitutiva della suddetta Agenzia. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 323 del 2006, ha dichiarato la questione inammissibile per la sua genericità.
(22) Legge regionale Abruzzo 28 novembre 2005, n. 37 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1° giugno 1996, n. 29: Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo”; Legge regionale Basilicata 22 febbraio 2005, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2001, n. 15 istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.R.B.E.A.)”; Legge regionale Molise 26 giugno 2006, n. 11 “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante: Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM)”; Legge regionale Puglia 4 ottobre 2006, n. 27 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA), già modificata dall'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, dall'articolo 49 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dall'articolo 53 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14”.
(23) Legge regionale Abruzzo 16 dicembre 2005, n. 41 “Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)”.
(24) Legge regionale Puglia 12 maggio 2006, n. 9 “Proroga della nomina dei Commissari straordinari degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) e disciplina in materia di sospensione e revoca dell'accreditamento delle attività formative”; Legge regionale Molise 2 ottobre 2006, n. 38 “Disposizioni sulla permanenza in carica di organi dell'Azienda speciale regionale denominata Molise Acque”. La Regione Molise nella Legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, “Legge finanziaria regionale 2006”, ha inoltre esteso il patto di stabilità interno agli enti dipendenti o controllati dalla Regione.
(25) La Regione Basilicata è anche l’unica ad aver pubblicato i “Rendiconti per l'esercizio finanziario 2004 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB) - Ente Basilicata Lavoro (ELBA) - Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative Istituto F.S. Nitti - Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - Azienda di Promozione Turistica della Basilicata (APT) - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) - Ente Parco Gallipoli Cognato - Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) - Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ALSIA)”. Si tratta della Legge regionale Basilicata 8 agosto 2005, n. 25.
(26) Legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” (art. 5).
(27) Legge regionale Liguria 4 agosto 2006, n. 20 “Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale (art. 10); Legge regionale Liguria 4 ottobre 2006, n. 28 “Organizzazione turistica regionale” (art. 8); Legge regionale Lombardia 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” (art. 7).
(28) Legge regionale Umbria 28 marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario” (art. 7); Legge regionale Lombardia 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” (art. 8); Legge regionale Marche 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (art. 6); Legge regionale Puglia 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia” (art. 65); Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” (artt. 81, 95); Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” (art. 28); Legge regionale Umbria 28 marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario” (art. 7).
(29) Legge regionale Liguria 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione”; Legge regionale Umbria 28 marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario” (art. 6); Legge regionale Lombardia 3 gennaio 2006, n. 2 “Servizio civile in Lombardia” (art. 12); Legge regionale Campania 1 febbraio 2005, n. 4 “Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione” (art. 10); Legge regionale Marche 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (art. 5); Legge regionale Molise 1 aprile 2005, n. 9 “Riordino del Servizio sanitario regionale” (art. 7); Legge regionale Puglia 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia” (art. 66); Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” (art. 11); Legge regionale Umbria 28 marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario” (art. 6); Legge regionale Veneto 12 agosto 2005, n. 11 “Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro”.
(30) Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” (art. 83 ss.).
(31) Legge regionale Abruzzo 3 marzo 2005, n. 19 “Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali”.
(32) Legge regionale Emilia-Romagna 24 aprile 2006, n. 3 “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo” (art. 10); Legge regionale Liguria 11 maggio 2006, n. 11 “Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile” (art. 6); Legge regionale Liguria 4 ottobre 2006, n. 28 “Organizzazione turistica regionale” (art. 9); Legge regionale Molise 28 novembre 2005, n. 43 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti” (art. 2); Legge regionale Puglia 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia” (art. 26); Legge regionale Toscana 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” (art. 17).
(33) Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” (art. 100 ss.).
(34) Legge regionale Liguria 4 agosto 2006, n. 20 “Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale (artt. 34 e 36); Legge regionale Liguria 4 ottobre 2006, n. 28 “Organizzazione turistica regionale” (art. 10); Legge regionale Lombardia 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” (art. 6); Legge regionale Marche 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” (art. 8); Legge regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” (art. 4); Legge regionale Molise 26 giugno 2006, n. 12 “Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale”; Legge regionale Molise 7 luglio 2006, n. 17 “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica” (art. 5); Legge regionale Puglia 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia” (art. 14); Legge regionale Puglia 3 agosto 2006, n. 25 “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale” (art. 10); Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” (art. 40).
(35) Legge regionale Basilicata 31 luglio 2006, n. 13 “Costituzione della società energetica lucana”; Legge regionale Piemonte 13 marzo 2006, n. 13 “Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte”.
(36) Come i Sistemi turistici locali, di cui alla Legge regionale Liguria 4 ottobre 2006, n. 28 “Organizzazione turistica regionale” (art. 11) ed alla Legge regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” (art. 8).
(37) Legge regionale Liguria 31 marzo 2006, n. 7 “Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione”.
(38) Legge regionale Liguria 26 maggio 2006, n. 14 “Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale”.
(39) Legge regionale Puglia 3 aprile 2006, n. 8 “Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica”. La Puglia ha anche istituito l’avvocatura regionale con Legge regionale Puglia 26 giugno 2006, n. 18 “Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia”
(40) Legge regionale Liguria 24 luglio 2006, n. 19 “Istituzione della Consulta statutaria”; Legge regionale Piemonte 26 luglio 2006, n. 25 “Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alla L.R. n. 4 del 1973, alla L.R. n. 55 del 1990 e alla L.R. n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum”.
(41) Legge regionale Lazio 23 ottobre 2006 n. 13 “Istituzione e disciplina del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche”; Legge regionale Liguria 16 giugno 2006, n. 16 “Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro”.
(42) Legge regionale Lazio 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale”.
(43) Legge regionale Campania 24 luglio 2006, n. 18 “Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”; Legge regionale Lombardia 14 febbraio 2005, n. 8 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia”; Legge regionale Puglia 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia” (art. 31); Legge regionale Toscana 2 dicembre 2005, n. 64 “Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana”; Legge regionale Umbria 18 ottobre 2006, n. 13 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale”.
(44) Legge regionale Campania 24 luglio 2006, n. 17 “Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”; Legge regionale Molise 2 ottobre 2006, n. 32 “Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori”; Legge regionale Puglia 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia” (art. 30).
(45) Legge regionale Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”.
(46) Legge regionale Calabria 3 giugno 2005, n. 12 “Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”.
(47) Legge regionale Calabria 17 agosto 2005, n. 13 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”.
(48) La sentenza della Corte è la n. 233 del 2006. Tra i primi commenti cfr. S. Battini, In morte del principio di distinzione tra politica e amministrazione: la Corte preferisce lo spoils system, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, 8; G. Gardini, Lo spoils system al primo vaglio di costituzionalità: le nomine fiduciarie delle Regioni sono legittime, ma la querelle resta aperta, in Il lavoro nelle PA, 2006, 3-4; F. Merloni, Primi incerti tentativi di arginare lo spoils system nelle Regioni, in Le Regioni, 2006, 6.
(49) Legge regionale Marche 23 febbraio 2005, n. 14 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione”; Legge regionale Marche 1 agosto 2005, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”; Legge regionale Toscana 9 giugno 2005 n. 44 “Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”.
(50) Legge regionale Umbria 23 febbraio 2005, n. 16 “Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali”.
(51) Legge regionale Molise 7 luglio 2006, n. 15 “Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise”.
(52) Lo statuto è stato approvato definitivamente in data 12 settembre 2006, dopo essere stato riesaminato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2005 e nuovamente approvati in prima lettura il 28 giugno 2006. A titolo meramente informativo, si può altresì segnalare la legge regionale Calabria 20 aprile 2005, n. 11 “Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: Statuto della Regione Calabria”, che consente la possibilità di aumentare il numero dei Consiglieri regionali.
(53) Legge regionale Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali” (istituisce anche la Conferenza); Legge provinciale Trento 15 giugno 2005 n. 7 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali” – conferenza; Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia” (titolo III, capo I).
(54) Sostenuta, tra i primi, da G. C. De Martin, Regioni ed autonomie se lo statuto è speciale, in Amministrazione civile, gennaio 2004. In senso parzialmente diverso, v., comunque D’Atena, Le Regioni speciali ed i “loro”enti locali dopo la riforma del titolo V (relazione al Convegno su "Le autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome", Cagliari 20 marzo 2003), in Le autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, N. 20 dei Quaderni del Formez, Roma 2004, nonché in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II, Torino 2005 ed in www. issirfa.cnr.it, sub “Studi e interventi”.
(55) Si tratta della sentenza n. 175 del 2006.
(56) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 370 del 2006.
(57) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (art. 9); Legge regionale Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 “Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego” (art. 15) che si segnala, tra l’altro, per l’intento di dare esplicita attuazione alla riforma del Titolo V (art. 2); Legge regionale Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” (art. 1 – Agenzia delle entrate; art. 7 – Agenzia regionale di promozione economica); Legge regionale Sardegna 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 5” (art. 22); Legge regionale Sicilia 14 aprile 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A”; Legge provinciale Trento 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” (art. 39 – Agenzia provinciale per l’energia); Legge regionale Valle d'Aosta 4 febbraio 2005 n. 5 “Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta)” (art. 1 - Agenzia regionale dei segretari degli enti locali).
(58) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13 “Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)” (artt. 9 e 18); Legge regionale Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10 “Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza”.
(59) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (artt. 6 e 56); Legge provinciale Trento 16 dicembre 2005, n. 19 “Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni”; Legge regionale Sardegna 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna” (art. 34).
(60) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (art. 5); Legge regionale Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 “Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego” (art. 11).
(61) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 23 maggio 2005, n. 12 “Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario” (art. 6); Legge regionale Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 “Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego” (art. 12).
(62) Legge regionale Sardegna 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna” (art. 4).
(63) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 23 maggio 2005, n. 12 “Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario” (art. 9).
(64) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia” (art. 41 - Garante degli amministratori locali); Legge regionale Sicilia 19 maggio 2005, n. 5 “Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa” (art. 33 - Garante detenuti).
(65) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia” (art. 45).
(66) Legge provinciale Trento 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” (artt. 34 e 35).
(67) Legge regionale Sardegna 8 agosto 2006, n. 12 “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)”.
(68) Legge regionale Sardegna 21 aprile 2005, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005)” (Capo V); Legge regionale Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” (art. 8); Legge regionale Sardegna 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”.
(69) Legge provinciale Trento 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” (Allegato A). Con a legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, la regione Trentino-Alto Adige ha invece dettato il “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”.
(70) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2005, n. 8 “Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale”.
(71) Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 “Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale”.
(72) Legge regionale Valle d'Aosta 4 febbraio 2005 n. 5 “Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta)”.
(73) Legge regionale Valle d'Aosta 14 ottobre 2005, n. 20 “Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e alla legge regionale 15 giugno 1983, n. 57”.
(74) Legge regionale Sicilia 14 aprile 2006, n. 16 “Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie”.